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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/10/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 13.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1351/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.CARLESSO DANIELA e dall'Avv.COVA CARLO ALBERTO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.BOURSIER CP_1
NIUTTA ENRICO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio la dinanzi al Parte_1 CP_1
Giudice del lavoro al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
” a) accertare e dichiarare che si è resa gravemente inadempiente alle norme di legge e di contratto CP_1 nei confronti del Sig. e che il contratto di agenzia sottoscritto il 28/04/2014 tra l'odierno Parte_1 ricorrente e la preponente si è risolto per fatto esclusivo di quest'ultima; CP_1
b) accertare e dichiarare l'inosservanza del periodo di preavviso per fatto e colpa di nella misura di CP_1
225 giorni su 263 e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di Euro 47.419,39 – o del diverso importo che verrà determinato in corso di causa – oltre a rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dal 18/01/2023 sino al saldo;
c) accertare il diritto del ricorrente a conseguire l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia intercorso con ex art. 1751 c.c. e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di Euro CP_1
137.768,60 – o, in subordine, della minor somma che verrà determinata in corso di causa sempre in base all'art. 1751 c.c. o, in via ulteriormente gradata, mediante applicazione della disciplina meno favorevole prevista dall'A.E.C. di riferimento – oltre a rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dal
18/01/2023 sino al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso del Contributo Unificato, rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge”. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale la condanna del sig. Co
“al pagamento dell'indennità sostitutiva del residuo preavviso in favore di per Parte_1
l'importo di € 35.748,00 ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia ed accertato in corso di causa”.
Il ricorso è fondato nella misura che di seguito si espone.
Co Il sig ha chiesto la condanna di al pagamento dell'indennità sostitutiva parametrata ad una Pt_1 residuale parte del preavviso e delle indennità correlate alla cessazione del rapporto.
La domanda relativa al preavviso è meritevole di accoglimento, sia pure in misura diversa da quanto richiesto in ricorso.
Co Con pec dell'11.12.2022 il sig. ha rappresentato alla di aver conseguito i requisiti pensionistici e, Pt_1 per l'effetto, ha comunicato il proprio recesso dal contratto di agenzia intercorrente tra le parti, rendendosi disponibile a rendere l'attività lavorativa durante il periodo di preavviso contrattualmente previsto (pari a Co sei mesi) salvo dispensa della (cfr. doc. 4).
Con mail del 18.01.2023 il sig. ha lamentato il blocco delle sue credenziali di accesso al sistema Pt_1
“Sales Hub”.
Co In data 25.01.2023 e 26.01.2023 il sig. ha inviato alla n. 3 ordini da inserire a sistema per suo Pt_1 conto che la resistente provvedeva a caricare sul sistema informatico (cfr. doc. 6).
Dopo il 26.01.2023 il ricorrente non ha più trasmesso alla preponente alcun ordine da inserire e, in data Co 7.02.2023, ha lamentato l'illegittimità del comportamento tenuto dalla con pec dei suoi procuratori e difensori.
Le suddette circostanze sono documentali e non contestate.
Co Ha ammesso la resistente di aver provveduto alla chiusura, a partire dal 18 gennaio, degli automatismi dei sistemi con i quali si sviluppava il dialogo con l'agente e ha giustificato ciò con il fatto che il sig. , Pt_1 dopo aver comunicato il recesso per iscritto, con preavviso di sei mesi, avrebbe comunicato, a voce, al sig. Co i che, contrariamente a quanto comunicato per iscritto, era sua volontà far Persona_1 cessare definitivamente il rapporto alla data dell'11 gennaio 2023. La circostanza è stata fermamente negata dal ricorrente ed è smentita dal comportamento stesso delle parti. Da un lato, infatti, il ricorrente ha lamentato il blocco dei sistemi e ha inviato nuovi ordini sino alla fine di gennaio (il che è in evidente contrasto con un recesso alla data dell'11.1.2023), dall'altro il sig nella mail del 19.1.2023 Persona_1
(doc.5 memoria) che evidentemente ha fatto seguito a quella del 18.1.2023 del ricorrente (con cui il sig. lamentava il blocco delle credenziali) ha affermato che le disabilitazioni sarebbero state causate Pt_1 da un “errore di procedura” e ha dichiarato che “nelle prime ore della prossima settimana risolveremo tutto” dando quindi al sig la possibilità di svolgere la sua attività mediante il caricamento manuale Pt_1 delle pratiche.
In realtà, in data 18/01/2023, ha comunicato a la chiusura del mandato. CP_1 CP_2
La disabilitazione delle credenziali senza previo accordo con l'agente, integra un inadempimento di notevole rilevanza che ha impedito, di fatto, al Sig. di svolgere l'attività contrattualmente pattuita Pt_1 sino al termine del preavviso.
La condotta di ha determinato la risoluzione del rapporto di agenzia per fatto e colpa esclusivi di CP_1
CP_1
E', pertanto, fondata la richiesta di condanna della preponente al versamento dell'indennità di mancato preavviso avanzata dal ricorrente e infondata la domanda riconvenzionale formulata da nei CP_1 confronti del Sig. . La società resistente dovrà corrispondere al ricorrente l'importo di € 35.748,00 Pt_1 (€ 83.142,00/12 mesi = € 6.928,00 x 5,16 mesi = € 35.748,00) a titolo di indennità sostitutiva del residuo preavviso decorrente dal 27.01.2023 al 30.06.2023.
L'importo è stato quantificato dalla resistente stessa, che lo ha chiesto in via riconvenzionale, e pertanto non è contestabile.
Il ricorrente ha chiesto, oltre al preavviso, le indennità correlate alla cessazione del rapporto.
Il sig. ha receduto dal rapporto di agenzia intercorrente tra le parti adducendo quale motivazione Pt_1 delle dimissioni il conseguimento dei requisiti pensionistici.
E' documentale il fatto che il sig ha maturato i requisiti per l'ottenimento della pensione anticipata Pt_1 Co INPS nel 2015: dal 01/04/2015 percepisce la pensione anticipata INPS ( doc. 7 ).
L'AEC del settore Industria prevede, all'art. 10, che sia l'indennità suppletiva che la meritocratica siano dovute solo se il conseguimento della pensione si verifichi “dopo che il rapporto sia durato almeno un anno” (cfr. doc. 10 res.).
A parere della resistente, dunque, il ricorrente non ha diritto alle indennità di cessazione poiché il contratto (ultimo) di agenzia intercorso tra le parti è stato stipulato il 28.04.2014, mentre il sig. è Pt_1 andato in pensione anticipata il 1°.04.2015, vale a dire a distanza di meno di un anno dalla stipula del contratto.
Secondo il ricorrente, invece, il rapporto fra le parti si è instaurato nel 2002 con la stipula del primo contratto ed è proseguito senza soluzione di continuità sino al 18.1.2023.
Tra le parti sono intercorsi plurimi contratti di agenzia, sottoscritti in data 28.01.2002, 9.05.2006, 6.05.2009
e, da ultimo, in data 28.04.2014 ma il rapporto di lavoro è sempre il medesimo sorto nel 2002..
D'altro canto, la resistente non ha allegato la sussistenza di una novazione che è caratterizzata dalla presenza di un elemento nuovo e della chiara intenzione delle parti di estinguere l'obbligazione precedente e crearne una nuova. L'art. 1230, comma 2, c.c. richiede espressamente la volontà di novare: se le parti modificano l'obbligazione senza volere una novazione siamo in presenza di un negozio modificativo.
Nella fattispecie in esame il contratto del 2014 appare come un semplice accordo modificativo del contenuto di un negozio preesistente.
In conclusione, poiché il recesso è dovuto al conseguimento dei requisiti pensionistici ed è avvenuto a distanza di più di un anno dall'insorgere del rapporto contrattuale (2002), il sig ha diritto a percepire Pt_1 le indennità legate alla cessazione del rapporto, senza l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.1751 c.c.
La resistente, per escludere il diritto del ricorrente alle suddette indennità, ha, inoltre, sollevato eccezione di inadempimento richiamando la clausola di esclusiva di cui al punto 10.2 del contratto: il sig. si Pt_1 Co sarebbe reso inadempiente all'obbligazione di non svolgere attività in concorrenza con e di prestare la propria collaborazione in via esclusiva per la resistente.
L'art. 10.2. poneva all'agente il divieto di “assumere (…) l'incarico di promuovere su tutto il territorio nazionale o parte di esso Offerte o servizi identici o analoghi a quelli promossi per conto di Telecom in favore e/o per conto di altri operatori di telecomunicazioni e/o soggetti concorrenti di Telecom, pena la facoltà di Telecom di risolvere di diritto il Contratto (…)”.
La collaborazione del ricorrente con Vodafone Italia spa, iniziata in data 23.2.2023, non integra una violazione della suddetta clausola poiché il divieto sancito da tale clausola è limitato al periodo di vigenza del contratto. La resistente ha contestato i conteggi di parte ricorrente affermando : “Si contestano in ogni caso i conteggi avversari relativi al computo delle indennità asseritamente spettanti perché effettuati in maniera erronea, anche in considerazione del fatto che controparte omette di scomputare le somme versate a titolo di FIRR ed esegue il calcolo ai sensi dell'art. 1751 c.c. che, com'è ben noto, indica solo il tetto massimo delle indennità in ipotesi liquidabili all'agente e giammai quanto allo stesso effettivamente spettante a tali titoli”.
Si rende, pertanto, necessaria una perizia contabile che quantifichi gli importi dovuti all'agente a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia intercorso con ex art. 1751 c.c. o mediante CP_1 applicazione della disciplina prevista dall'A.E.C. di riferimento. Con separata ordinanza il Giudice provvederà alla nomina del CTU e ai provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Parzialmente pronunciando sulle questioni in oggetto,
accerta e dichiara che il contratto di agenzia sottoscritto il 28/04/2014 tra il ricorrente e Parte_1 la resistente si è risolto per fatto esclusivo di quest'ultima e, di conseguenza, condanna CP_1 [...] al pagamento dell'importo di Euro a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre a rivalutazione CP_1 monetaria e interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dal 18/01/2023 sino al saldo;
accerta il diritto del ricorrente a conseguire l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia intercorso con nella misura da determinarsi nel prosieguo del giudizio. CP_1
Così deciso in data 13.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 13.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1351/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.CARLESSO DANIELA e dall'Avv.COVA CARLO ALBERTO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.BOURSIER CP_1
NIUTTA ENRICO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio la dinanzi al Parte_1 CP_1
Giudice del lavoro al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
” a) accertare e dichiarare che si è resa gravemente inadempiente alle norme di legge e di contratto CP_1 nei confronti del Sig. e che il contratto di agenzia sottoscritto il 28/04/2014 tra l'odierno Parte_1 ricorrente e la preponente si è risolto per fatto esclusivo di quest'ultima; CP_1
b) accertare e dichiarare l'inosservanza del periodo di preavviso per fatto e colpa di nella misura di CP_1
225 giorni su 263 e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di Euro 47.419,39 – o del diverso importo che verrà determinato in corso di causa – oltre a rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dal 18/01/2023 sino al saldo;
c) accertare il diritto del ricorrente a conseguire l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia intercorso con ex art. 1751 c.c. e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di Euro CP_1
137.768,60 – o, in subordine, della minor somma che verrà determinata in corso di causa sempre in base all'art. 1751 c.c. o, in via ulteriormente gradata, mediante applicazione della disciplina meno favorevole prevista dall'A.E.C. di riferimento – oltre a rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dal
18/01/2023 sino al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso del Contributo Unificato, rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge”. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale la condanna del sig. Co
“al pagamento dell'indennità sostitutiva del residuo preavviso in favore di per Parte_1
l'importo di € 35.748,00 ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia ed accertato in corso di causa”.
Il ricorso è fondato nella misura che di seguito si espone.
Co Il sig ha chiesto la condanna di al pagamento dell'indennità sostitutiva parametrata ad una Pt_1 residuale parte del preavviso e delle indennità correlate alla cessazione del rapporto.
La domanda relativa al preavviso è meritevole di accoglimento, sia pure in misura diversa da quanto richiesto in ricorso.
Co Con pec dell'11.12.2022 il sig. ha rappresentato alla di aver conseguito i requisiti pensionistici e, Pt_1 per l'effetto, ha comunicato il proprio recesso dal contratto di agenzia intercorrente tra le parti, rendendosi disponibile a rendere l'attività lavorativa durante il periodo di preavviso contrattualmente previsto (pari a Co sei mesi) salvo dispensa della (cfr. doc. 4).
Con mail del 18.01.2023 il sig. ha lamentato il blocco delle sue credenziali di accesso al sistema Pt_1
“Sales Hub”.
Co In data 25.01.2023 e 26.01.2023 il sig. ha inviato alla n. 3 ordini da inserire a sistema per suo Pt_1 conto che la resistente provvedeva a caricare sul sistema informatico (cfr. doc. 6).
Dopo il 26.01.2023 il ricorrente non ha più trasmesso alla preponente alcun ordine da inserire e, in data Co 7.02.2023, ha lamentato l'illegittimità del comportamento tenuto dalla con pec dei suoi procuratori e difensori.
Le suddette circostanze sono documentali e non contestate.
Co Ha ammesso la resistente di aver provveduto alla chiusura, a partire dal 18 gennaio, degli automatismi dei sistemi con i quali si sviluppava il dialogo con l'agente e ha giustificato ciò con il fatto che il sig. , Pt_1 dopo aver comunicato il recesso per iscritto, con preavviso di sei mesi, avrebbe comunicato, a voce, al sig. Co i che, contrariamente a quanto comunicato per iscritto, era sua volontà far Persona_1 cessare definitivamente il rapporto alla data dell'11 gennaio 2023. La circostanza è stata fermamente negata dal ricorrente ed è smentita dal comportamento stesso delle parti. Da un lato, infatti, il ricorrente ha lamentato il blocco dei sistemi e ha inviato nuovi ordini sino alla fine di gennaio (il che è in evidente contrasto con un recesso alla data dell'11.1.2023), dall'altro il sig nella mail del 19.1.2023 Persona_1
(doc.5 memoria) che evidentemente ha fatto seguito a quella del 18.1.2023 del ricorrente (con cui il sig. lamentava il blocco delle credenziali) ha affermato che le disabilitazioni sarebbero state causate Pt_1 da un “errore di procedura” e ha dichiarato che “nelle prime ore della prossima settimana risolveremo tutto” dando quindi al sig la possibilità di svolgere la sua attività mediante il caricamento manuale Pt_1 delle pratiche.
In realtà, in data 18/01/2023, ha comunicato a la chiusura del mandato. CP_1 CP_2
La disabilitazione delle credenziali senza previo accordo con l'agente, integra un inadempimento di notevole rilevanza che ha impedito, di fatto, al Sig. di svolgere l'attività contrattualmente pattuita Pt_1 sino al termine del preavviso.
La condotta di ha determinato la risoluzione del rapporto di agenzia per fatto e colpa esclusivi di CP_1
CP_1
E', pertanto, fondata la richiesta di condanna della preponente al versamento dell'indennità di mancato preavviso avanzata dal ricorrente e infondata la domanda riconvenzionale formulata da nei CP_1 confronti del Sig. . La società resistente dovrà corrispondere al ricorrente l'importo di € 35.748,00 Pt_1 (€ 83.142,00/12 mesi = € 6.928,00 x 5,16 mesi = € 35.748,00) a titolo di indennità sostitutiva del residuo preavviso decorrente dal 27.01.2023 al 30.06.2023.
L'importo è stato quantificato dalla resistente stessa, che lo ha chiesto in via riconvenzionale, e pertanto non è contestabile.
Il ricorrente ha chiesto, oltre al preavviso, le indennità correlate alla cessazione del rapporto.
Il sig. ha receduto dal rapporto di agenzia intercorrente tra le parti adducendo quale motivazione Pt_1 delle dimissioni il conseguimento dei requisiti pensionistici.
E' documentale il fatto che il sig ha maturato i requisiti per l'ottenimento della pensione anticipata Pt_1 Co INPS nel 2015: dal 01/04/2015 percepisce la pensione anticipata INPS ( doc. 7 ).
L'AEC del settore Industria prevede, all'art. 10, che sia l'indennità suppletiva che la meritocratica siano dovute solo se il conseguimento della pensione si verifichi “dopo che il rapporto sia durato almeno un anno” (cfr. doc. 10 res.).
A parere della resistente, dunque, il ricorrente non ha diritto alle indennità di cessazione poiché il contratto (ultimo) di agenzia intercorso tra le parti è stato stipulato il 28.04.2014, mentre il sig. è Pt_1 andato in pensione anticipata il 1°.04.2015, vale a dire a distanza di meno di un anno dalla stipula del contratto.
Secondo il ricorrente, invece, il rapporto fra le parti si è instaurato nel 2002 con la stipula del primo contratto ed è proseguito senza soluzione di continuità sino al 18.1.2023.
Tra le parti sono intercorsi plurimi contratti di agenzia, sottoscritti in data 28.01.2002, 9.05.2006, 6.05.2009
e, da ultimo, in data 28.04.2014 ma il rapporto di lavoro è sempre il medesimo sorto nel 2002..
D'altro canto, la resistente non ha allegato la sussistenza di una novazione che è caratterizzata dalla presenza di un elemento nuovo e della chiara intenzione delle parti di estinguere l'obbligazione precedente e crearne una nuova. L'art. 1230, comma 2, c.c. richiede espressamente la volontà di novare: se le parti modificano l'obbligazione senza volere una novazione siamo in presenza di un negozio modificativo.
Nella fattispecie in esame il contratto del 2014 appare come un semplice accordo modificativo del contenuto di un negozio preesistente.
In conclusione, poiché il recesso è dovuto al conseguimento dei requisiti pensionistici ed è avvenuto a distanza di più di un anno dall'insorgere del rapporto contrattuale (2002), il sig ha diritto a percepire Pt_1 le indennità legate alla cessazione del rapporto, senza l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.1751 c.c.
La resistente, per escludere il diritto del ricorrente alle suddette indennità, ha, inoltre, sollevato eccezione di inadempimento richiamando la clausola di esclusiva di cui al punto 10.2 del contratto: il sig. si Pt_1 Co sarebbe reso inadempiente all'obbligazione di non svolgere attività in concorrenza con e di prestare la propria collaborazione in via esclusiva per la resistente.
L'art. 10.2. poneva all'agente il divieto di “assumere (…) l'incarico di promuovere su tutto il territorio nazionale o parte di esso Offerte o servizi identici o analoghi a quelli promossi per conto di Telecom in favore e/o per conto di altri operatori di telecomunicazioni e/o soggetti concorrenti di Telecom, pena la facoltà di Telecom di risolvere di diritto il Contratto (…)”.
La collaborazione del ricorrente con Vodafone Italia spa, iniziata in data 23.2.2023, non integra una violazione della suddetta clausola poiché il divieto sancito da tale clausola è limitato al periodo di vigenza del contratto. La resistente ha contestato i conteggi di parte ricorrente affermando : “Si contestano in ogni caso i conteggi avversari relativi al computo delle indennità asseritamente spettanti perché effettuati in maniera erronea, anche in considerazione del fatto che controparte omette di scomputare le somme versate a titolo di FIRR ed esegue il calcolo ai sensi dell'art. 1751 c.c. che, com'è ben noto, indica solo il tetto massimo delle indennità in ipotesi liquidabili all'agente e giammai quanto allo stesso effettivamente spettante a tali titoli”.
Si rende, pertanto, necessaria una perizia contabile che quantifichi gli importi dovuti all'agente a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia intercorso con ex art. 1751 c.c. o mediante CP_1 applicazione della disciplina prevista dall'A.E.C. di riferimento. Con separata ordinanza il Giudice provvederà alla nomina del CTU e ai provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Parzialmente pronunciando sulle questioni in oggetto,
accerta e dichiara che il contratto di agenzia sottoscritto il 28/04/2014 tra il ricorrente e Parte_1 la resistente si è risolto per fatto esclusivo di quest'ultima e, di conseguenza, condanna CP_1 [...] al pagamento dell'importo di Euro a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre a rivalutazione CP_1 monetaria e interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dal 18/01/2023 sino al saldo;
accerta il diritto del ricorrente a conseguire l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia intercorso con nella misura da determinarsi nel prosieguo del giudizio. CP_1
Così deciso in data 13.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari