Articolo 38 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 38.
(Anticipata occupazione di zone demaniali).

Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorita' marittima puo', su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonche' l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purche' questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Se la concessione e' negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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