Articolo 13 della Legge 12 luglio 1938, n. 1487
Articolo 12Articolo 14
Versione
14 ottobre 1938
Art. 13.

I proventi che, a norma della presente legge, derivano ai Comuni dai mercati del pesce debbono da essi essere esclusivamente commisurati a sostenere le spese di mercato, ed, ove sia del caso, all'ammortamento dei relativi impianti.

A tal fine la gestione amministrativa del mercato fara', in ogni caso, oggetto di una propria contabilita'.


Entrata in vigore il 14 ottobre 1938