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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 28.05.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3516 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nata a [...], il [...], residente in Parte_1
Quartu S.E., via Marco Polo n. 13, elettivamente domiciliata in Cagliari, via
Ariosto n. 11, presso lo Studio dell'Avv. Rossana PERRA, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente,
pagina 1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro DOA e dall'Avv. Mariantonietta
PIRAS in forza di procura generale rogito Notaio 2.03.2024; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia
1 - accertare e dichiarare che nessuna somma deve essere restituita dalla
ricorrente all'INPS
2 - vinte le spese”.
Nell'interesse del resistente:
“il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, Voglia così giudicare:
1) rigettare l'avverso ricorso, perché infondato in fatto e diritto;
2) con vittoria di spese e competenze, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare l'accertamento della irripetibilità delle somme a
[...]
lei erogate a titolo di invalidità civile.
In specie, ella ha rappresentato:
pagina 2
− di percepire un trattamento pensionistico dall'I.N.P.S., cat. AS n.
04016028 e che, con nota del 06.06.2019, l' le aveva comunicato che “nel CP_2
periodo che va dal 1.1.2015 al 31.5.2019 sono stati pagati 8.130,89 euro in più
sulla sua pensione cat. AS n. 04016028”, specificando che erano state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante e che era stata corrisposta la maggiorazione o l'aumento sociale della pensione, non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
− che le somme delle quali è richiesta la restituzione erano state erogate negli anni 2015-2019 e la restituzione era stata richiesta nell'anno 2019 e, quindi,
con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017, oltre l'anno stabilito dalla norma, pur avendo l'ente previdenziale a disposizione tutti gli strumenti e gli elementi per verificare l'esatto ammontare del reddito del percipiente e, pertanto, trovandosi nelle condizioni di quantificare esattamente il trattamento pensionistico da erogare, e che il trattamento stesso le era è stato erogato in forza di provvedimento definitivo, puntualmente e di volta in volta comunicato alla stessa e, allora, non può nutrirsi dubbio alcuno circa la sussistenza della condizione di buona fede in capo all'accipiens.
2. L' si è Controparte_3
costituito in giudizio, domandando il rigetto del ricorso.
In specie, l' ha rappresentato: CP_2
− che l'odierna controparte è pacificamente beneficiaria di assegno sociale,
con decorrenza giugno 2009 e, il 03.02.2016, l'assicurata aveva trasmesso, per il tramite del CA , il modello RED 2014 (campagna ordinaria 2015), Per_2
omettendo di dichiarare al i redditi derivanti da pensione estera, che solo CP_4
pagina 3
di seguito, il 27.03.2018, la aveva inviato, sempre per il tramite del Pt_1
CA , il modello Red anno 2015 (campagna solleciti del 2016), dichiarando, Per_2
questa volta, al rigo H1 i redditi derivanti da pensione estera, e che solo per effetto di quest'ultima dichiarazione, esso I.N.P.S., che certamente non poteva conoscere gli emolumenti percepiti dall'assicurata a titolo di pensione estera, aveva potuto verificare che quest'ultima aveva ricevuto maggiori somme, rispetto a quelle certificate in precedenza, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.07.2018, e aveva immediatamente notificato all'interessata il provvedimento di ricalcolo del trattamento de quo;
− che successivamente, il 13.03.2019, la ricorrente aveva presentato istanza di ricostituzione reddituale per riesame indebito, indicando i redditi da pensione estera per gli anni dal 2014 al 2019 e, per effetto del conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute in favore della percipiente, era emerso l'indebito,
relativo al periodo dal 01.01.2015 al 31.05.2019, determinato anche dall'aumento dell'importo reddituale della pensione estera non comunicato in precedenza, e l'indebito era stato, da ultimo, riquantificato in euro 8.130,09;
− che l'ufficio aveva agito considerando che “Sulla base della normativa
prevista in termini di assegno sociale e prestazioni aggiuntive sulle pensioni,
disposta dall' art. 35, comma 10 bis, D. L 207/2008 e successive modifiche, grava
sui pensionati l'onere di trasmettere annualmente il modello reddituale,
indicando i redditi non conosciuti né conoscibili dall' . CP_2
La signora non solo ha tardato a trasmettere la dichiarazione Pt_1
reddituale richiesta, ma anche ha trasmesso un modello Red errato, omettendo di
indicare i redditi da pensione estera del 2014”
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Appare quindi dirimente rimarcare come, nel caso di specie:
-) da un lato, la ricorrente non solo ha tardato a trasmettere la dichiarazione
reddituale corretta, ma ha addirittura comunicato inizialmente un modello Red
errato, omettendo di indicare i redditi da pensione estera del 2014;
-) da altro lato, che l'Ente ha agito nel pieno rispetto della specifica disciplina di
riferimento.
CP_ Ed invero, l' resistente si è attivato per il recupero dell'indebito, una volta
accertato (per effetto della dichiarazione presentata dall'interessata solo in data
29.3.2018) che, a causa del maggior reddito percepito dalla beneficiaria, erano
state liquidate in suo favore somme in misura superiore al dovuto”.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta da è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
Anzitutto, è pacifico in causa che la ricorrente percepisse l'assegno sociale, con decorrenza giugno 2009.
È documentalmente provato, poi, che il 03.02.2016, l'assicurata aveva trasmesso,
per il tramite del CA , il modello RED 2014 (campagna ordinaria 2015), Per_2
omettendo di dichiarare al H1 i redditi derivanti da pensione estera e che CP_4
solo di seguito, il 27.03.2018, la aveva inviato, sempre per il tramite Pt_1
del CA , il modello Red anno 2015 (campagna solleciti del 2016), Per_2
dichiarando, questa volta, al rigo H1 i redditi derivanti da pensione estera;
ne era derivato il provvedimento di ricalcolo del trattamento de quo¸ immediatamente notificato all'interessata (doc. 3-6-bis, prodotti con la memoria di costituzione).
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Pure documentale è che successivamente, il 13.03.2019, la ricorrente aveva presentato istanza di ricostituzione reddituale per riesame indebito, indicando i redditi da pensione estera per gli anni dal 2014 al 2019 e, per effetto del conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute in favore della percipiente, era emerso l'indebito, relativo al periodo dal 01.01.2015 al
31.05.2019, determinato anche dall'aumento dell'importo reddituale della pensione estera non comunicato in precedenza, e l'indebito era stato, da ultimo,
riquantificato in euro 8.130,09 (doc. 7-9, prodotti con la memoria di costituzione).
L'indebito in esame riguarda, dunque, una prestazione di natura assistenziale
(assegno sociale) ricalcolata dall'I.N.P.S. a seguito della percezione di redditi ulteriori, da parte della ricorrente.
La parte ricorrente, dunque, ha evidenziato la propria buona fede, legittimo affidamento e difetto di dolo.
Ad avviso del Tribunale, l'assunto di parte ricorrente non è condivisibile.
Intanto, si osserva come la non abbia mai negato di non aver Pt_1
comunicato il reddito da pensione estera, se non assai tardivamente il 27.03.2018.
La soluzione della controversia impone, allora, l'esame della disciplina in materia di prestazioni indebite, in specie assistenziali e previdenziali.
In materia di indebito previdenziale, l'art. 52, l. 09.03.1989, n. 88, recante
“Ristrutturazione dell e dell'Istituto Controparte_3
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, prevede un regime di non ripetibilità delle somme erogate dall'I.N.P.S. salvo il caso di dolo dell'accipens; stabilisce, infatti, detta disposizione che, nel caso in cui l'I.N.P.S.
proceda alla rettifica della posizione previdenziale dei suoi assistiti ed “in
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conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione
risultanti come non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte
salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Con la l. 30.12.1991, n. 412, art. 13 è stata introdotta una norma di interpretazione autentica del precedente art. 52 con la previsione che la sanatoria ivi prevista operi in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore imputabile all'Ente erogatore, salvo sempre il caso del dolo dell'accipiens;
l'art. 13 ha previsto poi che l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite qualora si tratti di fatti che non siano già conosciuti dall'ente competente.
In relazione alla disposizione dell'art. 52, l'interpretazione comune era che il regime di ripetibilità introdotto dalla l. n. 412/1991 cit. non operasse se non per le prestazioni indebite erogate dopo l'entrata in vigore della legge stessa e che gravasse sull'I.N.P.S. l'onere di provare (nel vigore del regime di cui all'art. 52
cit.) che la prestazione indebita era stata percepita a causa del dolo dell'accipiens.
La Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 1°, l.
412/1991, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla data stessa (Corte
cost. n. 39/1993).
Con la l. 23.12.1996, n. 662, è stato introdotto un nuovo regime di ripetibilità
commisurato alla misura del reddito personale IRPEF dell'accipiens; la sanatoria è
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totale per i soggetti in possesso di un reddito inferiore ai 16 milioni delle vecchie lire ed è limitata ad 1/3 dell'indebito per coloro che superavano questo limite.
La disciplina del 1996 ha carattere interamente sostitutivo della precedente normativa in materia di indebito previdenziale e trova applicazione anche agli indebiti precedenti al 01.01.1996, con la sola eccezione dei recuperi già effettuati.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito più volte che “Le prestazioni previdenziali
indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell'1 gennaio
1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e seguenti, legge
n. 662 del 1996, che sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la
conseguenza che la ripetizione non e' subordinata alla sussistenza dei relativi
presupposti secondo la normativa anteriore;
né la retroattività delle indicate
disposizioni può dar luogo a questioni di legittimità costituzionale, in relazione
agli art. 3 e 38 Costituzione” (Cass. civ., Sez. L., 26.07.2001, n. 10270; ).
La medesima disciplina, per il periodo successivo al 01.01.1996, è stata dettata dall'art. 38, commi 7° ss., l. 28.12.2001, n. 448, che ha fissato per l'anno 2000 in euro 8.263,31, il reddito annuo al di sotto del quale è esclusa la ripetizione dell'indebito previdenziale.
Per i possessori di redditi superiori a tale limite la non ripetibilità è limitata ad ¼
dell'indebito totale. Sul punto la S.C. recentemente ha confermato che “Le
prestazioni pensionistiche o i trattamenti di famiglia indebitamente erogati
dall'INPS prima del 1 gennaio 2001 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art.
38, commi settimo e seguenti, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
riproducono la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 260, 261, 263 e 265, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), con la conseguenza che la ripetizione non è
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subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina
precedentemente applicabile” (Cass. civ., Sez. L., Sez. L, 26.02.2003, n. 2921).
La l. n. 662/1996 e la l. n. 448/2001 cit. hanno dettato, per i pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31.12.2000, una disciplina transitoria sostituiva di quella posta dall'art. 13, l. n. 412/1991 cit., che torna ad applicarsi alle prestazioni previdenziali erogate dal 01.01.2001.
Per quanto riguarda la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, la materia è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito di recente che, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, in sostanza, l'art. 3°-ter, d.l. 23.12.1976, n. 850, conv. in l. 21.02.1977, n. 29 (che prevede che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore
degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle
condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca
delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del
relativo provvedimento”) e l'art. 3, comma 9°, d.l. 30.05.1988, n. 173, conv. nella l. 26.07.1988, n. 291 (“con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri
e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei
requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle
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leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di
tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme
precedentemente corrisposte”) (Cass. civ., Sez. L., 09.11.2018, n. 28771).
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Pertanto, l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens
versasse in dolo rispetto a tale condizione.
Talune specifiche regole ricorrono poi per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari poiché in tal caso l'art. 38, comma 7°, l. 28.12.2001, n. 448
prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell'I.N.P.S. (cfr., Cass. civ., Sez. L.,
15.10.2019, n. 26036, secondo cui “L'indebito assistenziale determinato dalla
sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che
dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui
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intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e
ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato
domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale
incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo
comprovato”; Cass. civ., Sez. VI-L., 30.06.2020, ord. n. 13223, in cui si legge che
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata
regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia
una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione
indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per
carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal
provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il
percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla
mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già
conosce o ha l'onere di conoscere”).
Così, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo
da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente
che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le
norme” (Cass. civ., Sez. L., 09.11.2018, n. 28771) o, ancora, che “nessun obbligo
di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i
propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall'INPS” oppure che
pagina 11
“in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione
dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da
una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata
dall'INPS e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento CP_2
riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati
dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2
tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l.
269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l'INPS della attivazione dei controlli
reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la
restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di
un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento
della prestazione che l'INPS conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. civ., Sez.
VI-L., 30.06.2020, ord. n. 13223).
Dai richiamati principi giurisprudenziali emerge quindi che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo che ricorra dolo dell'interessato o ricorrano altre ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario, in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede posto che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
pagina 12
Nel caso che ci occupa nel presente giudizio, la ricorrente era ben consapevole di non avere mai presentato alcuna comunicazione della pensione estera all' CP_2
resistente, se non assai tardivamente, il 27.03.2018, come era pure a conoscenza dei redditi ulteriori, di importo non certo trascurabile, che egli aveva percepito,
sempre per effetto della pensione estera di cui è titolare.
Ebbene, la percezione dei predetti redditi nel corso degli anni sopra in dettaglio menzionati, che aveva determinato l'indebito, non poteva essere ignorata da parte della medesima , odierna ricorrente. Pt_1
Né, per altro verso, il superamento dei limiti reddituali era derivato da somme erogate dallo stesso I.N.P.S. e – si aggiunga – che, per quanto l' disponga CP_2
di mezzi di controllo delle dichiarazioni e delle situazioni reddituali, ciò non può
esimere la beneficiaria di una prestazione legata a limiti reddituali dall'onere di leale collaborazione, in un contesto fattuale, come quello oggetto del presente giudizio, in cui la mancanza di comunicazioni, da parte della beneficiaria, non può
certamente qualificarsi alla stregua di una mera dimenticanza, bensì debba ritenersi una condotta sistematica e continuativa.
Le circostanze descritte sono indicative del difetto di buona fede in capo all'odierna ricorrente o comunque della assenza di legittimo affidamento dell'accipiens, non potendo assumere alcuna valenza dirimente, peraltro, l'età
avanzata, che, ex adverso, non aveva impedito alla ricorrente di domandare, dopo la assai tardiva comunicazione del reddito da pensione estera, la ricostituzione della prestazione.
Si richiama, a contrario, sul punto, il principio espresso, su un caso analogo, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per cui “In tema di indebito assistenziale, in
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luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova
applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema,
che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare
affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne
consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita
alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir
meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione
comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di
dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
(Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché
l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera
che determinavano il superamento dei limiti di reddito)” (Cass. civ., Sez. VI - L,
30.06.2020, ord. n. 13223).
Sulla scorta delle suddette considerazioni deve ritenersi legittimo l'indebito ritenuto dall'I.N.P.S.
Pertanto, il ricorso proposto da deve essere rigettato, in Parte_1
quanto infondato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
pagina 14
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. nulla sulle spese.
Cagliari, 29.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 15