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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 22/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis e segg. c.p.c. n.
2040/2023 R.G.A.C., promosso da
(Cod. Fisc. ), ivi residente alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Belvedere, 68, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Di Lauro, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Massa, Via E. Fermi n. 3 ricorrente
nei confronti di
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il CP_1 C.F._2
05.11.1983, ivi residente, in Via Tre Casette n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Rizieri Brondi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Piazza Aranci n. 6 convenuto
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: (affidamento, collocazione residenziale e mantenimento di figli – ricorso ex artt. 337 bis e segg. c.c. e ex 473 bis e segg. c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: come da verbale di udienza del 12.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e seguenti depositato il 18.12.2023, Parte_1
ha convenuto in giudizio , chiedendo che, a modifica
[...] CP_1
della disciplina (in parte concordata tra le stesse parti) stabilita da questo stesso Tribunale con decreto del 05.05.2020 - inerente all'affidamento, alla collocazione residenziale, al regime di visita dei figli minori
2 e da parte del padre, quale genitore non collocatario, Persona_1 _2
ed alla contribuzione al mantenimento della medesima prole da parte di quest'ultimo - venisse disposto l'affidamento esclusivo alla madre dei predetti minori, in luogo di quello condiviso già previsto in forza del succitato provvedimento, stante il trasferimento del in Belgio, CP_1
unitamente alla sua nuova compagna, ed il disinteresse dallo stesso da allora mostrato nei confronti della prole, essendosi reso parzialmente inadempiente all'obbligo di contribuzione al suo mantenimento, quale impostogli in forza del richiamato decreto del 05.05.2020 ed essendo stato condannato, con successivo provvedimento del 17.10.2023, a definizione di procedimento ex art. 709 ter c.p.c., al pagamento di complessivi €
1.000,00,00, a titolo di risarcimento dei danni in favore dei predetti figli.
Il convenuto ha resistito alla domanda, allegando la percezione di reddito
NASPI da parte della ricorrente e negando di essersi disinteressato delle sorti dei figli ed adducendo che il figlio aveva, nelle more Persona_1
reperito occupazione lavorativa, essendo divenuto economicamente autosufficiente, ed avendo radicato la propria dimora presso lo zio materno e non essendo quindi più convivente con la madre. Ha concluso instando per il rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, per la revoca del contributo al mantenimento in favore del predetto figlio, o, in subordine, per la riduzione dello stesso a non più di € 150,00 mensile, ove fosse stato ritenuto il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo, con versamento diretto a mani del medesimo, nonché per l'opportuna variazione del regime di visita della figlia minore , tenuto conto del sopravvenuto trasferimento all'estero _2
della propria residenza.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento.
All'udienza del 12.12.2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa a definizione della vertenza, precisando conclusioni congiunte, in conformità alla stessa.
La causa è pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale.
3 §§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, condizioni concordate e riportate in ricorso risultano conformi a legge e non contrastano con gli interessi della prole, risultando la previsione dell'affidamento condiviso della prole aderente al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia e la collocazione residenziale della stessa presso l'abitazione materna ed il regime di frequentazione dei medesimi minori da parte del padre, quale genitore non collocatario, rispettoso dell'habitat domestico e delle abitudini di vita della prole;
non ravvisandosi ragioni ostative che rendano necessaria o opportuna l'applicazione di diversa disciplina;
L'intesa raggiunta dalle parti circa la variazione della contribuzione al mantenimento ordinario dei figli a carico del padre – per € 100,00 in favore del figlio maggiorenne e per € 400,00 in favore della figlia Persona_1
minore (importi da intendersi destinati ad essere rivalutati anno per _2
anno in base agli indici ISTAT, secondo legge) - si configura congrua, tenuto conto del pacifico svolgimento da parte del primo di attività lavorativa (sia pure in forma intermittente, tale da non garantirgli completa indipendenza economica) e, con riguardo alla seconda, del tempo trascorso dal provvedimento del 05.05.2020 (in virtù del quale è stata finora disciplinato l'obbligo contributivo in questione) e del verosimile incremento degli oneri economici occorrenti per la stessa figlia _2
(nata il [...]); ciò in conformità al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e di produzione di reddito dei genitori (ex art. 316 bis comma 1 c.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti. Anche il regime di visita della figlia da parte del padre, così come concordato dalle parti, risulta non _2
contrastanti con gli interessi della stessa, tenuto conto della distanza tra l'abitazione materna, presso la quale ella è collocata, e la residenza
(estera) del padre.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, con compensazione delle spese processuali,
4 secondo l'intesa dalle stesse conclusa sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i _2
genitori.
Il Sig. potrà esercitare il diritto di visita della predetta figlia minore CP_1
tenendola con sé, pernottamento incluso, per un fine settimana al mese, da comunicare per le vie brevi con congruo preavviso (dal venerdì sera o dal sabato mattina) fino alla domenica sera, allorchè tornerà dalla madre dopo aver consumato la cena presso il padre.
Il Sig. verserà al figlio , maggiorenne, la somma di € CP_1 Persona_1
100,00 al mese, a titolo di contributo ordinario al suo mantenimento, nonché alla Sig.ra la somma di € 400,00 al mese per contributo Pt_1
ordinario al mantenimento della figlia minore , importi da _2
maggiorare annualmente secondo gli indici IATAT oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche relative ai figli, secondo le prescrizioni di cui al Protocollo CNF in materia, recepito dal Tribunale adito. Durante le vacanze estive, la figlia potrà trascorrere un periodo di 15 giorni, _2
anche non consecutivi, con il padre, da comunicare con congruo preavviso, non appena il datore di lavoro avrà indicato il periodo di ferie di pertinenza dello stesso CP_1
Tali condizioni potranno essere oggetto di revisione qualora la Sig.ra eperisse occupazione lavorativa stabile. Pt_1
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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