Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione LE, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1959/2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t., C.F./P.I. n. , rappresentata e difesa dall'avv. Adelaide P.IVA_1
Virone (pec: Email_1
appellante
CONTRO
, nata ad [...] il [...] Controparte_1
, rappresentata e difesa dell'Avv. Olindo Di Francesco (pec: CodiceFiscale_1
Email_2
appellata
E NEI CONFRONTI
, Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., C.F./P.I. , rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (pec:
Email_3
appellata
E
[...]
in liquidazione volontaria, in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante p.t., C.F./ P.I. ; P.IVA_3
, in persona del Sindaco p.t., C.F. Parte_2 P.IVA_4
in persona del Sindaco p.t., con sede in Via Parte_3
G. Marconi, in C.F. Parte_3 P.IVA_5
, in persona del suo legale Parte_4
rappresentante p.t., C.F. ; P.IVA_6
appellati contumaci
Conclusioni per l'appellante:
“piaccia all'On.le Corte di Appello di Palermo respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza:
1. Ritenere e dichiarare che l'Ente impositore è parte necessaria del giudizio;
2. ritenere e dichiarare legittimi ed efficaci i titoli esecutivi posti a fondamento dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento (art. 72 bis D.P.R.
602/1973), stante che nessuna prescrizione è maturata e il credito portato è valido ed efficace;
3. Ritenere e dichiarare giuridicamente efficace e legittima la procedura esecutiva azionata da , oggi nei Controparte_4 Parte_1 confronti di , e, per l'effetto, trattenere le somme pignorate presso Controparte_1
il terzo, con prosecuzione del pignoramento fino alla concorrenza del credito pignorato.
Con vittoria di spese e dei compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellata : Controparte_1
“VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello avversario per i motivi esposti in narrativa. 3
3) Gradatamente, senza recesso, senza prestare acquiescenza e per solo scrupolo difensivo, rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto e/o con ogni altra statuizione di legge.
4) Per l'effetto, confermare la sentenza n. 693/2022 del Tribunale di Agrigento, resa il 18.05.2022.
5) Con vittoria di spese e compensi, del presente grado di giudizio da distrarre in favore dell'istante avvocato antistatario.
Conclusioni per l' – Direzione Provinciale di : Parte_1 CP_2
“voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, confermare la sentenza nella sola parte in cui ha affermato il difetto di interesse a contraddire e/o il difetto di legittimazione passiva dell' di Pt_1 Parte_1 CP_2
e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
Con vittoria sulle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione Controparte_1 del Tribunale di Agrigento avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art 72 bis D.P.R.
n. 602/1973 notificatole in data 20.8.2015, su iniziativa di in Controparte_4 forza degli atti di riscossione ivi indicati, per un totale complessivo € 11.067,76.
Sollevava diverse contestazioni attinenti alla asserita carenza di rituale notifica delle cartelle di pagamento e avvisi di mora/intimazione, supposta illegittimità delle cartelle per intervenuta decadenza, prescrizione delle pretese e, inoltre, carenza di requisiti di forma. Avanzava, quindi, istanza di sospensione dell'esecuzione e chiedeva, nel merito: dichiararsi la nullità dell'atto impugnato e delle intimazioni di pagamento e cartelle presupposte;
dichiararsi inoltre la prescrizione, decadenza, inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzatala;
dichiararsi, ancora, la nullità e Controparte_4
inefficacia dei titoli azionati;
in subordine, dichiararsi che nessun credito vanta l'opposta nei confronti dell'opponente; conseguentemente dichiararsi che l'opposta non ha diritto di procedere esecutivamente in danno dell'opponente; dichiararsi illegittima, irregolare, 4
viziata l'azione esecutiva intrapresa, con restituzione delle eventuali somme incassate.
L'istanza di cautela veniva accolta e, all'esito della stessa, Controparte_4
introduceva il giudizio di merito deducendo: la violazione del ne bis in idem, avendo
[...]
già proposto avverso il medesimo atto di pignoramento di crediti Controparte_1
verso terzi/ordine di pagamento (art. 72 bis D.P.R. 602/1973) precedente opposizione definita con provvedimento di rigetto del G.E. del 6.3.2017; l'intervenuta decadenza dell'avversaria dalla proposizione di censure attinenti vizi formali delle cartelle e atti successivi;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la regolare notifica delle cartelle e successive intimazioni di pagamento nonché degli atti presupposti;
la conformità e regolarità dell'atto di pignoramento impugnato al modello legale e la sussistenza dei relativi requisiti di forma. Domandava pertanto: ritenere e dichiarare inammissibile e/o improponibile, o con qualsiasi statuizione, il ricorso proposto da
[...]
, per violazione del principio del ne bis in idem;
revocare l'ordinanza Controparte_1 con cui è stata sospesa l'esecuzione dal G.E. del Tribunale di Agrigento, CP_5
r.g.n. 120/2020 R.G., per la mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
ritenere e dichiarare inammissibile e/o improponibile oltre che tardiva l'opposizione per le ragioni spiegate;
nel merito, rigettare l'opposizione proposta e per l'effetto ritenere e dichiarare legittima l'intrapresa esecuzione e confermare gli atti impugnati, rigettando in ogni caso tutte le domande.
Si costituiva contrastando le avversarie deduzioni. Rilevava Controparte_1
innanzi tutto che la precedente opposizione era stata dichiarata inammissibile dal G.E. senza alcun esame nel merito dell'opposizione e negava, quindi, l'esistenza del giudicato, reiterando, anche a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 57 del
D.P.R. 602/73, la legittimità dell'opposizione. Ribadiva poi l'eccezione di prescrizione delle obbligazioni portate dalle cartelle esattoriali indicate nell'atto di pignoramento, nonché la tardività e la nullità delle intimazioni di pagamento, in mancanza di atti interruttivi. Reiterava le eccezioni formali già sollevate e contestava la legittimità dell'azione esecutiva in quanto intrapresa in violazione dell'art. 545 c.p.c., avendo 5
proceduto a pignoramento di crediti di lavoro oltre i limiti di legge. Controparte_4
Eccepiva, ancora, la nullità del pignoramento anche per violazione dell'art. 50 DPR
602/1973, riproponendo le censure sull'assenza di rituale notifica delle cartelle propedeutiche e degli avvisi di mora/intimazione, con contestazione anche del difetto di motivazione e omessa indicazione delle modalità di calcolo degli importi indicati.
Si costituiva inoltre l' – Direzione Provinciale di , Parte_1 CP_2
domandando dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria in ordine alle cartelle concernenti carichi tributari e, inoltre, dichiararsi il difetto di interesse a contraddire e/o il difetto di legittimazione passiva della medesima Pt_1 afferendo l'eccepita decadenza e/o inesistenza e illegittimità degli accertamenti presupposti alla verifica della regolarità di atti e procedure ormai inibita a seguito di notifica delle cartelle e/o intimazioni non impugnate nei termini. Domandava comunque respingersi l'opposizione spiegata da . Controparte_1
Rimanevano contumaci l' il Controparte_6 Parte_2
, il e la commercio di .
[...] Pt_2 Parte_3 Parte_4 CP_2
La causa, istruita in via documentale, era decisa con la sentenza n. 693/2922 con cui l'adito Tribunale di Agrigento dichiarava priva di giuridica efficacia la procedura esecutiva intrapresa dalla nei confronti di Controparte_4 CP_1
; disponeva per l'effetto lo svincolo delle somme staggite in danno di
[...] quest'ultima presso il terzo pignorato;
condannava al pagamento Controparte_4
delle spese processuali liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori da distrarsi in favore del procuratore antistatario di dichiarava compensate tra le altre Controparte_1
parti le spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza ha interposto gravame l' Parte_1
, reiterando la legittimazione passiva dell'Ente Impositore per tutti i motivi
[...]
inerenti al merito della pretesa nonché per la notifica di tutti gli atti presupposti e prodromici alle cartelle di pagamento e ribadendo, altresì, l'assenza di qualunque prescrizione maturata, stante la regolare notifica delle cartelle e successive intimazioni. 6
Si è costituita , preliminarmente eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, per l'assunto difetto di legittimazione processuale del difensore del libero foro, con invalidità della procura speciale ad litem, avendo dovuto la controparte avvalersi dell'Avvocatura dello Stato ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio. Ha eccepito inoltre l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., riproponendo nel merito l'eccezione di prescrizione delle obbligazioni portate dalle cartelle esattoriali,
l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento e, quindi, assumendo l'infondatezza del gravame.
Si è costituita l' Controparte_2
dichiarando di condividere le difese di in ordine alla legittimità della pretesa CP_7
erariale, ma reputando legittima la sentenza impugnata là dove ha escluso la legittimazione passiva dell'ufficio impositore. Ha chiesto quindi la conferma dell'impugnata sentenza nella sola parte in cui ha affermato il difetto di interesse a contraddire e/o il difetto di legittimazione passiva dell' di Pt_1 Parte_1 CP_2
e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio.
Sono rimasi contumaci, nonostante la regolare evocazione, l' Controparte_6
, il , il e la
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
di .
[...] CP_2
Alla scadenza del perentorio termine del giorno 10.1.2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di cinquantaquattro dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali e successivi venti giorni per le memorie di replica.
* * *
3. Va preliminarmente affrontata la questione della legittimazione processuale del difensore di in quanto Avvocato del libero foro e non Avvocato dello Stato che, a CP_7 dire dell'appellata , inciderebbe sulla stessa ammissibilità dell'impugnativa. CP_1 7
La giurisprudenza di legittimità pure richiamata dall'eccipiente (cfr. Cass. S.U.
30008/2019) ha precisato che “a convenzione intervenuta tra l' e l'Avvocatura, Pt_1
non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, cioè quelle in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre”, e così “in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, è normale l'avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l'avvalimento di avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma” mentre “in ogni altro caso, è normale … l'avvalimento di avvocati nel libero foro”; in particolare, “in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l'Agenzia avvalersi anche di avvocati del libero foro (…), secondo un meccanismo sostanzialmente automatico” che peraltro
“esclude … in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura
o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell' che si è determinata ad agire o Pt_1
a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Nel caso in esame, in cui peraltro nella lettera di incarico conferito al nuovo difensore dell'appellante costituitosi in epoca antecedente alla stessa celebrazione CP_7 della prima udienza, è specificamente indicato che la “controversia in oggetto, non rientra… tra le tipologie attualmente devolute in via convenzionale all'assistenza e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato” (v. in all. alla costituzione del 8
nuovo difensore), si evince invero dalle produzioni operate dall'impugnante che a fronte dei casi, di cui al Protocollo di Intesa del 24.9.2020, di obbligatoria assistenza tramite
Avvocatura dello Stato – tra cui, in base al punto 3.3 le “liti innanzi al Tribunale LE
(ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello
LE limitata-mente alle ipotesi in cui sia parte-non come terzo pignorato-anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato” – sono state previste specifiche deroghe temporanee, con l'Addendum dell'1.4.2022 al suddetto Protocollo di Intesa – che al punto 2.1. prevede che “l'Avvocatura dello Stato fino al 31 dicembre 2022 non presterà il proprio patrocinio a favore dell'Ente relativamente a tutte le cause sia passive che attive riferibili alle attività della disciolta . Ciò indipendentemente dal grado di Controparte_4 giudizio” aggiungendo al punto 2.2. che “Tale deroga temporanea al patrocinio per le cause ricomprese nell'ambito di cui al punto che precede riguarderà sia le nuove cause, incardinate dopo il 1° ottobre 2021, sia i giudizi di impugnazione relativi a cause promosse prima del 1° ottobre 2021” (v. all. 3 e 4 alla comparsa conclusionale di CP_7
– e, in ultimo, con l'Addendum del 23.12.2022, che ha prorogato la citata deroga al
31.3.2023.
Ne deriva che, e considerata peraltro, come sopra detto, l'agevole reperibilità della citata documentazione in quanto adeguatamente pubblicizzata, nessun vizio in ordine alla rappresentanza processuale di può reputarsi configurato nel presente giudizio di CP_7
impugnazione che, introdotto con citazione notificata in data 18.11.2022 e relativo a causa promossa nell'anno 2020, rientra nell'area di operatività della citata deroga.
4. Ciò posto, deve ora osservarsi che è comunque precluso ogni esame nel merito della impugnativa interposta, dovendosi rimettere la causa al Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per essersi il giudizio di primo grado celebrato a contraddittorio disintegro, senza la evocazione cioè e senza alcuna partecipazione del terzo pignorato
[...]
, terzo debitore del contribuente e destinatario Controparte_8 dell'ordine impartito dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72 bis d.p.r. 603/1972
(v. il pignoramento in atti), che nemmeno risulta indicato, del resto, tra i destinatari della 9
citazione introduttiva del primo grado del processo.
Come precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 16236/2022), dal pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce un'autentica espropriazione presso terzi, seppure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale, in cui trova applicazione – in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime – la disciplina ordinaria del processo esecutivo (art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973):
l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis d.p.r. 602/1973, pur configurando un pignoramento in forma speciale, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorato, sì che a tale procedura si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina ordinaria del processo esecutivo (v. anche Cass. 26549/2021); pertanto, anche alla speciale procedura espropriativa presso terzi promossa dall'agente della riscossione ai sensi del citato art. 72- bis e alle opposizioni esecutive in quella avanzate, si attagliano le medesime «ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza» che hanno indotto la Suprema Corte a statuire il principio di diritto secondo cui «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così sempre Cass. 16236/2022 che richiama sul punto Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021).
In altri termini, pure in caso di espropriazione presso terzi compiuta con le forme del pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973, si configura nei giudizi di opposizione esecutiva litisconsorzio necessario fra il creditore
(l'agente della riscossione nell'esecuzione “esattoriale”), il debitore ed il terzo pignorato
(nella specie, il destinatario dell'ordine di pagamento diretto) (v. Cass. 16236/2022 cit.. In senso conforme, più recentemente Cass. 9728/2025). 10
Rilevato che il giudizio svoltosi in mancanza di un legittimato passivo necessario, ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, si impone la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con assegnazione alle parti di termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per provvedere alla riassunzione.
5. Quanto alle spese di lite, per il giudizio di primo grado vi provvederà il Tribunale in sede di giudizio di riassunzione, mentre relativamente alle spese del presente grado, sussistono i presupposti, tenuto conto delle ragioni della odierna decisione, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara la nullità della sentenza n. 693/2022 del 18.5.2022 resa dal Tribunale di
Agrigento oggetto del presente gravame e rimette le parti dinanzi al primo giudice assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della causa avanti il Tribunale di
Agrigento; compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 29.5.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo