Articolo 18 del Codice della navigazione
Articolo 17Articolo 19
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21 aprile 1942
Art. 18.
(Personale dell'amministrazione marittima).

Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.

Ove se ne riconosca l'opportunita', l'esercizio di tali funzioni puo' essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a persone estranee a detto corpo.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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