Articolo 1 della Legge 16 luglio 1886, n. 3981
Articolo 1
Versione
8 agosto 1886
Art. 1.
UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sara' data al Trattato di Commercio e di Navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, stipulato a Montevideo il 19 settembre 1885, nonche' ai due articoli addizionali di pari data, che ne formano parte integrante, e le ratifiche del quale vennero scambiate a Roma il 16 luglio 1886.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addi' 16 luglio 1886.

UMBERTO.

C. Robilant.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.

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(Il Trattato annesso alla presente verra' pubblicalo nel prossimo numero).

Entrata in vigore il 8 agosto 1886