Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 5390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5390/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Biella, via G. De Marchi, n. 4/A presso lo studio dell'avv. Giovanni Rinaldi che la rappresenta e difende per procura in atti, insieme agli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci e
Nicola Zampieri;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: , , in persona del legale rappresentante pro Pt_2 P.IVA_2 Parte_3
tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c., dalla Dott.ssa Tecla Riverso, Dirigente del di e dalla Dott.ssa CP_2 Pt_3
Elisa Cesaro, dipendente dello stesso , domiciliati presso l'Ambito Territoriale CP_1
di , Via Coazze n. 18; Pt_3
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/06/2024 la sig.ra ha Parte_1 esposto di aver lavorato, nell'a.s. 2020/2021, in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 3, L 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie), per complessivi 172 1
15.03.2001.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , Controparte_1
contestando la sussistenza del diritto per la docente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti, allegando l'esistenza di ragioni oggettive che escludono la percezione da parte dei supplenti brevi e saltuari del suddetto emolumento, e aderendo, in caso di soccombenza sul punto, ai conteggi di controparte.
1. La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001
Parte ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
Con recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art.
7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed 8 educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
La domanda deve pertanto trovare accoglimento e poiché non vi sono contestazioni in merito all'importo dovuto (il ha condiviso infatti il conteggio Controparte_1
contenuto nel ricorso), l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 1.001,04 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
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2. Le spese di lite
Le spese di lite vengono poste a carico di parte soccombente e calcolate sui valori minimi ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/22, attesa la natura seriale del contenzioso, omesso il compenso per la fase istruttoria, con distrazione a favore degli avvocati Rinaldi, Ganci, Miceli e Zampieri, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna il a corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, Parte_1
CCNL 15.3.2001 la somma lorda di € 1.001,04 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
2. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato pari a 21,50 euro, con distrazione in solido in favore degli avvocati Rinaldi, Ganci, Miceli e
Zampieri, antistatari.
Torino, 21/03/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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