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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/08/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1266/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. Marco Vittoria Giudice dott. RE Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1266/2024 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Rollo Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore ricorrente e
nato a [...] il [...] CP_1
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni come precisate da parte ricorrente, unica parte costituita, all'udienza del 10 giugno 2025 laddove, riportandosi al ricorso introduttivo, ha chiesto:
“1) Affidare il minore d entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su Persona_1 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il minore sarà collocato, in via prevalente, presso la madre, dove ha e continuerà ad avere la residenza abituale. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di RE dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
2) Disporre che il IG. possa vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte che vorrà, CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed hobbistici di RE e previo accordo con la madre, nonché ogni volta che sarà il figlio a manifestare il desiderio di trascorrere del tempo con il papà. I giorni in cui RE sarà con il papà durante le vacanze estive, natalizie e pasquali verranno concordati, di volta in volta, con la madre, compatibilmente con i periodi di ferie e con le reperibilità lavorative di entrambi i genitori. In caso di mancato accordo, durante le vacanze natalizie, il padre e la madre terranno con sé il figlio ad anni alterni, dalle ore 10:30 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 26 dicembre e dalle ore 10:30 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 2 gennaio. Il giorno dell'Epifania verrà concordato di anno in anno, tenendo conto di un criterio di alternatività e, comunque, in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con il figlio minore. Il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo saranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni. Nel periodo delle vacanze estive, i genitori trascorreranno con RE due (2) settimane, anche non consecutive. Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo di vacanza prescelto, restando sempre e in ogni caso salvi i diversi accordi tra i genitori. In caso di disaccordo, i periodi verranno decisi da ciascun genitore, ad anni alterni. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Ove possibile, RE trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno del loro compleanno. Tenuto conto delle esigenze del minore, i genitori potranno tenere il figlio con sé per un numero maggiore di giorni o in giornate diverse da quelle sopra indicate, che verranno concordati, di volta in volta, tra gli stessi. I genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare pacificamente nell'interesse di RE. 3) Porre a carico del IG. l'obbligo di CP_1 corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Parte_1
RE, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile onnicomprensivo di € 400,00 (quattrocento//00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, da versarsi a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie che la stessa avrà cura di comunicare;
4) Disporre che l'Assegno Unico e Universale venga erogato per intero in favore della IG.ra . Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Parte_1 giudizio, oltre oneri di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 24 aprile 2024 esponeva di avere intrattenuto, a far tempo Parte_1 dall'anno 2008, una relazione sentimentale, anche di convivenza, con e che dalla CP_1 loro unione è nato (il 25 aprile 2012) il figlio RE.
Allegava, ancora, che il suddetto legame era cessato nell'anno 2017 a causa di profonde incompatibilità caratteriali.
La stessa ricorrente, fornendo indicazioni sulle esigenze di vita del figlio minorenne e sulle rispettive risorse economiche genitoriali, nonché dolendosi degli inadempimenti paterni al mantenimento materiale di RE, concludeva formulando le domande meglio riportate in epigrafe.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero e depositata la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 3 dicembre 2024 era dichiarata la contumacia del convenuto, mentre rilasciava dichiarazioni sulla situazione familiare. Parte_1
Con ordinanza depositata il seguente 5 dicembre 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti.
Il processo era quindi istruito mediante l'acquisizione di informazioni sulla condizione lavorativa e reddituale di CP_1
All'udienza celebrata il 10 giugno 2025 era assunto l'ascolto del minorenne e parte Persona_1 ricorrente, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, precisava le conclusioni discutendo oralmente.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
In considerazione dell'ascolto del minorenne possono confermarsi, con minime Persona_1 rettificazioni, le determinazioni già assunte con la genetica ordinanza del 3-5 dicembre 2024 in tema di affidamento, collocazione preferenziale e visite genitoriali dello stesso minore. Con il suddetto provvedimento, invero, era stato argomentato che “ e Parte_1 CP_1 sono genitori del minorenne nato il [...]. Persona_1
Il minore, che frequenta la scuola secondaria e svolge attività extrascolastiche (specie di natura sportiva), vive da diversi anni unitamente alla sola madre presso l'abitazione di proprietà sita in Parma, Strada Corte delle Grazie n. 1.
Se è dunque a rappresentare indubbiamente la figura genitoriale di riferimento, Parte_1 occupandosi continuativamente dell'accudimento, della cura, dell'istruzione e dell'educazione del figlio, senz'altro più discontinui, al contrario, sono il contributo e la presenza del padre CP_1 nel percorso di crescita di RE.
[...]
Come esposto lealmente dalla ricorrente, nondimeno, RE e il padre hanno ora un rapporto ben più sereno che in passato, si sentono spontaneamente e si vedono con la frequenza di una volta ogni due settimane circa.
Alla stregua di tali elementi, allora, non paiono allo stato sussistere fondate ragioni per eventualmente derogare al regime ordinario di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori.
Le comunicazioni rarefatte tra questi ultimi e le difficoltà allegate da nell'ottenere di Parte_1 volta in volta la firma del padre, laddove necessaria per le necessità ordinarie di tipo scolastico o sanitario del figlio, suggeriscono comunque di prevedere che, in caso di mancata collaborazione di potrà essere sufficiente anche il consenso manifestato dalla sola madre ai fini CP_1 delle iscrizioni e autorizzazioni scolastiche e della sottoposizione di RE a visite mediche ordinarie, ovvero a interventi prescritti dalle competenti strutture sanitarie.
Ancora, se non v'è dubbio alcuno che il suddetto minorenne debba rimanere residente e collocato presso la madre, può ad un tempo prevedersi che il padre lo terrà con sé, salvi diversi accordi tra genitori e salva diversa volontà del figlio, per un intero giorno (il sabato o la domenica), dalle ore 10,00 alle ore 21,00, a fine settimana alternati, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola alle ore 21,00.
Con riguardo ai giorni coincidenti con le festività, i compleanni e le vacanze estive, poi, possono senz'altro recepirsi le indicazioni di cui al ricorso introduttivo, senz'altro ragionevoli anche nelle previsioni accessorie e strumentali al funzionamento delle frequentazioni con l'uno o l'altro genitore”.
Sentito all'udienza del 10 giugno 2025, ha affermato di vivere unitamente alla sola Persona_1 madre, in località Roncopascolo (PR), di frequentare la scuola media di Baganzola (PR), di avere un'attività extrascolastica concentrata nella pratica sportiva del calcio e nel catechismo presso la parrocchia di Baganzola, di godere di una generale condizione di benessere, di avere frequentazioni preponderanti con i parenti del lato materno, di sentire quotidianamente il padre per telefono, di vederlo quasi ogni settimana di avere maturato con lui un rapporto soddisfacente.
Secondo le stesse dichiarazioni, nondimeno, è stato ribadito che è la madre ad Parte_1 occuparsi in misura alquanto prevalente degli incombenti di vita del minore, trascorrendo con lui il tempo della quotidianità e accompagnandolo alle attività sportive e ricreative.
Tenuto conto di siffatte risultanze, va dunque integralmente confermato il regime di affidamento già stabilito nell'interesse di RE, così come la sua preferenziale collocazione materna.
Quanto alle frequentazioni con il padre, invece, pare congruo conformarsi alle attuali condizioni per cui, sempre salvi diversi accordi tra i genitori e salva diversa volontà del minore, CP_1 terrà con sé il figlio RE per un intero giorno (il sabato o la domenica), dalle ore 10,00
[...] alle ore 21,00, di ogni fine settimana, eccezion fatta per le ipotesi di concomitanza con le festività
o le vacanze altrimenti disciplinate.
In relazione, poi, al mantenimento della prole, con i menzionati provvedimenti temporanei e urgenti era stato posto a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio minorenne mediante la corresponsione mensile dell'importo di Euro 250,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ponderate, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c.,
“le esigenze di RE, specie in ragione della sua età e delle sue attività illustrate nel piano genitoriale”, considerata la “circostanza per cui egli vive quasi esclusivamente con la madre”, tenuto conto del diritto accordato a di beneficiare integralmente dell'assegno unico Parte_1 universale per i figli e delle risorse economiche di entrambe le parti.
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, era stato così osservato: “la ricorrente , Parte_1 assunta a tempo indeterminato presso l'Azienda Ospedaliera di Parma con qualifica di infermiera, ha dichiarato redditi netti pari ad Euro 27.235,00 (Euro 2.269,58 per dodici mensilità) per l'anno d'imposta 2022 e pari ad Euro 27.503,00 (Euro 2.291,92 per dodici mensilità) per l'anno 2021.
Ella è proprietaria dell'immobile adibito a casa di abitazione ed è obbligata alla restituzione rateale del mutuo contratto per il relativo acquisto nella misura di Euro 395,85 al mese.
Per il resto, è titolare di un'autovettura di non recente immatricolazione, dispone di modeste liquidità depositate su un libretto di risparmio e su un rapporto di conto corrente bancario che attesta la percezione dell'assegno unico universale per i figli nella misura di Euro 172,60 al mese.
Nulla si sa per certo, invece, con riguardo alla posizione di senz'altro dotato di CP_1 capacità lavorativa e gravato da costi locatizi, che, dalle allegazioni fornite dalla ricorrente, parrebbe avere svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'impresa Armanetti Impianti s.r.l., ma avrebbe anche aperto di recente una partita iva”.
Orbene, se non sono apprezzabili sopravvenienze quanto alla posizione della ricorrente, i dati forniti dall'INPS hanno invece permesso di acclarare che ha svolto costantemente CP_1 attività retribuita dall'anno 2003 in poi e, da ultimo, è stato assunto dalla Parte_2 semplificata in data 1 dicembre 2023.
La certificazione unica relativa a tale mensilità lavorata attesta la percezione di una retribuzione netta pari ad Euro 1.549,34, mentre la retribuzione (lorda) utile ai fini previdenziali per l'anno 2024 è stata pari ad Euro 26.407,00 e quella per i primi tre mesi del 2025 è stata pari ad Euro 6.798,00.
Alla stregua di tali sopravvenienze istruttorie, dunque, si ravvisa fondata ragione affinché la misura della contribuzione economica dovuta da per il mantenimento ordinario del figlio CP_1 sia elevata ad Euro 300,00 fin dall'inizio del procedimento.
E ciò, invero, sempre sul presupposto che sia , collocataria del minore, a beneficiare Parte_1 integralmente dell'assegno unico universale per i figli.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, infine, il mero sindacato su diritti indisponibili non può giustificare una compensazione delle spese processuali in misura superiore alla metà, con la conseguente condanna di alla rifusione della restante metà CP_1
(liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della bassa complessità dell'attività difensiva svolta) in favore di controparte.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., 337 bis e ss. c.c., definitivamente decidendo: 1) affida il minorenne nato il [...], ad [...] i genitori, con la Persona_1 previsione che, in caso di mancata collaborazione del padre potrà essere CP_1 sufficiente anche il consenso manifestato dalla sola madre ai fini delle iscrizioni e autorizzazioni scolastiche e della sottoposizione di RE a visite mediche ordinarie, ovvero a interventi prescritti dalle competenti strutture sanitarie;
2) dispone che il suddetto minorenne abbia residenza e collocazione presso la madre;
3) dispone che, salvi diversi accordi tra i genitori e salva diversa volontà del minore, CP_1 terrà con sé il figlio RE per un intero giorno (il sabato o la domenica), dalle ore 10,00
[...] alle ore 21,00, di ogni fine settimana, eccezion fatta per le ipotesi di concomitanza con le festività
o con le vacanze altrimenti disciplinate;
- i giorni in cui RE sarà con il padre durante le vacanze estive, natalizie e pasquali verranno concordati, di volta in volta, con la madre, compatibilmente con i periodi di ferie e con le reperibilità lavorative di entrambi i genitori;
- in caso di mancato accordo, durante le vacanze natalizie, il padre e la madre terranno con sé il figlio ad anni alterni, dalle ore 10,30 del 24 dicembre alle ore 20,00 del 26 dicembre e dalle ore 10,30 del 31 dicembre alle ore 20,00 del 2 gennaio;
- il giorno dell'Epifania verrà concordato di anno in anno, tenendo conto di un criterio di alternatività e, comunque, in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con il figlio minore;
- il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni;
- nel periodo delle vacanze estive, i genitori trascorreranno con RE due settimane, anche non consecutive;
- ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo di vacanza prescelto, restando sempre e in ogni caso salvi i diversi accordi tra i genitori;
- in caso di disaccordo, i periodi verranno decisi da ciascun genitore, ad anni alterni;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- ove possibile, RE trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno del loro compleanno;
- tenuto conto delle esigenze del minore, i genitori potranno tenere il figlio con sé per un numero maggiore di giorni o in giornate diverse da quelle sopra indicate, che verranno concordati, di volta in volta, tra gli stessi;
- i genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare pacificamente nell'interesse di RE;
4) a decorrere dal 24 aprile 2024, pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio RE versando alla madre , entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 un contributo pari ad Euro 300,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi: - quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto integralmente a;
Parte_1
6) compensa nella misura della metà le spese processuali e, per l'effetto, condanna CP_1
a rifondere a controparte la restante metà, liquidata in Euro 1.905,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 31 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. Marco Vittoria Giudice dott. RE Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1266/2024 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Rollo Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore ricorrente e
nato a [...] il [...] CP_1
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni come precisate da parte ricorrente, unica parte costituita, all'udienza del 10 giugno 2025 laddove, riportandosi al ricorso introduttivo, ha chiesto:
“1) Affidare il minore d entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su Persona_1 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il minore sarà collocato, in via prevalente, presso la madre, dove ha e continuerà ad avere la residenza abituale. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di RE dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
2) Disporre che il IG. possa vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte che vorrà, CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed hobbistici di RE e previo accordo con la madre, nonché ogni volta che sarà il figlio a manifestare il desiderio di trascorrere del tempo con il papà. I giorni in cui RE sarà con il papà durante le vacanze estive, natalizie e pasquali verranno concordati, di volta in volta, con la madre, compatibilmente con i periodi di ferie e con le reperibilità lavorative di entrambi i genitori. In caso di mancato accordo, durante le vacanze natalizie, il padre e la madre terranno con sé il figlio ad anni alterni, dalle ore 10:30 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 26 dicembre e dalle ore 10:30 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 2 gennaio. Il giorno dell'Epifania verrà concordato di anno in anno, tenendo conto di un criterio di alternatività e, comunque, in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con il figlio minore. Il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo saranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni. Nel periodo delle vacanze estive, i genitori trascorreranno con RE due (2) settimane, anche non consecutive. Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo di vacanza prescelto, restando sempre e in ogni caso salvi i diversi accordi tra i genitori. In caso di disaccordo, i periodi verranno decisi da ciascun genitore, ad anni alterni. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Ove possibile, RE trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno del loro compleanno. Tenuto conto delle esigenze del minore, i genitori potranno tenere il figlio con sé per un numero maggiore di giorni o in giornate diverse da quelle sopra indicate, che verranno concordati, di volta in volta, tra gli stessi. I genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare pacificamente nell'interesse di RE. 3) Porre a carico del IG. l'obbligo di CP_1 corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Parte_1
RE, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile onnicomprensivo di € 400,00 (quattrocento//00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, da versarsi a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie che la stessa avrà cura di comunicare;
4) Disporre che l'Assegno Unico e Universale venga erogato per intero in favore della IG.ra . Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Parte_1 giudizio, oltre oneri di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 24 aprile 2024 esponeva di avere intrattenuto, a far tempo Parte_1 dall'anno 2008, una relazione sentimentale, anche di convivenza, con e che dalla CP_1 loro unione è nato (il 25 aprile 2012) il figlio RE.
Allegava, ancora, che il suddetto legame era cessato nell'anno 2017 a causa di profonde incompatibilità caratteriali.
La stessa ricorrente, fornendo indicazioni sulle esigenze di vita del figlio minorenne e sulle rispettive risorse economiche genitoriali, nonché dolendosi degli inadempimenti paterni al mantenimento materiale di RE, concludeva formulando le domande meglio riportate in epigrafe.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero e depositata la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 3 dicembre 2024 era dichiarata la contumacia del convenuto, mentre rilasciava dichiarazioni sulla situazione familiare. Parte_1
Con ordinanza depositata il seguente 5 dicembre 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti.
Il processo era quindi istruito mediante l'acquisizione di informazioni sulla condizione lavorativa e reddituale di CP_1
All'udienza celebrata il 10 giugno 2025 era assunto l'ascolto del minorenne e parte Persona_1 ricorrente, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, precisava le conclusioni discutendo oralmente.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
In considerazione dell'ascolto del minorenne possono confermarsi, con minime Persona_1 rettificazioni, le determinazioni già assunte con la genetica ordinanza del 3-5 dicembre 2024 in tema di affidamento, collocazione preferenziale e visite genitoriali dello stesso minore. Con il suddetto provvedimento, invero, era stato argomentato che “ e Parte_1 CP_1 sono genitori del minorenne nato il [...]. Persona_1
Il minore, che frequenta la scuola secondaria e svolge attività extrascolastiche (specie di natura sportiva), vive da diversi anni unitamente alla sola madre presso l'abitazione di proprietà sita in Parma, Strada Corte delle Grazie n. 1.
Se è dunque a rappresentare indubbiamente la figura genitoriale di riferimento, Parte_1 occupandosi continuativamente dell'accudimento, della cura, dell'istruzione e dell'educazione del figlio, senz'altro più discontinui, al contrario, sono il contributo e la presenza del padre CP_1 nel percorso di crescita di RE.
[...]
Come esposto lealmente dalla ricorrente, nondimeno, RE e il padre hanno ora un rapporto ben più sereno che in passato, si sentono spontaneamente e si vedono con la frequenza di una volta ogni due settimane circa.
Alla stregua di tali elementi, allora, non paiono allo stato sussistere fondate ragioni per eventualmente derogare al regime ordinario di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori.
Le comunicazioni rarefatte tra questi ultimi e le difficoltà allegate da nell'ottenere di Parte_1 volta in volta la firma del padre, laddove necessaria per le necessità ordinarie di tipo scolastico o sanitario del figlio, suggeriscono comunque di prevedere che, in caso di mancata collaborazione di potrà essere sufficiente anche il consenso manifestato dalla sola madre ai fini CP_1 delle iscrizioni e autorizzazioni scolastiche e della sottoposizione di RE a visite mediche ordinarie, ovvero a interventi prescritti dalle competenti strutture sanitarie.
Ancora, se non v'è dubbio alcuno che il suddetto minorenne debba rimanere residente e collocato presso la madre, può ad un tempo prevedersi che il padre lo terrà con sé, salvi diversi accordi tra genitori e salva diversa volontà del figlio, per un intero giorno (il sabato o la domenica), dalle ore 10,00 alle ore 21,00, a fine settimana alternati, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola alle ore 21,00.
Con riguardo ai giorni coincidenti con le festività, i compleanni e le vacanze estive, poi, possono senz'altro recepirsi le indicazioni di cui al ricorso introduttivo, senz'altro ragionevoli anche nelle previsioni accessorie e strumentali al funzionamento delle frequentazioni con l'uno o l'altro genitore”.
Sentito all'udienza del 10 giugno 2025, ha affermato di vivere unitamente alla sola Persona_1 madre, in località Roncopascolo (PR), di frequentare la scuola media di Baganzola (PR), di avere un'attività extrascolastica concentrata nella pratica sportiva del calcio e nel catechismo presso la parrocchia di Baganzola, di godere di una generale condizione di benessere, di avere frequentazioni preponderanti con i parenti del lato materno, di sentire quotidianamente il padre per telefono, di vederlo quasi ogni settimana di avere maturato con lui un rapporto soddisfacente.
Secondo le stesse dichiarazioni, nondimeno, è stato ribadito che è la madre ad Parte_1 occuparsi in misura alquanto prevalente degli incombenti di vita del minore, trascorrendo con lui il tempo della quotidianità e accompagnandolo alle attività sportive e ricreative.
Tenuto conto di siffatte risultanze, va dunque integralmente confermato il regime di affidamento già stabilito nell'interesse di RE, così come la sua preferenziale collocazione materna.
Quanto alle frequentazioni con il padre, invece, pare congruo conformarsi alle attuali condizioni per cui, sempre salvi diversi accordi tra i genitori e salva diversa volontà del minore, CP_1 terrà con sé il figlio RE per un intero giorno (il sabato o la domenica), dalle ore 10,00
[...] alle ore 21,00, di ogni fine settimana, eccezion fatta per le ipotesi di concomitanza con le festività
o le vacanze altrimenti disciplinate.
In relazione, poi, al mantenimento della prole, con i menzionati provvedimenti temporanei e urgenti era stato posto a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio minorenne mediante la corresponsione mensile dell'importo di Euro 250,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ponderate, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c.,
“le esigenze di RE, specie in ragione della sua età e delle sue attività illustrate nel piano genitoriale”, considerata la “circostanza per cui egli vive quasi esclusivamente con la madre”, tenuto conto del diritto accordato a di beneficiare integralmente dell'assegno unico Parte_1 universale per i figli e delle risorse economiche di entrambe le parti.
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, era stato così osservato: “la ricorrente , Parte_1 assunta a tempo indeterminato presso l'Azienda Ospedaliera di Parma con qualifica di infermiera, ha dichiarato redditi netti pari ad Euro 27.235,00 (Euro 2.269,58 per dodici mensilità) per l'anno d'imposta 2022 e pari ad Euro 27.503,00 (Euro 2.291,92 per dodici mensilità) per l'anno 2021.
Ella è proprietaria dell'immobile adibito a casa di abitazione ed è obbligata alla restituzione rateale del mutuo contratto per il relativo acquisto nella misura di Euro 395,85 al mese.
Per il resto, è titolare di un'autovettura di non recente immatricolazione, dispone di modeste liquidità depositate su un libretto di risparmio e su un rapporto di conto corrente bancario che attesta la percezione dell'assegno unico universale per i figli nella misura di Euro 172,60 al mese.
Nulla si sa per certo, invece, con riguardo alla posizione di senz'altro dotato di CP_1 capacità lavorativa e gravato da costi locatizi, che, dalle allegazioni fornite dalla ricorrente, parrebbe avere svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'impresa Armanetti Impianti s.r.l., ma avrebbe anche aperto di recente una partita iva”.
Orbene, se non sono apprezzabili sopravvenienze quanto alla posizione della ricorrente, i dati forniti dall'INPS hanno invece permesso di acclarare che ha svolto costantemente CP_1 attività retribuita dall'anno 2003 in poi e, da ultimo, è stato assunto dalla Parte_2 semplificata in data 1 dicembre 2023.
La certificazione unica relativa a tale mensilità lavorata attesta la percezione di una retribuzione netta pari ad Euro 1.549,34, mentre la retribuzione (lorda) utile ai fini previdenziali per l'anno 2024 è stata pari ad Euro 26.407,00 e quella per i primi tre mesi del 2025 è stata pari ad Euro 6.798,00.
Alla stregua di tali sopravvenienze istruttorie, dunque, si ravvisa fondata ragione affinché la misura della contribuzione economica dovuta da per il mantenimento ordinario del figlio CP_1 sia elevata ad Euro 300,00 fin dall'inizio del procedimento.
E ciò, invero, sempre sul presupposto che sia , collocataria del minore, a beneficiare Parte_1 integralmente dell'assegno unico universale per i figli.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, infine, il mero sindacato su diritti indisponibili non può giustificare una compensazione delle spese processuali in misura superiore alla metà, con la conseguente condanna di alla rifusione della restante metà CP_1
(liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della bassa complessità dell'attività difensiva svolta) in favore di controparte.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., 337 bis e ss. c.c., definitivamente decidendo: 1) affida il minorenne nato il [...], ad [...] i genitori, con la Persona_1 previsione che, in caso di mancata collaborazione del padre potrà essere CP_1 sufficiente anche il consenso manifestato dalla sola madre ai fini delle iscrizioni e autorizzazioni scolastiche e della sottoposizione di RE a visite mediche ordinarie, ovvero a interventi prescritti dalle competenti strutture sanitarie;
2) dispone che il suddetto minorenne abbia residenza e collocazione presso la madre;
3) dispone che, salvi diversi accordi tra i genitori e salva diversa volontà del minore, CP_1 terrà con sé il figlio RE per un intero giorno (il sabato o la domenica), dalle ore 10,00
[...] alle ore 21,00, di ogni fine settimana, eccezion fatta per le ipotesi di concomitanza con le festività
o con le vacanze altrimenti disciplinate;
- i giorni in cui RE sarà con il padre durante le vacanze estive, natalizie e pasquali verranno concordati, di volta in volta, con la madre, compatibilmente con i periodi di ferie e con le reperibilità lavorative di entrambi i genitori;
- in caso di mancato accordo, durante le vacanze natalizie, il padre e la madre terranno con sé il figlio ad anni alterni, dalle ore 10,30 del 24 dicembre alle ore 20,00 del 26 dicembre e dalle ore 10,30 del 31 dicembre alle ore 20,00 del 2 gennaio;
- il giorno dell'Epifania verrà concordato di anno in anno, tenendo conto di un criterio di alternatività e, comunque, in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con il figlio minore;
- il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni;
- nel periodo delle vacanze estive, i genitori trascorreranno con RE due settimane, anche non consecutive;
- ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo di vacanza prescelto, restando sempre e in ogni caso salvi i diversi accordi tra i genitori;
- in caso di disaccordo, i periodi verranno decisi da ciascun genitore, ad anni alterni;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- ove possibile, RE trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno del loro compleanno;
- tenuto conto delle esigenze del minore, i genitori potranno tenere il figlio con sé per un numero maggiore di giorni o in giornate diverse da quelle sopra indicate, che verranno concordati, di volta in volta, tra gli stessi;
- i genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare pacificamente nell'interesse di RE;
4) a decorrere dal 24 aprile 2024, pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio RE versando alla madre , entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 un contributo pari ad Euro 300,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi: - quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto integralmente a;
Parte_1
6) compensa nella misura della metà le spese processuali e, per l'effetto, condanna CP_1
a rifondere a controparte la restante metà, liquidata in Euro 1.905,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 31 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto