Ordinanza cautelare 17 gennaio 2019
Ordinanza collegiale 2 gennaio 2024
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 22/07/2025, n. 5487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5487 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05487/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04905/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4905 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da OL OR, rappresentato e difeso dall’Avv. Feliciana Ferrentino e dall’Avv. Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza Archeologica Area Metropolitana di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
Comune di Meta, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Saverio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso e per l’annullamento, previa sospensione
- quanto al ricorso introduttivo:
a) – del provvedimento n. 18026 del 9 novembre 2018, con il quale il Responsabile del SUAP del Comune di Meta ha disposto la archiviazione della SCIA (n. 1371) del 5 settembre 2017 relativa ad attività ricettiva di casa per vacanza;
b) - del provvedimento prot. n 0017795 del 6 novembre 2018, ancora, con il quale il Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 3 del Comune di Meta ha dichiarato la inefficacia della CILA prot. 15361 del 27 settembre 2018 relativa alla sanatoria di opere edili di variazione distributiva realizzate nell’immobile di proprietà comunale in Via Caracciolo disponendo l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi;
c) – delle note del Comune di Meta prot. 16924 del 22 ottobre 2018 e prot. 17392 del 29 ottobre 2018;
d) - ove occorra, del provvedimento del Responsabile del SUAP del Comune di Meta n. 15021 del 21 settembre 2018 di sospensione dell’attività ricettiva per 30 giorni e comunicazione di avvio del procedimento di chiusura dell’attività;
e) - ove occorra, ancora, del provvedimento n. 0015753 del 3 ottobre 2018 del Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 3 del Comune di Meta che ha richiesto integrazione documentale e disposto la sospensione della CILA in sanatoria;
f) – ove occorra, infine, della nota prot. 18250 del Responsabile del Dipartimento 2 – Settore 2 – Servizio Patrimonio del Comune di Meta del 13 novembre 2018 di avvio del procedimento di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento;
g) – di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali.
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 29 marzo 2019:
a) – dell’ordinanza del Responsabile Area 4 del Comune di Meta n. 3 del 9 gennaio 2019, con cui si è disposto, ai sensi dell’art. 33 DPR 380/2001, il ripristino dello stato dei luoghi dell’appartamento al piano secondo e terzo dell’immobile di Via Caracciolo 15 ordinando di riportare la predetta consistenza immobiliare nella originaria consistenza risultante dalla planimetria allegata al contratto di locazione del 15 maggio 2017;
b) – di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le ordinanze di questo Tribunale n. 97 del 17 gennaio 2019 e n. 31 del 2 gennaio 2024;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.- Con ricorso notificato il 29 novembre/ 6 dicembre del 2018 e depositato il successivo 7 dicembre 2018, il ricorrente - premesso che a seguito di apposita gara, aveva sottoscritto (15 maggio 2017) con il Comune di meta (proprietario) un contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile ubicato in Via Caracciolo, meglio noto come Villa Giuseppina – deduceva che:
– a mente dell’art. 3 del contratto, l’immobile, di rilevanti dimensioni (circa 380 mq) avrebbe potuto, previa autorizzazione, essere concesso in sublocazione nonché essere oggetto di modifiche, miglioramenti ed addizioni;
– acquisita la disponibilità del cespite, ne aveva quindi adibito parte al proprio uso abitativo e parte ad attività ricettiva, secondo la formula della “casa vacanze”;
- a tal fine, aveva presentato al Comune di Meta apposita SCIA (5 settembre 2017), con allegata relazione tecnica asseverata;
- a seguito di interlocuzioni il Comune di Meta (7 novembre 2017, nota prot. 17677), aveva concesso il proprio nulla-osta, così come la Soprintendenza dell’Area Metropolitana di Napoli (atto del 10 agosto 2018);
- tuttavia, con atto del 21 settembre 2018 (prot. 15091) lo stesso ente locale aveva contestato la modifica dello stato di fatto dell’immobile, disponendo la sospensione dell’attività ricettiva per trenta giorni nelle more di una verifica istruttoria;
- aveva quindi presentato CILA in sanatoria ex art. 6 bis D.P.R. 380/1991;
- il Comune di Meta, in proposito, aveva richiesto integrazione documentale, riscontrata con nota del 15 ottobre 2018;
- quindi, con (a) provvedimento del 6 novembre 2018, l’ente locale aveva respinto la CILA in sanatoria e, con (b) provvedimento del successivo 9 novembre 2018, aveva comunicato la conclusione negativa del procedimento di controllo della SCIA n. 13711/2017, successivamente inoltrando (c) nota per l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto di locazione (13 novembre 2018).
2.- Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava – unitamente agli atti connessi e presupposti - gli atti da ultimo citati (a), b)) chiedendone l’annullamento sulla scorta di quattro distinte censure, per violazione di legge ed eccesso di potere.
3. – Si costituiva in giudizio il Comune di Meta (9 gennaio 2019), depositando documenti e memoria (10 gennaio 2019) ed instando per il rigetto del ricorso; si costituivano anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza Archeologica Area Metropolitana di Napoli, con atto di mero stile (11 gennaio 2019).
4. – Con ordinanza n. 97 del 17 gennaio 2019 era accolta l’istanza di rinvio formulata dal ricorrente per la proposizione di motivi aggiunti. Il 29 marzo 2019, il ricorrente depositava motivi aggiunti chiedendo l’annullamento degli atti sopravvenuti (in particolare, l’ordinanza del Comune di Meta n. 3 del 9 gennaio 2019, con cui si era intimata la demolizione delle opere realizzate ai sensi dell’art. 33 DPR 380/2001 ed il ripristino dello stato dei luoghi).
5. – Il 18 novembre 2019 il Comune di Meta depositava documenti ed il 30 novembre 2023 era depositato in giudizio certificato attestante il decesso di parte ricorrente; con ordinanza n. 31 del 2 gennaio 2024 il Tribunale dichiarava interrotto il processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. ed il gravame era successivamente riassunto dal Comune di Meta, il quale, depositate interlocuzioni con gli eredi dell’originario ricorrente (10 ottobre 2024) ai fini dell’esecuzione del provvedimento di demolizione e di acquiescenza agli atti impugnati, chiedeva successivamente rinvio dell’udienza pubblica già calendarizzata con memoria depositata il 19 novembre 2024. L’udienza del 20 novembre 2024 era quindi rinviata al 9 luglio 2025.
6. – Il 28 maggio 2025 il Comune di Meta depositava nota prot. n. 1667 del 29 gennaio 2025, attestante – in esito a sopralluogo ad hoc - l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi (“quanto rilevato al momento dell’accertamento: l’immobile è stato riportato nello stato legittimo, così come da planimetria catastale allegata al contratto, configurando l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi”).
7. – All’udienza del 9 luglio 2025, previo rilievo da parte del Collegio ex art. 73 c.p.a. della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso ed ai motivi aggiunti, in ragione dell’intervenuta opera di ripristino dell’immobile nello status quo ante (in termini trascritto a verbale), era trattenuto in decisione.
8. - Ritiene il Collegio, confermando in questo senso il rilievo effettuato ex art. 73 c.p.a alla pubblica udienza, doversi dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso e dei motivi aggiunti: entrambi i gravami vertono di fatto all’eliminazione dal mondo giuridico di provvedimenti (a) provvedimento del 6 novembre 2018, con cui è stata respinta la CILA in sanatoria relativa alla trasformazione dell’immobile di via Caracciolo, 15; b) provvedimento del successivo 9 novembre 2018, con cui è stato concluso, in senso negativo, il procedimento di controllo della SCIA n. 13711/2017, relativa all’attività ricettiva di casa vacanze; c) ordinanza di demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi del medesimo immobile di via Caracciolo, 15, dianzi menzionato) che sono, di fatto superati, dall’intervenuta esecuzione dell’ordine di demolizione, dimostrata dalla nota prot. n. 1667 del 29 gennaio 2025 (depositata dal Comune di Meta il 28 maggio 2025) e posta in essere al chiaro fine di aderire al precetto amministrativo (acquiescenza), onde addivenire ad una composizione bonaria del presente contenzioso da parte degli eredi dell’originario ricorrente, peraltro neanche costituiti nel giudizio a seguito di riassunzione (cfr., all. 2 depositata il 20 novembre 2024, prima della richiesta di rinvio dell’udienza del 20 novembre 2024). In siffatto contesto nessuna ulteriore utilità potrebbe derivare dall’annullamento degli atti impugnati, con conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
9.- Conclusivamente, pertanto, va dichiarata l’improcedibilità dei gravami proposti.
10. – Considerato il tenore della presente pronuncia e la peculiarità della vicenda esaminata, sussistono i presupposti per compensare integralmente, tra tutte le parti, le spese di lite, salva espressa dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso, del ricorso incidentale e di motivi aggiunti;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato.
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO