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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/10/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5669/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_2
Albicini n. 4, C.F. e , nato a [...] il [...], ivi C.F._2 Parte_3 residente in [...], C.F. , tutti elettivamente dom.ti in Noto, via C.F._3
Genovesi n. 1/6, presso lo studio degli Avv.ti Raffaele Leone (C.F.: ), C.F._4
(C.F.: ) e (C.F.: ), che Parte_4 C.F._5 Parte_5 C.F._6 li rappresentano e difendono, anche separatamente, come da procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
con Sede Legale in Roma, Viale Europa, 190, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Lanaia, C.F.
, dell'Avvocatura interna, giusta Procura generale alle liti resa in Notar C.F._7
di Roma, in data 10.09.2020, rep. 54.368, racc. 15.494, registrata l'11.09.2020, Persona_1 al n. 8841, serie 1/T, in atti, elettivamente domiciliata presso la Filiale di di Controparte_1
Siracusa sita in Siracusa, al Viale S. Panagia, 125
, nata a [...], il [...] ed ivi residente a[...], Parte_6
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto Caruso C.F._8
(C.F.: ), con sede in Catania via Benedetto Guzzardi n. 27, che la rappresenta C.F._9
e difende come da procura in atti
RESISTENTE la seconda anche ricorrente IN VIA RICONVENZIONALE
Oggetto: contratti bancari ( buoni fruttiferi e libretto depositi postali)
Con decreto del 29.05.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. veniva decisa come da dispositivo che segue. 2
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato come in atti ai sensi dell'art. 702 bis cpc , Parte_1 Parte_2
e , rispettivamente moglie e figli del defunto venuto a mancare in Parte_3 Persona_2 data 12.06.2016, senza alcuna disposizione testamentaria, deducevano che il defunto e la propria moglie, odierna ricorrente erano cointestatari di un libretto nominativo ordinario Parte_1
n. 000025061638, acceso il 3.03.2016 presso l'Ufficio Postale di Noto 1, con saldo creditore alla data del decesso dell' di euro 16.207,91, e di n. 44 buoni postali fruttiferi di vario taglio, Pt_2 tutti cointestati in capo al defunto e alla moglie, muniti della clausola “PFR”, conferente il diritto alla “pari facoltà di riscossione”; che richiesta reiteratamente a la liquidazione era stato opposto un rifiuto, motivato CP_1 dalla necessità per lo svincolo di dette somme di acquisizione del consenso e della sottoscrizione di tutti gli altri coeredi.
Esponevano quindi i ricorrenti che i coeredi del defunto avevano espresso il consenso alla liquidazione ad eccezione di , figlia del defunto , che aveva opposto il proprio Parte_6 rifiuto anche a riscuotere le somme in proporzione alla rispettiva quota di eredità.
Tanto premesso deduceva la in qualità di cointestataria unitamente al defunto dei dedotti Parte_1 rapporti, di aver diritto a prelevare le somme depositate ottenendone la liquidazione per intero sia sul libretto, a norma dell'art. 7 comma 1-bis, del D.M. del . 15581 del 6/10/2004, sia sui buoni CP_2 fruttiferi postali, in virtù della clausola contrattuale di “pari facoltà di riscossione”, ai sensi dell'art. 2021 c.c..ferma restando la responsabilità nei confronti degli altri coeredi per le quote loro spettanti in virtù della successione
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano la condanna di a svincolare per intero Controparte_1
i buoni fruttiferi corrispondendone l'equivalente ammontare pecuniario, compresi gli interessi maturati fino al giorno del pagamento, in favore della sola ed, in subordine, la Parte_1 condanna al pagamento in favore di nella misura di 12/18 (dodici diciottesimi); Parte_1 nonché nella misura di 3/18 (tre diciottesimi) in favore di Parte_2 Parte_3 dell'equivalente ammontare pecuniario, compresi gli interessi maturati fino al giorno del pagamento,
e disporsi l'accantonamento della quota, pari ai residui 3/18 (tre diciottesimi) in favore di
[...]
. Parte_6
Chiedevano, altresì, la condanna di ad estinguere il libretto di risparmio Controparte_1 nominativo ordinario n. 000025061638, acceso il 3.03.2016 presso l'Ufficio Postale di Noto 1 e a corrisponderne l'equivalente ammontare pecuniario, compresi gli interessi maturati fino al giorno del pagamento in favore di , ovvero, in subordine, la condanna a pagare in favore di Parte_1 di , e , della giacenza, comprensiva degli interessi Parte_1 Parte_2 Parte_3 3
maturati fino al giorno del pagamento, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, disponendo l'accantonamento della quota spettante ad . Parte_6
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e ne chiedeva Controparte_1 il rigetto.
Deduceva che non poteva farsi luogo alla chiesta liquidazione in quanto trattavasi di crediti che a seguito del decesso erano entrati ex lege nella comunione ereditaria e, pertanto, gli eredi non potevano esigerne la loro parte se non dopo aver provveduto alla divisione dell'asse ereditario;
che anche nel caso di titoli postali cointestati, con pari facoltà, il rimborso avrebbe dovuto essere necessariamente richiesto e quietanzato, congiuntamente, da tutti gli aventi diritto.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda, della quale Parte_6 deduceva la infondatezza, e proponendo domanda riconvenzionale.
Deduceva che la pretesa azionata dagli attori doveva essere ascritta alla controversia in materia di divisione ereditaria in atto pendente con i propri fratelli riguardo ai beni ereditari del defunto padre,
e deduceva che gli attori avevano approfittato dello stato di infermità della madre Persona_2 nei confronti della quale pendeva anche procedimento di nomina di amministratore di sostegno.
Deduceva che in ogni caso il libretto di risparmio era stato alimentato esclusivamente con risorse provenienti dall'attività del defunto mediante il versamento dei ratei della Persona_2 pensione dello stesso, così come l'originario acquisto dei buoni fruttiferi postali e che, quindi la madre, , odierna ricorrente non poteva vantare alcun diritto sulle somme giacenti Parte_1 sul conto corrente postale e sui titoli fruttiferi postali.
Chiedeva in via riconvenzionale, la restituzione al compendio ereditario in tutto o in parte, delle somme pari a euro 5.100,00 prelevate dai fratelli dal conto corrente/libretto ordinario caduto in successione n. 000025061638 trattandosi di somme prelevate in data successiva al decesso, nonché dell'importo di euro 56.125,64, relativo ai buoni fruttiferi rimborsati pochi giorni prima della data del decesso, quando si trovava ricoverato in ospedale, già privo di coscienza e della Persona_2 capacità di intendere e di volere. Con vittoria di spese e compensi anche ai sensi dell' art. 96 c.p.c.
A seguito della conversione del rito da sommario in ordinario, all'esito della compiuta istruttoria con decreto del 29.05.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione e, concessi gli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c., decisa come da dispositivo che segue.
********
Preliminarmente va rilevato che le memorie di replica depositate dalla difesa di parte attrice ai sensi dell'art. 190 cp.c. il 23.9.2025 devono considerarsi tempestive e quindi pienamente ammissibili.
Invero non vi è dubbio che il dies a quo dei concessi termini di cui all'art. 190 cpc non può che attestarsi alla data ( 4.6.2025) in cui è stato comunicato alle parti il provvedimento emesso dal giudice 4
ai sensi dell'art.127 ter cpc. con cui la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini.
Sul decorso dei detti termini insiste la sospensione feriali, derivandone quindi la rilevata tempestività delle memorie di replica come in atti depositate.
Va altresì rilevata la proponibilità della domanda principale, essendosi negativamente conclusa la procedura di mediazione.
La domanda con cui i ricorrenti chiedono la condanna di a svincolare i buoni Controparte_1 fruttiferi descritti in ricorso e il libretto di risparmio nominativo ordinario n. 000025061638, acceso il 3/3/2016 presso l'Ufficio Postale di Noto 1 in favore della odierna attrice, è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
Sul punto conforme è la giurisprudenza del Supremo Collegio (così da ultimo Cass. n. 15515/2024 ed ivi ampi richiami) secondo cui “in materia di buoni postali fruttiferi cointestati, recanti la clausola
"pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite
è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano 'a vista' e tale diverso regime impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina (Cass., n. 24639/2021; Cass.,
n. 38114/2021; Cass., n. 22577/2023; Cass., n. 19235/2023; Cass., n. 1278/2023; Cass., n. 19092/2023; Cass.,
n. 3321/2023).
Non osta allo svincolo chiesto nella domanda principale il fatto che non siano stati rilevati nella Cont dichiarazione di successione del defunto i di cui si chiede la riscossione, Persona_2 non essendo questi titoli soggetti all'obbligo di inclusione nell'attivo ereditario ai sensi dell'art. 12, lett. i) del D. Lgs. 346/1990 , rendendo quindi ininfluente il fatto che non siano stati elencati quelli estinti in prossimità del decesso.
In ogni caso va rilevato che quelli indicati come non riportati dalla difesa di parte resistente sono quelli riscossi quando era ancora in vita. Persona_2
Cont Né per i due estinti in vicinanza della morte dell' può ritenersi la presunzione di Pt_2 appartenenza all'asse ereditario, non essendo inclusi nell'attivo ereditario ai sensi dell'art. 12, lett. i) del D. Lgs. 346/1990.
Illegittimamente quindi ha opposto il rifiuto allo svincolo dei BNF in favore Controparte_1 della - da identificarsi tutti secondo quanto indicato nella difesa di e per Parte_1 CP_1
l'effetto va condannata a svincolare per intero detti buoni – identificati in quelli indicati nel ricorso introduttivo - e a corrisponderne l'equivalente ammontare pecuniario, compresi gli interessi maturati fino al giorno del pagamento, in favore di , fermo restando che costei oltre che Parte_1 5
cointestataria dei buoni ( avente quindi diritto per il 50%) quale coniuge superstite sarà tenuta quale erede del marito a norma dell'art. 581 c.c.. nei confronti dei figli, coeredi pro quota, nel giudizio di divisione che verrà istaurato all'esito di apposita domanda, non proposta in questa sede neanche in via riconvenzionale.
Quanto al libretto di deposito, per il quale in conseguenza della cointestazione ugualmente era convenuta la piena facoltà di riscossione anche in favore della va rilevato che correttamente Parte_1 la difesa di parte attrice ritiene che non sia applicabile ratione temporis l'art. 187, comma 1, d.P.R.
n. 256/1989, che impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto.
Infatti tale norma, così come tutte quelle contenute nel titolo V del D.P.R. 256/1989 (titolo in cui ricadono gli artt. 184 e 187), deve ritenersi abrogata dall'art. 13 del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/6/2002 n. 23893, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
In particolare stabilisce l'art. 13 al 2° comma che “ Salvo quanto disposto al precedente art. 12, comma 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il capo V del titolo I del libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256.”
Né in senso contrario vale dedurre che i rapporti già in essere al momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto e di quello successivo del 6/10/2004 continuerebbe ad applicarsi la disciplina precedente cioè quella dell'art. 187 D.P.R. 256/1989 in quanto il libretto n. 000025061638 ( di cui si richiede lo svincolo) risulta acceso il 3/3/2016 .
Deve quindi ritenersi che il rapporto ( libretto di deposito in questione) ricade interamente nella disciplina del D.M. del 6/10/2004, testo normativo che non contiene una disposizione analoga a quella dell'art. 187 del D.P.R. 256/1989, non operando la quale la domanda principale dei ricorrenti con cui nei confronti di si chiede la condanna alla estinzione e alla corresponsione delle somme CP_1 in favore della cointestataria, per l'appunto la fermo restando poi l'obbligo della stessa Parte_1 per la parte rientrante nella successione in favore dei figli, oltre che in favore della stessa.
Né del resto al fine di paralizzare la domanda principale giova invocare il principio dell'universalità della divisione ereditaria che nel caso di specie non opera , alla luce del consolidato indirizzo del
Supremo Collegio (Cassazione civile n.6931/2016) secondo cui “ la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse .” 6
Ora nel caso di specie non risulta proposta alcuna domanda divisione dalla parte convenuta, attrice in riconvenzione, dovendosi senz'altro ritenere inammissibile in quanto tardiva la domanda formulata per la prima volta in seno alla comparsa conclusionale depositata nell'interesse di il 27.7.2025 . Parte_6
A fronte della evidente mancanza di una tempestiva domanda di divisione in via riconvenzionale, rimane assorbita in questa sede ogni questione relativa alla asserita intestazione di comodo sia dei
BNF che del libretto di deposito, comunque imprescindibilmente correlata alla vigenza fra i coniugi del regime di comunione legale . Controparte_4
Quanto alla domanda di accertamento avanzata in via riconvenzionale non si ravvisa alcun interesse della attrice in riconvenzione ad avere un mero accertamento in ordine a questioni che potranno trovare la giusta valutazione in un istaurando giudizio di scioglimento di comunione ereditaria.
Tale domanda per carenza di interesse ad agire va dichiarata inammissibile.
Va quindi condannata ad estinguere il libretto di risparmio nominativo ordinario Controparte_1
n. 000025061638, acceso il 3/3/2016 presso l'Ufficio Postale di Noto 1 e a corrisponderne l'equivalente ammontare pecuniario, compresi gli interessi maturati fino al giorno del pagamento, in favore di . Parte_1
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza di e di e CP_1 Parte_6 possono liquidarsi come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa ( da euro 52.2001, minimo) ) e dell'attività difensiva prestata , ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
5669/2021 r.g. in accoglimento della domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2
, nei confronti di di , e della domanda Parte_3 Controparte_1 Parte_6 riconvenzionale da quest'ultima proposta, così dispone:
- condanna a svincolare per intero i buoni fruttiferi di cui all'elenco in Controparte_1 calce al ricorso introduttivo cointestati ai coniugi e , Persona_2 Parte_1 corrispondendone l'equivalente ammontare pecuniario, compresi gli interessi maturati fino al giorno del pagamento, per l'intero in favore di;
Parte_1
- condanna altresì ad estinguere il libretto di risparmio nominativo Controparte_1 ordinario n. 000025061638, acceso il 3.03.2016 presso l'Ufficio Postale di Noto 1 cointestato al defunto e a e a corrisponderne l'equivalente Persona_2 Parte_1 ammontare pecuniario, compresi gli interessi maturati fino al giorno del pagamento, per l'intero in favore di;
Parte_1
- dichiara inammissibile la proposta domanda riconvenzionale;
7
- condanna al rimborso delle spese processuali in favore dei ricorrenti principali in solido
[...]
e , liquidandole a carico di ciascuno nella somma di euro CP_1 Parte_6
7.052,00 oltre al rimborso per spse generali, IvA e CPa
Siracusa 7 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5669/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_2
Albicini n. 4, C.F. e , nato a [...] il [...], ivi C.F._2 Parte_3 residente in [...], C.F. , tutti elettivamente dom.ti in Noto, via C.F._3
Genovesi n. 1/6, presso lo studio degli Avv.ti Raffaele Leone (C.F.: ), C.F._4
(C.F.: ) e (C.F.: ), che Parte_4 C.F._5 Parte_5 C.F._6 li rappresentano e difendono, anche separatamente, come da procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
con Sede Legale in Roma, Viale Europa, 190, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Lanaia, C.F.
, dell'Avvocatura interna, giusta Procura generale alle liti resa in Notar C.F._7
di Roma, in data 10.09.2020, rep. 54.368, racc. 15.494, registrata l'11.09.2020, Persona_1 al n. 8841, serie 1/T, in atti, elettivamente domiciliata presso la Filiale di di Controparte_1
Siracusa sita in Siracusa, al Viale S. Panagia, 125
, nata a [...], il [...] ed ivi residente a[...], Parte_6
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto Caruso C.F._8
(C.F.: ), con sede in Catania via Benedetto Guzzardi n. 27, che la rappresenta C.F._9
e difende come da procura in atti
RESISTENTE la seconda anche ricorrente IN VIA RICONVENZIONALE
Oggetto: contratti bancari ( buoni fruttiferi e libretto depositi postali)
Con decreto del 29.05.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. veniva decisa come da dispositivo che segue. 2
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato come in atti ai sensi dell'art. 702 bis cpc , Parte_1 Parte_2
e , rispettivamente moglie e figli del defunto venuto a mancare in Parte_3 Persona_2 data 12.06.2016, senza alcuna disposizione testamentaria, deducevano che il defunto e la propria moglie, odierna ricorrente erano cointestatari di un libretto nominativo ordinario Parte_1
n. 000025061638, acceso il 3.03.2016 presso l'Ufficio Postale di Noto 1, con saldo creditore alla data del decesso dell' di euro 16.207,91, e di n. 44 buoni postali fruttiferi di vario taglio, Pt_2 tutti cointestati in capo al defunto e alla moglie, muniti della clausola “PFR”, conferente il diritto alla “pari facoltà di riscossione”; che richiesta reiteratamente a la liquidazione era stato opposto un rifiuto, motivato CP_1 dalla necessità per lo svincolo di dette somme di acquisizione del consenso e della sottoscrizione di tutti gli altri coeredi.
Esponevano quindi i ricorrenti che i coeredi del defunto avevano espresso il consenso alla liquidazione ad eccezione di , figlia del defunto , che aveva opposto il proprio Parte_6 rifiuto anche a riscuotere le somme in proporzione alla rispettiva quota di eredità.
Tanto premesso deduceva la in qualità di cointestataria unitamente al defunto dei dedotti Parte_1 rapporti, di aver diritto a prelevare le somme depositate ottenendone la liquidazione per intero sia sul libretto, a norma dell'art. 7 comma 1-bis, del D.M. del . 15581 del 6/10/2004, sia sui buoni CP_2 fruttiferi postali, in virtù della clausola contrattuale di “pari facoltà di riscossione”, ai sensi dell'art. 2021 c.c..ferma restando la responsabilità nei confronti degli altri coeredi per le quote loro spettanti in virtù della successione
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano la condanna di a svincolare per intero Controparte_1
i buoni fruttiferi corrispondendone l'equivalente ammontare pecuniario, compresi gli interessi maturati fino al giorno del pagamento, in favore della sola ed, in subordine, la Parte_1 condanna al pagamento in favore di nella misura di 12/18 (dodici diciottesimi); Parte_1 nonché nella misura di 3/18 (tre diciottesimi) in favore di Parte_2 Parte_3 dell'equivalente ammontare pecuniario, compresi gli interessi maturati fino al giorno del pagamento,
e disporsi l'accantonamento della quota, pari ai residui 3/18 (tre diciottesimi) in favore di
[...]
. Parte_6
Chiedevano, altresì, la condanna di ad estinguere il libretto di risparmio Controparte_1 nominativo ordinario n. 000025061638, acceso il 3.03.2016 presso l'Ufficio Postale di Noto 1 e a corrisponderne l'equivalente ammontare pecuniario, compresi gli interessi maturati fino al giorno del pagamento in favore di , ovvero, in subordine, la condanna a pagare in favore di Parte_1 di , e , della giacenza, comprensiva degli interessi Parte_1 Parte_2 Parte_3 3
maturati fino al giorno del pagamento, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, disponendo l'accantonamento della quota spettante ad . Parte_6
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e ne chiedeva Controparte_1 il rigetto.
Deduceva che non poteva farsi luogo alla chiesta liquidazione in quanto trattavasi di crediti che a seguito del decesso erano entrati ex lege nella comunione ereditaria e, pertanto, gli eredi non potevano esigerne la loro parte se non dopo aver provveduto alla divisione dell'asse ereditario;
che anche nel caso di titoli postali cointestati, con pari facoltà, il rimborso avrebbe dovuto essere necessariamente richiesto e quietanzato, congiuntamente, da tutti gli aventi diritto.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda, della quale Parte_6 deduceva la infondatezza, e proponendo domanda riconvenzionale.
Deduceva che la pretesa azionata dagli attori doveva essere ascritta alla controversia in materia di divisione ereditaria in atto pendente con i propri fratelli riguardo ai beni ereditari del defunto padre,
e deduceva che gli attori avevano approfittato dello stato di infermità della madre Persona_2 nei confronti della quale pendeva anche procedimento di nomina di amministratore di sostegno.
Deduceva che in ogni caso il libretto di risparmio era stato alimentato esclusivamente con risorse provenienti dall'attività del defunto mediante il versamento dei ratei della Persona_2 pensione dello stesso, così come l'originario acquisto dei buoni fruttiferi postali e che, quindi la madre, , odierna ricorrente non poteva vantare alcun diritto sulle somme giacenti Parte_1 sul conto corrente postale e sui titoli fruttiferi postali.
Chiedeva in via riconvenzionale, la restituzione al compendio ereditario in tutto o in parte, delle somme pari a euro 5.100,00 prelevate dai fratelli dal conto corrente/libretto ordinario caduto in successione n. 000025061638 trattandosi di somme prelevate in data successiva al decesso, nonché dell'importo di euro 56.125,64, relativo ai buoni fruttiferi rimborsati pochi giorni prima della data del decesso, quando si trovava ricoverato in ospedale, già privo di coscienza e della Persona_2 capacità di intendere e di volere. Con vittoria di spese e compensi anche ai sensi dell' art. 96 c.p.c.
A seguito della conversione del rito da sommario in ordinario, all'esito della compiuta istruttoria con decreto del 29.05.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione e, concessi gli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c., decisa come da dispositivo che segue.
********
Preliminarmente va rilevato che le memorie di replica depositate dalla difesa di parte attrice ai sensi dell'art. 190 cp.c. il 23.9.2025 devono considerarsi tempestive e quindi pienamente ammissibili.
Invero non vi è dubbio che il dies a quo dei concessi termini di cui all'art. 190 cpc non può che attestarsi alla data ( 4.6.2025) in cui è stato comunicato alle parti il provvedimento emesso dal giudice 4
ai sensi dell'art.127 ter cpc. con cui la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini.
Sul decorso dei detti termini insiste la sospensione feriali, derivandone quindi la rilevata tempestività delle memorie di replica come in atti depositate.
Va altresì rilevata la proponibilità della domanda principale, essendosi negativamente conclusa la procedura di mediazione.
La domanda con cui i ricorrenti chiedono la condanna di a svincolare i buoni Controparte_1 fruttiferi descritti in ricorso e il libretto di risparmio nominativo ordinario n. 000025061638, acceso il 3/3/2016 presso l'Ufficio Postale di Noto 1 in favore della odierna attrice, è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
Sul punto conforme è la giurisprudenza del Supremo Collegio (così da ultimo Cass. n. 15515/2024 ed ivi ampi richiami) secondo cui “in materia di buoni postali fruttiferi cointestati, recanti la clausola
"pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite
è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano 'a vista' e tale diverso regime impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina (Cass., n. 24639/2021; Cass.,
n. 38114/2021; Cass., n. 22577/2023; Cass., n. 19235/2023; Cass., n. 1278/2023; Cass., n. 19092/2023; Cass.,
n. 3321/2023).
Non osta allo svincolo chiesto nella domanda principale il fatto che non siano stati rilevati nella Cont dichiarazione di successione del defunto i di cui si chiede la riscossione, Persona_2 non essendo questi titoli soggetti all'obbligo di inclusione nell'attivo ereditario ai sensi dell'art. 12, lett. i) del D. Lgs. 346/1990 , rendendo quindi ininfluente il fatto che non siano stati elencati quelli estinti in prossimità del decesso.
In ogni caso va rilevato che quelli indicati come non riportati dalla difesa di parte resistente sono quelli riscossi quando era ancora in vita. Persona_2
Cont Né per i due estinti in vicinanza della morte dell' può ritenersi la presunzione di Pt_2 appartenenza all'asse ereditario, non essendo inclusi nell'attivo ereditario ai sensi dell'art. 12, lett. i) del D. Lgs. 346/1990.
Illegittimamente quindi ha opposto il rifiuto allo svincolo dei BNF in favore Controparte_1 della - da identificarsi tutti secondo quanto indicato nella difesa di e per Parte_1 CP_1
l'effetto va condannata a svincolare per intero detti buoni – identificati in quelli indicati nel ricorso introduttivo - e a corrisponderne l'equivalente ammontare pecuniario, compresi gli interessi maturati fino al giorno del pagamento, in favore di , fermo restando che costei oltre che Parte_1 5
cointestataria dei buoni ( avente quindi diritto per il 50%) quale coniuge superstite sarà tenuta quale erede del marito a norma dell'art. 581 c.c.. nei confronti dei figli, coeredi pro quota, nel giudizio di divisione che verrà istaurato all'esito di apposita domanda, non proposta in questa sede neanche in via riconvenzionale.
Quanto al libretto di deposito, per il quale in conseguenza della cointestazione ugualmente era convenuta la piena facoltà di riscossione anche in favore della va rilevato che correttamente Parte_1 la difesa di parte attrice ritiene che non sia applicabile ratione temporis l'art. 187, comma 1, d.P.R.
n. 256/1989, che impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto.
Infatti tale norma, così come tutte quelle contenute nel titolo V del D.P.R. 256/1989 (titolo in cui ricadono gli artt. 184 e 187), deve ritenersi abrogata dall'art. 13 del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/6/2002 n. 23893, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
In particolare stabilisce l'art. 13 al 2° comma che “ Salvo quanto disposto al precedente art. 12, comma 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il capo V del titolo I del libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256.”
Né in senso contrario vale dedurre che i rapporti già in essere al momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto e di quello successivo del 6/10/2004 continuerebbe ad applicarsi la disciplina precedente cioè quella dell'art. 187 D.P.R. 256/1989 in quanto il libretto n. 000025061638 ( di cui si richiede lo svincolo) risulta acceso il 3/3/2016 .
Deve quindi ritenersi che il rapporto ( libretto di deposito in questione) ricade interamente nella disciplina del D.M. del 6/10/2004, testo normativo che non contiene una disposizione analoga a quella dell'art. 187 del D.P.R. 256/1989, non operando la quale la domanda principale dei ricorrenti con cui nei confronti di si chiede la condanna alla estinzione e alla corresponsione delle somme CP_1 in favore della cointestataria, per l'appunto la fermo restando poi l'obbligo della stessa Parte_1 per la parte rientrante nella successione in favore dei figli, oltre che in favore della stessa.
Né del resto al fine di paralizzare la domanda principale giova invocare il principio dell'universalità della divisione ereditaria che nel caso di specie non opera , alla luce del consolidato indirizzo del
Supremo Collegio (Cassazione civile n.6931/2016) secondo cui “ la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse .” 6
Ora nel caso di specie non risulta proposta alcuna domanda divisione dalla parte convenuta, attrice in riconvenzione, dovendosi senz'altro ritenere inammissibile in quanto tardiva la domanda formulata per la prima volta in seno alla comparsa conclusionale depositata nell'interesse di il 27.7.2025 . Parte_6
A fronte della evidente mancanza di una tempestiva domanda di divisione in via riconvenzionale, rimane assorbita in questa sede ogni questione relativa alla asserita intestazione di comodo sia dei
BNF che del libretto di deposito, comunque imprescindibilmente correlata alla vigenza fra i coniugi del regime di comunione legale . Controparte_4
Quanto alla domanda di accertamento avanzata in via riconvenzionale non si ravvisa alcun interesse della attrice in riconvenzione ad avere un mero accertamento in ordine a questioni che potranno trovare la giusta valutazione in un istaurando giudizio di scioglimento di comunione ereditaria.
Tale domanda per carenza di interesse ad agire va dichiarata inammissibile.
Va quindi condannata ad estinguere il libretto di risparmio nominativo ordinario Controparte_1
n. 000025061638, acceso il 3/3/2016 presso l'Ufficio Postale di Noto 1 e a corrisponderne l'equivalente ammontare pecuniario, compresi gli interessi maturati fino al giorno del pagamento, in favore di . Parte_1
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza di e di e CP_1 Parte_6 possono liquidarsi come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa ( da euro 52.2001, minimo) ) e dell'attività difensiva prestata , ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
5669/2021 r.g. in accoglimento della domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2
, nei confronti di di , e della domanda Parte_3 Controparte_1 Parte_6 riconvenzionale da quest'ultima proposta, così dispone:
- condanna a svincolare per intero i buoni fruttiferi di cui all'elenco in Controparte_1 calce al ricorso introduttivo cointestati ai coniugi e , Persona_2 Parte_1 corrispondendone l'equivalente ammontare pecuniario, compresi gli interessi maturati fino al giorno del pagamento, per l'intero in favore di;
Parte_1
- condanna altresì ad estinguere il libretto di risparmio nominativo Controparte_1 ordinario n. 000025061638, acceso il 3.03.2016 presso l'Ufficio Postale di Noto 1 cointestato al defunto e a e a corrisponderne l'equivalente Persona_2 Parte_1 ammontare pecuniario, compresi gli interessi maturati fino al giorno del pagamento, per l'intero in favore di;
Parte_1
- dichiara inammissibile la proposta domanda riconvenzionale;
7
- condanna al rimborso delle spese processuali in favore dei ricorrenti principali in solido
[...]
e , liquidandole a carico di ciascuno nella somma di euro CP_1 Parte_6
7.052,00 oltre al rimborso per spse generali, IvA e CPa
Siracusa 7 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore