Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 maggio 2022 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 maggio 2022 |
Commentari • 13
- 1. Corsi di istruzione superiorehttps://www.finanzaefisco.com/
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, la Legge 12 aprile 2022, n. 33, recante: «Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore». La Legge n. 33/2022 prevede l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, introducendo, conseguentemente, una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, si consente l'iscrizione contemporanea a: due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master; un corso di laurea o di laurea magistrale e un corso di …
Leggi di più… - 2. In Gazzetta la legge che consente l’iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitariahttps://www.finanzaefisco.com/
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, la Legge 12 aprile 2022, n. 33, recante: «Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore». La Legge n. 33/2022 prevede l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, introducendo, conseguentemente, una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, si consente l'iscrizione contemporanea a: due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master; un corso di laurea o di laurea magistrale e un corso di …
Leggi di più… - 3. La contemporanea iscrizione universitaria, una travagliata conquistaElio Simonetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 4. Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiorehttps://www.finanzaefisco.com/
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, la Legge 12 aprile 2022, n. 33, recante: «Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore». La Legge n. 33/2022 prevede l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, introducendo, conseguentemente, una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, si consente l'iscrizione contemporanea a: due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master; un corso di laurea o di laurea magistrale e un corso di …
Leggi di più… - 5. Legge n. 33 del 12 aprile 2022https://www.finanzaefisco.com/
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, la Legge 12 aprile 2022, n. 33, recante: «Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore». La Legge n. 33/2022 prevede l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, introducendo, conseguentemente, una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, si consente l'iscrizione contemporanea a: due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master; un corso di laurea o di laurea magistrale e un corso di …
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Giurisprudenza • 68
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2023, n. 35981Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9845-2023 proposto da: VA ES, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO AMBROSOLI; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 35981 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 27/12/2023 Ric. 2023 n. 09845 sez. SU - ud. 26-09-2023 -2- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 46/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 27/03/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …Leggi di più...
- esclusione·
- incompatibilità ex art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012·
- mera iscrizione in albo professionale·
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- 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/03/2025, n. 2146Provvedimento: Pubblicato il 17/03/2025 N. 02146/2025REG.PROV.COLL. N. 08504/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8504 del 2022, proposto da G. ET Sas di AB VI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44; contro Comune di Caronno Pertusella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio eletto presso lo studio …Leggi di più...
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- 3. TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 390Provvedimento: N. 02089/2025 REG.RIC. Pubblicato il 12/02/2026 N. 00390 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02089/2025 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2025, proposto da G & M Entertainment S.a.s. di De MA NZ & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Barel, Pier OR AN e CO TR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento e Isabella Scalabrino, con domicilio eletto nella sua sede municipale in Venezia, San Marco 4091, e con domicilio digitale come da PEC da Registri …Leggi di più...
- par condicio concorrenti·
- art. 3 legge 241/1990·
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- art. 21-quinquies legge 241/1990·
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- art. 97 Costituzione·
- art. 1 legge 241/1990·
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- art. 4 legge 118/2022·
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- 4. TAR Roma, sez. III, sentenza breve 07/01/2025, n. 231Provvedimento: Pubblicato il 07/01/2025 N. 00231/2025 REG.PROV.COLL. N. 13182/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 13182 del 2024, proposto da Francesco Tucci, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Rosy Floriana Barbata e Valentina Guddo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3; contro Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante …Leggi di più...
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- 5. TAR Venezia, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 2148Provvedimento: N. 00575/2025 REG.RIC. Pubblicato il 24/11/2025 N. 02148 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00575/2025 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 575 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da E3group2010 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Viaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati EB Perini e …Leggi di più...
- art. 54 legge regionale n. 33/2002·
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- concessioni demaniali marittime
Versioni del testo
- Art. 1.
Facolta' di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria
1. Ciascuno studente puo' iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso piu' universita', scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
2. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ne' allo stesso corso di master, neanche presso due diverse universita', scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
3. E' altresi' consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonche' l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
4. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 e' consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
5. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.
6. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 , in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle universita'.
7. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' abrogato. N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 , (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ) e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266.
- Si riporta il secondo comma dell'art. 142 del regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, S.O. n. 283:
«Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), e' vietata l'iscrizione contemporanea a diverse universita' e a diversi istituti d'istruzione superiore, a diverse facolta' o scuole della stessa universita' o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facolta' o scuola.» - Art. 2.
Facolta' di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni
1. Ciascuno studente puo' iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso piu' istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all' articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 .
2. E' consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all' articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 . E' altresi' consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1 del presente articolo, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999 .
3. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 e' consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 . Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.
4. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell'AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
5. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 , in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'AFAM.
6. E' consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1.
7. Il comma 21 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , e' abrogato. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge continuano ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012.
Note all'art. 2:
- Si riporta l' art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 , (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
«Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l' articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita' di produzione. Sono dotate di personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , come modificato dall' articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 , le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi' inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonche' definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all' articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e a quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terra' conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche' al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all' articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attivita' formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita' dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
- Si riporta l' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 , (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell' articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243:
«Art. 11. (Istituzioni non statali). - 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall' articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali. 4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 , (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell' articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243.
- Si riporta il comma 21 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. n. 11:
«21. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CUN e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalita' organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza.»
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2011, reca: «Disciplina delle modalita' organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Universita' e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.» - Art. 3. Diritto allo studio 1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.
2. Le universita' e le istituzioni dell'AFAM redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attivita' formative successive al conseguimento del titolo.