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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/10/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 494/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. BR Riga Presidente dr. NA MA TR Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. ALESII LEONARDO e LA Parte_1
HE NA
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. TEDESCHI MARIO Controparte_1
GIANSAVERIO APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. n. 538/2024 emessa dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, in data 7-11-24,
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del Lavoro di Pescara, ha così statuito “Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1713/2023 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
- accerta e dichiara la nullità dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso nonchè la inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie e degli articoli 31.6 del CCNL 2012 e 30.6 del CCNL 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi negli stessi indicati;
accerta e dichiara il diritto di a vedersi retribuire ciascuna giornata Controparte_1 di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilita, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilita, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e dell'indennità di utilizzazione/condotta prevista dall'art. 31 tabella B dei contratti aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero già riconosciuto (€ 4,50 in qualità di capotreno ed € 12,80 in qualità di macchinista); per l'effetto, condanna a corrispondere al ricorrente le differenze Parte_1 retributive maturate dal 1°settembre 2007 fino alla data del 31/12/2020 per un importo complessivo pari ad € 6.817,87 ovvero all'importo di euro 2.413,40 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta o utilizzazione/scorta ed euro 4.404,47 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge decorrenti dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo;
condanna, altresì, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 2.300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA E CPA come per legge. Avverso la suindicata sentenza, notificata l'8.11.24, ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 4.12.2024, chiedendone la riforma e concludendo per sentir “- in via principale, in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata rigettare il ricorso introduttivo del giudizio in quanto infondato in fatto ed in diritto, se del caso previa ammissione di CTU volta ad accertare la incidenza delle somme rivendicate sulla retribuzione percepita e quindi la dissuasività; - in subordine, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata ridurre le somme richieste escludendo le voci indennitarie e tenendo conto che il numero di ferie minime garantite dalla è pari a 20 CP_2 giornate, nonché ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche avanzate da controparte, con conseguente condanna degli odierni appellati alla restituzione di tutte le somme, anche per spese legali, percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate da interessi e rivalutazione sino al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si insiste nell'ammissione di CTU contabile per valutare la dissuasività o meno della retribuzione corrisposta agli appellati a titolo di retribuzione feriale nel periodo per cui è causa”. Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato :
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 D. Lgs. 66/2003, dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE e dalla Suprema Corte;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003, dell'art. 10, d. lgs. 66/2003, e dell'artt. 2109 c.c. , erronea applicazione dei principi sanciti dalla CGUE in tema di dissuasività della retribuzione corrisposta durante ferie- omessa pronuncia pag. 2/3 sulla valutazione dell' incidenza delle somme non corrisposte sulla retribuzione percepita anno per anno dal ricorrente- violazione dell'art. 2697 c.c. omessa prova della dissuasività;
- la nullità della sentenza per omessa e illogica motivazione -Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003, dell'art. 10, d. lgs. 66/2003, e dell'artt. 2019 c.c. - violazione dell'art. 27 CCNL AF e dell' 68 p. 6 CCNL AF– erronea applicazione dei principi sanciti dalla CGUE e dalla Suprema Corta in tema di conteggi delle giornate di ferie;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003 e degli artt. 1362 e seguenti c.c. in relazione agli artt. 31, CCA 2012 e art. 31, con riferimento all'art. 77 punto 2.4 dei ccnl mobilità – attività ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016 , e all'art. 35 CCA FS del 2003 e 32 CCA FS del 2012 – 2016, all'art. 36 punto 5 del CCA FS del 2012- 2016 e erronea applicazione dei principi dettati dalla CGUE;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla l. 92/2012. Si è costituito in giudizio il lavoratore appellato, contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza le parti hanno dichiarato rispettivamente, l'appellante di voler rinunciare agli atti e all'azione, con pagamento in favore della parte appellata della somma di € 700 a titolo di rimborso delle spese e l'appellato di accettare la rinuncia. Pertanto, ai sensi dell'art. 306 cpc non resta che dichiarare estinto il giudizio, con cancellazione della causa dal ruolo. Spese come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
- Dichiara estinto il giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- Spese come da accordo tra le parti.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NA MA TR BR Riga
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 494/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. BR Riga Presidente dr. NA MA TR Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. ALESII LEONARDO e LA Parte_1
HE NA
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. TEDESCHI MARIO Controparte_1
GIANSAVERIO APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. n. 538/2024 emessa dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, in data 7-11-24,
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice del Lavoro di Pescara, ha così statuito “Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1713/2023 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
- accerta e dichiara la nullità dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso nonchè la inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie e degli articoli 31.6 del CCNL 2012 e 30.6 del CCNL 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi negli stessi indicati;
accerta e dichiara il diritto di a vedersi retribuire ciascuna giornata Controparte_1 di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilita, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilita, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e dell'indennità di utilizzazione/condotta prevista dall'art. 31 tabella B dei contratti aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero già riconosciuto (€ 4,50 in qualità di capotreno ed € 12,80 in qualità di macchinista); per l'effetto, condanna a corrispondere al ricorrente le differenze Parte_1 retributive maturate dal 1°settembre 2007 fino alla data del 31/12/2020 per un importo complessivo pari ad € 6.817,87 ovvero all'importo di euro 2.413,40 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta o utilizzazione/scorta ed euro 4.404,47 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge decorrenti dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo;
condanna, altresì, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 2.300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA E CPA come per legge. Avverso la suindicata sentenza, notificata l'8.11.24, ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 4.12.2024, chiedendone la riforma e concludendo per sentir “- in via principale, in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata rigettare il ricorso introduttivo del giudizio in quanto infondato in fatto ed in diritto, se del caso previa ammissione di CTU volta ad accertare la incidenza delle somme rivendicate sulla retribuzione percepita e quindi la dissuasività; - in subordine, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata ridurre le somme richieste escludendo le voci indennitarie e tenendo conto che il numero di ferie minime garantite dalla è pari a 20 CP_2 giornate, nonché ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche avanzate da controparte, con conseguente condanna degli odierni appellati alla restituzione di tutte le somme, anche per spese legali, percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate da interessi e rivalutazione sino al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si insiste nell'ammissione di CTU contabile per valutare la dissuasività o meno della retribuzione corrisposta agli appellati a titolo di retribuzione feriale nel periodo per cui è causa”. Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato :
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 D. Lgs. 66/2003, dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE e dalla Suprema Corte;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003, dell'art. 10, d. lgs. 66/2003, e dell'artt. 2109 c.c. , erronea applicazione dei principi sanciti dalla CGUE in tema di dissuasività della retribuzione corrisposta durante ferie- omessa pronuncia pag. 2/3 sulla valutazione dell' incidenza delle somme non corrisposte sulla retribuzione percepita anno per anno dal ricorrente- violazione dell'art. 2697 c.c. omessa prova della dissuasività;
- la nullità della sentenza per omessa e illogica motivazione -Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003, dell'art. 10, d. lgs. 66/2003, e dell'artt. 2019 c.c. - violazione dell'art. 27 CCNL AF e dell' 68 p. 6 CCNL AF– erronea applicazione dei principi sanciti dalla CGUE e dalla Suprema Corta in tema di conteggi delle giornate di ferie;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003 e degli artt. 1362 e seguenti c.c. in relazione agli artt. 31, CCA 2012 e art. 31, con riferimento all'art. 77 punto 2.4 dei ccnl mobilità – attività ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016 , e all'art. 35 CCA FS del 2003 e 32 CCA FS del 2012 – 2016, all'art. 36 punto 5 del CCA FS del 2012- 2016 e erronea applicazione dei principi dettati dalla CGUE;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla l. 92/2012. Si è costituito in giudizio il lavoratore appellato, contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza le parti hanno dichiarato rispettivamente, l'appellante di voler rinunciare agli atti e all'azione, con pagamento in favore della parte appellata della somma di € 700 a titolo di rimborso delle spese e l'appellato di accettare la rinuncia. Pertanto, ai sensi dell'art. 306 cpc non resta che dichiarare estinto il giudizio, con cancellazione della causa dal ruolo. Spese come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
- Dichiara estinto il giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- Spese come da accordo tra le parti.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
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