Art. 4. (( (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive). )) (( 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico - ricreative e sportive, di cui all' articolo 01, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) , e) , f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 , si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di liberta' di stabilimento, di pubblicita', di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parita' di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili. 2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4. Il bando e' pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio on- line del comune ove e' situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonche', per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente condente non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalita' comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in cui abbia gia' avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione.In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118 , avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2027. 4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 . Nel bando di gara sono indicati: a) l'oggetto e la finalita' della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento; b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonche' gli obblighi di cui al comma 9; c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5; d) la misura del canone; e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonche' i termini e le modalita' di corresponsione dello stesso; f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario; g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ; h) i requisiti di capacita' tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili; i) le modalita' e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande; l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilita' economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare; m) le modalita' di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento; n) le modalita' e i termini di svolgimento della procedura di affidamento; o) i criteri di aggiudicazione; p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni; q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente. 5. La durata della concessione non e' inferiore ai cinque anni e non e' superiore ai venti anni ed e' pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario. 6. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parita' di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalita': a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e); b) la qualita' e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilita', nonche' l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione; c) la qualita' degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali; d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificita' culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio; e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa; f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale; g) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attivita' oggetto della concessione, personale di eta' inferiore a trentasei anni; h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attivita' turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione; i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare; l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui e' gia' titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente; m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attivita' la prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione. 7. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio e' stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente e' comunque legittima anche in relazione all' articolo 1161 del codice della navigazione , approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 . 8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente puo' ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell' articolo 49 del codice della navigazione , la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario. 9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorita' competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonche' pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, e' determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilita' da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo e' motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalita' comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2. 10. All' articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e di pregio naturale e ad alta redditivita'»; b) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o destinati ad attivita' sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro». 11. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresi', all'aggiornamento dell'entita' degli importi unitari previsti dall' articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 , nonche' dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12. 12. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditivita' delle aree demaniali da affidare in concessione, nonche' dell'utilizzo di tali aree per attivita' sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalita' di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, e' destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilita' delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non e' comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell' articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 . 13. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori. ))