Articolo 1 della Legge 16 aprile 1959, n. 201
Articolo 2
Versione
13 maggio 1959
Art. 1.
E' autorizzata, per l'anno solare 1958, la concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1958-59.
Entrata in vigore il 13 maggio 1959