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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/10/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1427/2025 R.G.
TRIBUNALE DI PISTOIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Stefano Billet Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Giudice relatore
Dott. Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 1427/2025 R.G.A.C. avente per oggetto: Ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. in punto di regolamentazione dell'affidamento, del diritto di frequentazione e del mantenimento della figlia minorenne nata fuori dal matrimonio di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1 C.F._1
CA LU del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pescia, Via Amendola n. 36, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
CA LU del Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pescia, Via Amendola n. 36, giusta procura in atti;
RICORRENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto depositato in data 24/07/2025 i sig.ri e Persona_1 CP_1
premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio, ormai interrottasi
[...] da mesi, dalla quale è nata la figlia (il 26/12/2012), hanno adito l'intestato Per_2
Tribunale al fine di sentire disciplinare l'affidamento della minore, le modalità di frequentazione tra padre figlia e il mantenimento della figlia stessa, alle seguenti condizioni:
“1. la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_2 dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione della madre Piazza Matteotti 2 a Pescia. La signora avrà la Per_1 facoltà – ove lo ritenga opportuno – di trasferire la propria residenza altrove dandone notizia al signor con congruo preavviso. La nuova residenza della madre dovrà CP_1 comunque permettere al padre di poter mantenere con la figlia la frequentazione stabilita nel presente ricorso.
2. il padre potrà vedere e tenere con la sé la figlia un fine settimana ogni due dal sabato dall'uscita della scuola o comunque dalla mattina in assenza di impegni scolastici, fino alla domenica sera dopo di cena.
3. Nella settimana nella quale la figlia non trascorrerà con il padre il weekend il sig. potrà vedere la figlia il lunedì dall'uscita della scuola o dalla mattina in CP_1 assenza di impegni scolastici fino a dopo cena e il mercoledì dall'uscita della scuola o dalla mattina in assenza di impegni scolastici fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre in assenza di impegni scolastici.
4. I periodi di visita e frequentazione della minore potranno essere modificati di comune accordo tra i genitori. Si precisa che, nel corso degli anni, la gestione delle visite non ha dato luogo ad alcuna controversia tra le parti.
5. In caso di future difficoltà o disaccordi inerenti alle modalità di frequentazione o ad altri aspetti relativi alla genitorialità, le parti si impegnano a rivolgersi in via prioritaria a un servizio di mediazione familiare, al fine di favorire una soluzione condivisa e nell'interesse prevalente della minore.
6. Per le festività natalizie la figlia trascorrerà le vacanze natalizie con le seguenti modalità: a) dal 25 dicembre al 30 dicembre con un genitore b) il 24 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore ad anni alternati. Il primo anno trascorrerà
2 la prima settimana con la madre.
7. la figlia trascorrerà le vacanze pasquali per la metà dei giorni con un genitore e l'altra metà con l'altro ad anni alternati. Il primo anno trascorrerà la prima metà con il padre.
8. Vacanze estive: il padre potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni anche non consecutivi da concordare entro maggio. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove soggiorneranno con la figlia.
9. In caso di malattia della figlia, tenuto conto della gravità della medesima, il padre potrà farle visita presso la madre.
10. I genitori si impegnano ad introdurre eventuali nuovi compagni/e, con i quali devono avere una relazione affettivamente valida, in maniera graduale, non invadente, rispettosa degli spazi e dei tempi della bambina.
11. I signori e risultano cointestatari del seguente immobile Dati CP_1 Per_1 identificativi: Comune di PESCIA (G491) (PT) Foglio 87 Particella 107 Subalterno 3
Classamento: Rendita: Euro 340,86 Categoria A/3a), Classe 4, Consistenza 5,5 vani
Indirizzo: AZ IA TI n. 2 Piano 3 Dati di superficie: Totale: 87
m2 Totale escluse aree scoperte b): 84 m2 al fine di dirimere ogni controversia insorta o potenziale in merito al mantenimento della figlia dalla data di Persona_3 interruzione della convivenza ad oggi, le parti convengono quanto segue:
– a titolo di contributo per le spese ordinarie e straordinarie sino ad oggi sostenute dalla Sig.ra in favore della figlia , il Sig. si impegna a Persona_1 Per_2 CP_1 cedere il 50% dell'immobile cointestato sopra indicato alla sig.ra riservando poi Per_1 la stipula del rogito definitivo dinanzi al Notaio;
– il Sig. rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa di rimborso nei confronti CP_1 della Sig.ra per quanto versato a titolo di rate del mutuo, in quanto somma già Per_1 compensata a saldo e stralcio degli obblighi di mantenimento – ordinario e straordinario – relativi alla figlia per il periodo 2019–2025; Persona_3
– la Sig.ra si impegna a subentrare integralmente nel contratto di mutuo n. Per_1
0009/000/759549, accollandosene il residuo debito, con obbligo di estromettere il Sig. dal rapporto contrattuale con l'istituto di credito Banca di Pescia e cascina CP_1
Credito Cooperativo;
– le parti si impegnano, una volta ottenuta la ratifica del presente accordo da parte del
3 Tribunale e l'autorizzazione della Banca all'estromissione del debitore originario, a formalizzare la cessione della quota innanzi a Notaio da loro concordemente individuato con spese a carico del Sig. in particolare, il sig. si impegna CP_1 CP_1
a cedere il 50% dell'immobile alla sig.ra riservando poi la stipula del rogito Per_1 definitivo dinanzi al Notaio;
12. A decorrere dal deposito del presente ricorso, il Sig. si impegna a CP_1 corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , Per_2
l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso medesimo.
13. Per espressa volontà e concorde determinazione delle parti, l'importo di cui al punto precedente resterà invariato anche in caso di affidamento paritario della minore, in quanto le presenti condizioni tengono già conto di tale eventualità.
14. L'importo determinato al punto 12 sarà corrisposto in un'unica soluzione mensile mediante versamento diretto in favore della Sig.ra da effettuarsi a mani ovvero Per_1 tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato alla medesima, entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese.
15. Le spese straordinarie, regolarmente documentate, saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute, entro 15 giorni dalla comunicazione e dall'invio della relativa documentazione.
16. Al fine di prevenire incomprensioni tra i genitori, le parti si rimettono alle Linee guida del Consiglio Nazionale Forense per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, nonché per le modalità decisionali relative alle stesse.
17. Tutte le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate, a pena di mancato rimborso.
18. L'intero importo dell'Assegno Unico Universale sarà corrisposto in favore esclusivo della madre, Sig.ra Persona_1
19. Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio della figlia , Per_2 autorizzando altresì ciascun genitore a inserirla nel proprio passaporto personale.
20. Le parti, a seguito dell'adempimento di quanto previsto al punto 11, dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, né in relazione al mantenimento –
4 ordinario e straordinario – della figlia nel periodo 2019–2025, fino alla data Per_2 del deposito del presente ricorso, né con riguardo ai rapporti economici intercorsi, né in riferimento al mutuo e alle spese relative all'immobile, sostenute a partire dal momento del suo acquisto.”.
Lette le note depositate dalle parti in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. e acquisito il parere del P.M., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In particolare, il Collegio ritiene conforme rispetto all'interesse della minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, considerando che l'art. 337 ter c.c. prevede tale modalità di affidamento come quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psicofisico dei figli.
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi.
Nulla osta al collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna.
Altresì conforme all'interesse della bambina, tenuto conto della sua età, risulta il regime di frequentazioni padre-figlia concordato dalle parti.
In relazione alle domande di contenuto economico, il Collegio ritiene congrua la misura del contributo paterno al mantenimento della figlia minore concordato dalle parti, anche tenuto conto delle presumibili esigenze economiche della minore, rapportate alla sua età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono garantirgli, dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, della valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti dalle parti.
Equa appare l'imposizione a carico di ciascun genitore dell'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia.
Infine, il Collegio prende atto delle ulteriori condizioni di cui alle rassegnate conclusioni congiunte.
5 Nulla sulle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e così decide: Persona_1 CP_1
- affida la minore nata a Pescia il [...] ad [...] i genitori, con Persona_3 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Pescia, Piazza Matteotti
n. 2;
- regolamenta il diritto di visita padre- figlia come in parte motiva;
- pone a carico del padre, sig. l'obbligo di versare alla madre, sig.ra CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, un assegno Persona_1 di € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data del deposito del ricorso medesimo, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
- spese straordinarie al 50% tra i due genitori, determinate secondo le Linee guida del
Consiglio Nazionale Forense, secondo le modalità indicate in parte motiva;
la sig.ra percepirà per intero l'Assegno Unico per la figlia. Per_1
Prende atto delle ulteriori condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 09 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Dott. Stefano Billet
6
TRIBUNALE DI PISTOIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Stefano Billet Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Giudice relatore
Dott. Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 1427/2025 R.G.A.C. avente per oggetto: Ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. in punto di regolamentazione dell'affidamento, del diritto di frequentazione e del mantenimento della figlia minorenne nata fuori dal matrimonio di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1 C.F._1
CA LU del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pescia, Via Amendola n. 36, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
CA LU del Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pescia, Via Amendola n. 36, giusta procura in atti;
RICORRENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto depositato in data 24/07/2025 i sig.ri e Persona_1 CP_1
premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio, ormai interrottasi
[...] da mesi, dalla quale è nata la figlia (il 26/12/2012), hanno adito l'intestato Per_2
Tribunale al fine di sentire disciplinare l'affidamento della minore, le modalità di frequentazione tra padre figlia e il mantenimento della figlia stessa, alle seguenti condizioni:
“1. la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_2 dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione della madre Piazza Matteotti 2 a Pescia. La signora avrà la Per_1 facoltà – ove lo ritenga opportuno – di trasferire la propria residenza altrove dandone notizia al signor con congruo preavviso. La nuova residenza della madre dovrà CP_1 comunque permettere al padre di poter mantenere con la figlia la frequentazione stabilita nel presente ricorso.
2. il padre potrà vedere e tenere con la sé la figlia un fine settimana ogni due dal sabato dall'uscita della scuola o comunque dalla mattina in assenza di impegni scolastici, fino alla domenica sera dopo di cena.
3. Nella settimana nella quale la figlia non trascorrerà con il padre il weekend il sig. potrà vedere la figlia il lunedì dall'uscita della scuola o dalla mattina in CP_1 assenza di impegni scolastici fino a dopo cena e il mercoledì dall'uscita della scuola o dalla mattina in assenza di impegni scolastici fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre in assenza di impegni scolastici.
4. I periodi di visita e frequentazione della minore potranno essere modificati di comune accordo tra i genitori. Si precisa che, nel corso degli anni, la gestione delle visite non ha dato luogo ad alcuna controversia tra le parti.
5. In caso di future difficoltà o disaccordi inerenti alle modalità di frequentazione o ad altri aspetti relativi alla genitorialità, le parti si impegnano a rivolgersi in via prioritaria a un servizio di mediazione familiare, al fine di favorire una soluzione condivisa e nell'interesse prevalente della minore.
6. Per le festività natalizie la figlia trascorrerà le vacanze natalizie con le seguenti modalità: a) dal 25 dicembre al 30 dicembre con un genitore b) il 24 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore ad anni alternati. Il primo anno trascorrerà
2 la prima settimana con la madre.
7. la figlia trascorrerà le vacanze pasquali per la metà dei giorni con un genitore e l'altra metà con l'altro ad anni alternati. Il primo anno trascorrerà la prima metà con il padre.
8. Vacanze estive: il padre potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni anche non consecutivi da concordare entro maggio. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove soggiorneranno con la figlia.
9. In caso di malattia della figlia, tenuto conto della gravità della medesima, il padre potrà farle visita presso la madre.
10. I genitori si impegnano ad introdurre eventuali nuovi compagni/e, con i quali devono avere una relazione affettivamente valida, in maniera graduale, non invadente, rispettosa degli spazi e dei tempi della bambina.
11. I signori e risultano cointestatari del seguente immobile Dati CP_1 Per_1 identificativi: Comune di PESCIA (G491) (PT) Foglio 87 Particella 107 Subalterno 3
Classamento: Rendita: Euro 340,86 Categoria A/3a), Classe 4, Consistenza 5,5 vani
Indirizzo: AZ IA TI n. 2 Piano 3 Dati di superficie: Totale: 87
m2 Totale escluse aree scoperte b): 84 m2 al fine di dirimere ogni controversia insorta o potenziale in merito al mantenimento della figlia dalla data di Persona_3 interruzione della convivenza ad oggi, le parti convengono quanto segue:
– a titolo di contributo per le spese ordinarie e straordinarie sino ad oggi sostenute dalla Sig.ra in favore della figlia , il Sig. si impegna a Persona_1 Per_2 CP_1 cedere il 50% dell'immobile cointestato sopra indicato alla sig.ra riservando poi Per_1 la stipula del rogito definitivo dinanzi al Notaio;
– il Sig. rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa di rimborso nei confronti CP_1 della Sig.ra per quanto versato a titolo di rate del mutuo, in quanto somma già Per_1 compensata a saldo e stralcio degli obblighi di mantenimento – ordinario e straordinario – relativi alla figlia per il periodo 2019–2025; Persona_3
– la Sig.ra si impegna a subentrare integralmente nel contratto di mutuo n. Per_1
0009/000/759549, accollandosene il residuo debito, con obbligo di estromettere il Sig. dal rapporto contrattuale con l'istituto di credito Banca di Pescia e cascina CP_1
Credito Cooperativo;
– le parti si impegnano, una volta ottenuta la ratifica del presente accordo da parte del
3 Tribunale e l'autorizzazione della Banca all'estromissione del debitore originario, a formalizzare la cessione della quota innanzi a Notaio da loro concordemente individuato con spese a carico del Sig. in particolare, il sig. si impegna CP_1 CP_1
a cedere il 50% dell'immobile alla sig.ra riservando poi la stipula del rogito Per_1 definitivo dinanzi al Notaio;
12. A decorrere dal deposito del presente ricorso, il Sig. si impegna a CP_1 corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , Per_2
l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso medesimo.
13. Per espressa volontà e concorde determinazione delle parti, l'importo di cui al punto precedente resterà invariato anche in caso di affidamento paritario della minore, in quanto le presenti condizioni tengono già conto di tale eventualità.
14. L'importo determinato al punto 12 sarà corrisposto in un'unica soluzione mensile mediante versamento diretto in favore della Sig.ra da effettuarsi a mani ovvero Per_1 tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato alla medesima, entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese.
15. Le spese straordinarie, regolarmente documentate, saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute, entro 15 giorni dalla comunicazione e dall'invio della relativa documentazione.
16. Al fine di prevenire incomprensioni tra i genitori, le parti si rimettono alle Linee guida del Consiglio Nazionale Forense per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, nonché per le modalità decisionali relative alle stesse.
17. Tutte le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate, a pena di mancato rimborso.
18. L'intero importo dell'Assegno Unico Universale sarà corrisposto in favore esclusivo della madre, Sig.ra Persona_1
19. Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio della figlia , Per_2 autorizzando altresì ciascun genitore a inserirla nel proprio passaporto personale.
20. Le parti, a seguito dell'adempimento di quanto previsto al punto 11, dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, né in relazione al mantenimento –
4 ordinario e straordinario – della figlia nel periodo 2019–2025, fino alla data Per_2 del deposito del presente ricorso, né con riguardo ai rapporti economici intercorsi, né in riferimento al mutuo e alle spese relative all'immobile, sostenute a partire dal momento del suo acquisto.”.
Lette le note depositate dalle parti in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. e acquisito il parere del P.M., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In particolare, il Collegio ritiene conforme rispetto all'interesse della minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, considerando che l'art. 337 ter c.c. prevede tale modalità di affidamento come quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psicofisico dei figli.
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi.
Nulla osta al collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna.
Altresì conforme all'interesse della bambina, tenuto conto della sua età, risulta il regime di frequentazioni padre-figlia concordato dalle parti.
In relazione alle domande di contenuto economico, il Collegio ritiene congrua la misura del contributo paterno al mantenimento della figlia minore concordato dalle parti, anche tenuto conto delle presumibili esigenze economiche della minore, rapportate alla sua età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono garantirgli, dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, della valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti dalle parti.
Equa appare l'imposizione a carico di ciascun genitore dell'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia.
Infine, il Collegio prende atto delle ulteriori condizioni di cui alle rassegnate conclusioni congiunte.
5 Nulla sulle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e così decide: Persona_1 CP_1
- affida la minore nata a Pescia il [...] ad [...] i genitori, con Persona_3 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Pescia, Piazza Matteotti
n. 2;
- regolamenta il diritto di visita padre- figlia come in parte motiva;
- pone a carico del padre, sig. l'obbligo di versare alla madre, sig.ra CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, un assegno Persona_1 di € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data del deposito del ricorso medesimo, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
- spese straordinarie al 50% tra i due genitori, determinate secondo le Linee guida del
Consiglio Nazionale Forense, secondo le modalità indicate in parte motiva;
la sig.ra percepirà per intero l'Assegno Unico per la figlia. Per_1
Prende atto delle ulteriori condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 09 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Dott. Stefano Billet
6