Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente
dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 20.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 2920/2022 del Ruolo Previdenza, vertente
TRA
Parte 1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo D'Isidoro presso il cui studio, sito in Roma alla via Cardinal de Luca n. 22, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
CP 1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cimmino elettivamente domiciliato in
Napoli al Viale Letizia n. 9, presso lo Studio Legale Associato Controparte 2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 19.3.2019, innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, CP 1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo nr. 60/2019, emesso dal
Tribunale di Nola, avente ad oggetto l'importo di euro 73.061,62 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali (relativamente agli anni dal 1992 al 2018), interessi di mora e sanzioni. A fondamento della opposizione CP 1 eccepiva la prescrizione del credito vantato della Pt 1 con riferimento a tutte le annualità sino all'anno 2013 compreso e concludeva chiedendo:
dichiarare, conseguentemente, l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 60/19 emesso in data
-
28.1.19 dal Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, dr.ssa Maria Viola, notificato il
11.2.19, per prescrizione del diritto alla riscossione del credito, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- annullare e/o revocare, per l'effetto, l'opposto decreto ingiuntivo n. 60/19 emesso in data 28.1.19 dal Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, dr.ssa Maria Viola, notificato il 11.2.19, perché illegittimo ed emesso in assenza dei presupposti richiesti per la sua concessione;
in via subordinata, laddove il giudice dovesse ritenere la prescrizione parziale del credito richiesto, accertare e rideterminare l'importo dovuto al C.N.P.R. sulla base degli eventuali crediti per i quali non si sarebbe prescritto il diritto alla riscossione;
...".
Con sentenza n. 1201/22 il giudice di prime cure accertava la parziale prescrizione delle somme oggetto del D.I. opposto e per l'effetto così provvedeva:
“1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto nr.
60/2019, e condanna la parte opponente al pagamento della minor somma di € 36.561,6, oltre interessi come da statuto e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
2) compensa le spese del giudizio".
Con ricorso depositato in data 22.11.2022 la Pt_1 censurava la sentenza di primo grado evidenziando che l'ingiunzione di pagamento aveva riguardato le somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali non versati, più sanzioni ed interessi, per le annualità comprese tra il 1994 ed il 2016, fatta eccezione per l'anno 2014, già oggetto di rateazione presso
Equitalia e non ricompreso nell'ingiunzione di pagamento;
che il G.L. aveva, in primo luogo, errato laddove aveva ritenuto che parte opponente avesse fornito prova di aver adempiuto in corso di giudizio al pagamento delle somme dovute per le annualità contributive dal 1992 al 1999, laddove con riferimento alle annualità contributive dal 1994 al 1999 il CP 1 aveva solo parzialmente provveduto al pagamento delle somme dovute, lasciando un residuo debito pari ad euro 1.171,80 dovuto a titolo di sanzioni accessorie maturate per il medesimo arco temporale;
che il Giudice di primo grado aveva erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione e ritenuto prescritti i crediti maturati nelle annualità dal 2000 al 2013, nonostante il CP 1 fosse stato sollecitato all'adempimento del proprio debito contributivo con la diffida del 27.2.2018, preceduta dalla diffida del 20.12.2013; che precedentemente, in data 23.3.2011 il CP_1 aveva presentato alla Pt 1 una domanda di rateizzazione del proprio debito contributivo;
che ancor prima la Pt 1 aveva già inviato la diffida del 6.5.2010; che nel corso del 2005 l'appellato aveva sottoscritto con la Pt 1 un atto di accertamento/ transazione con promessa di pagamento a mezzo della quale aveva espressamente riconosciuto il proprio debito per le annualità contributive dal
1994 al 2002; che in data 6.7.2004 la Pt 1 aveva accolto la domanda di rateizzazione del debito per le annualità contributive dal 1994 al 2003; che quanto poi alle annualità contributive 2001,
2002, 2003 e 2004, come correttamente accertato dal primo Giudice, CP 1 aveva comunicato tardivamente i propri dati reddituali, in data 7.6.2004, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione;
che anche con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative la Pt 1 aveva inviato tempestivamente atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.
In conclusione, eccepiva l'appellante, tutta la documentazione allegata alla propria memoria di costituzione nel giudizio di primo grado provava la tempestiva interruzione del decorso del termine di prescrizione per tutte le annualità oggetto d'ingiunzione
Per quanto, in particolare, concerneva la diffida del 20.12.2013 e la diffida del 27.2.2018, entrambe notificate a mezzo PEC, eccepiva l'appellante che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, aveva pienamente fornito prova del loro invio e ricezione mediante il deposito della ricevuta di avvenuta consegna in formato .xml.
La diffida del 20.12.13 aveva riguardato le morosità dovute per le sole annualità contributive del
2011 e del 2012, non ricomprendendo tutte le annualità precedenti in quanto le stesse a quella data erano ancora formalmente oggetto del piano di rateazione richiesto dal CP_1 in data 23.3.2011, accolto dalla Pt 1 in data 20.6.2011 e poi decaduto nel 2016 per inadempimento.
Quanto poi alla diffida del 27.2.2018 la stessa faceva espresso richiamo all'analitico estratto conto unico allegato alla diffida medesima.
Il Giudice di primo grado, eccepiva ancora la Pt 1, aveva errato nel valutare l'efficacia interruttiva delle due rateazioni, quella del 2004 e quella del 2011, infatti, a seguito del piano di rateazione del 6.7.2004 l'ultimo termine interruttivo della prescrizione coincideva con l'ultima rata del 30.6.2006, per cui la scadenza del nuovo termine di prescrizione era il 30.6.2011. La successiva domanda di rateazione del 23.3.2011 era, quindi, intervenuta tempestivamente.
Il G.L., osservava ancora la Pt 1 appellante, aveva omesso di valutare e riconoscere l'idoneità ad interrompere il decorso della prescrizione dell'atto di accertamento/transazione con promessa di pagamento, sottoscritto da CP 1 con la Pt 1 in data 13.12.2005.
Infine, eccepiva l'appellante, quanto alle somme richieste per le medesime annualità contributive a titolo di sanzioni, non essendo maturata alcuna prescrizione per le somme dovute a titolo di contributi non versati, non poteva invocarsi la prescrizione per le somme dovute a titolo di sanzioni. Si costituiva CP 1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con ricorso del 18.12.2018 la C.N.P.R. chiedeva al Giudice del Lavoro di Nola di ingiungere al
,il pagamento della somma di euro 73.061,62 a titolo di contributi proprio iscritto, CP_1 previdenziali e assistenziali insoluti, per le annualità dal 1994 al 2016, fatta eccezione del 2014
(già oggetto di rateazione presso Equitalia), oltre sanzioni ed interessi
Il Giudice adito, con decreto n. 60 del 28.1.2019, ingiungeva al CP 1 di pagare in favore della
Pt_1 la somma di euro 73.061,62 per i titoli indicati.
CP_1 impugnava il decreto, eccependo la prescrizione dei contributi richiesti relativi agli anni 1992 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 -
2004 2005 2006-2007-2008-2010-2011-2012-2013-2014 e le sanzioni per il mancato pagamento corrispondenti ai contributi indicati.
Con la sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha ritenuto non prescritte le sole rate di cui al piano di rateizzo del 6.7.2004 (ovvero rate afferenti al periodo dal 17.5.2006 al 30.6.2006), a quello del 23.3.11 (ovvero rate afferenti al periodo dal 11.2.14 al 31.5.16), nonché i contributi più interessi e sanzioni relativi agli anni dal 2015 al 2018 di cui all'estratto conto contributi.
Osserva la Corte che le censure formulate dalla Pt 1 in ordine alla dichiarata prescrizione dei contributi relativi alle altre annualità e alle conseguenti sanzioni non possono trovare accoglimento. La Pt 1 eccepisce la errata valutazione di alcuni atti interruttivi o l'omessa considerazione di altri da parte del primo giudice. Ebbene, tali censure sono del tutto irrilevanti ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, in quanto, anche se tutti gli atti interruttivi enumerati dalla
Pt 1 fossero stati validamente posti in essere, la successione degli stessi si è certamente interrotta una prima volta nel 2013. La Pt 1, infatti, ha depositato l'atto di diffida datato 20.12.2013
(518813), riguardante i contributi maturati a quella data, specificamente riportati nell'allegato prospetto, e non versati dal ragioniere CP 1 ; ha altresì depositato la linea dei codici relativi ad una PEC inviata da Email 1 a in data 20/12/2013 alle ore 08:01:48. Tuttavia, pur sollecitato Email 2
al deposito del file relativo alla PEC del 20.12.2013, del quale risultava prodotta la sola ricevuta prodotta dal sistema, la Pt_1 non depositava alcunché. In mancanza del file relativo alla PEC del
20.12.2013 non è possibile accertare il contenuto della stessa, non essendo a tal fine sufficiente la ricevuta del sistema prodotta. Deve, pertanto, affermarsi che non vi è alcuna prova che la diffida di pagamento datata 20.12.2013 sia stata inviata a CP 1
La Pt 1 ha poi depositato l'atto di diffida datato 27.2.2018 (45633.U) riguardante tutti i contributi maturati al 31.12.2016, oltre accessori, e non versati dal ragioniere CP_1 ; ha altresì depositato la linea dei codici relativi ad una PEC inviata da
Email 1 a Email 2
in data 27/02/2018 alle ore 13:02:42. Tuttavia, anche in tal caso, pur sollecitato al deposito del file relativo alla PEC del 27.2.2018, del quale risultava prodotta la sola ricevuta prodotta dal sistema, la Pt 1 non depositava nulla.
In mancanza del file relativo alla PEC del 27.2.2018 non è possibile accertare il contenuto della stessa, non essendo a tal fine sufficiente la ricevuta del sistema prodotta. Pertanto, come sopra, deve concludersi che non vi è alcuna prova che la diffida di pagamento datata 27.2.2018 sia stata inviata a CP 1 e da questi ricevuta.
La mancata prova dell'invio al CP 1 di tali due diffide rompe la successione degli atti interruttivi, con la conseguenza che al momento della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 11.2.19, i contributi per i quali il giudice di primo grado ha dichiarato non dovuto il pagamento, erano già prescritti, essendo decorsi oltre cinque anni dal precedente atto interruttivo che li riguardava.
La sentenza va, pertanto, confermata.
L'esito complessivo della lite, che ha visto parzialmente accolte le pretese della Pt 1 e accertata l'omissione contributiva del CP_1, nonostante la parziale prescrizione dei contributi non pagati, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
PQM
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
compensa le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli 20.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Mariavittoria Papa Nicoletta Giammarino