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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/06/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.V.G. 519/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 519/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
CERRATO ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, in Via Solari n. 19;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Alessandria, in data 23/09/2001, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie C,
n. 111, dell'anno 2001;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
[...]
2) ordinare al Comune di Alessandria (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3) spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/02/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione senza alcuna condizione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c..
Hanno inoltre provveduto a depositare, su richiesta del Giudice, le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e agli oneri dei coniugi come previsto dall'art. 473bis. 51, comma 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Alessandria il 23/09/2001, (atto Parte_2
n.111, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Pag. 2 di 3 Così deciso in Pavia, il 24/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.V.G. 519/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 519/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
CERRATO ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, in Via Solari n. 19;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Alessandria, in data 23/09/2001, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie C,
n. 111, dell'anno 2001;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
[...]
2) ordinare al Comune di Alessandria (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3) spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/02/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione senza alcuna condizione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c..
Hanno inoltre provveduto a depositare, su richiesta del Giudice, le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e agli oneri dei coniugi come previsto dall'art. 473bis. 51, comma 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Alessandria il 23/09/2001, (atto Parte_2
n.111, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Pag. 2 di 3 Così deciso in Pavia, il 24/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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