Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 17/06/2025, n. 11809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11809 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11809/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02779/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2779 del 2021, proposto da
OD IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano D’Ercole, Nicola Palombi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Stefano D’Ercole in Roma, via in Arcione n. 71;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Telecom IT S.p.A., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
IL IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;
per l’annullamento
- della Delibera n. 682/20/CONS del 17.12.2020 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, notificata il 30.12.2020 (di seguito anche il “Provvedimento”), recante “Ordinanza ingiunzione nei confronti della società OD IT S.p.A. per la violazione degli articoli 70, 71 e 80, co 4-quater, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché dell’art. 1, commi 3 e 3-ter, del decreto legge n. 7/2007 convertito con modificazioni in legge n. 40/2007 (contestazione n. 8/20/DTC)” con la quale l’Autorità ha accertato che OD IT S.p.A.:
A) non ha rispettato, in relazione ai profili di traPArenza delle offerte promozionali da rete fissa “Internet Unlimited” con formula “Tutto incluso”, gli artt. 70, co 1, e 71, co 1, del Codice in combinato con l’art. 3, commi 1 e 3, della delibera n. 252/16/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, co 16, del Codice;
B) non ha rispettato, in relazione alla durata dei piani di rateizzazione di servizi inclusi nelle offerte “Internet Unlimited”, l’art. 80, co 4-quater, del Codice in combinato disposto con l’art. 5 dell’Allegato A alla delibera n. 519/15/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, co 13, del Codice e, limitatamente alle offerte “Internet Unlimited” in promozione con formula “Tutto incluso”, anche l’art. 1, co 3-ter, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, co 16, del medesimo Codice;
C) non ha rispettato, con riferimento alla quantificazione delle spese addebitate in caso di recesso e alle modalità di pagamento delle rate residue di beni e servizi offerti congiuntamente al servizio principale, l’articolo 1, commi 3 e 3-ter, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, co 16, del Codice”,
e ha ordinato ingiunto a OD IT S.p.A. il pagamento della “sanzione amministrativa pecuniaria di euro 773.000,00 (settecentosettantatremila/00), ai sensi dell’art. 98, commi 13 e 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, la Delibera n. 487/18/CONS, pubblicata in data 2.11.2018, recante "Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione" ("Linee-Guida"), le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate dall’AGCOM in data 21.12.2018 (“Risposta Chiarimenti”), la comunicazione pubblicata dall’AGCOM in data 16.5.2019, recante "Informativa sull’attuazione degli orientamenti in merito alle rateizzazioni previsti nelle ‘Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione’, adottate con delibera n. 487/18/CONS" (“Comunicazione”), e il provvedimento dell’AGCOM con cui è stato deliberato il rigetto degli impegni presentati da OD;
- nonché, in via principale, per l’annullamento delle sanzioni irrogate e l’accertamento del diritto di OD ad ottenerne la restituzione e, in subordine, per la riduzione dell’importo delle sanzioni al minimo edittale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, OD IT S.p.A. chiede l’annullamento della delibera 682/20/CONS, con cui GC ha accertato la violazione da parte di OD di molteplici obblighi regolamentari in materia di costi di recesso, nonché sulla traPArenza delle condizioni economiche applicate in relazione ad alcune offerte di rete fissa, irrogando la sanzione complessiva di euro 773.000, in quanto:
“ A) non ha rispettato, in relazione ai profili di traPArenza delle offerte promozionali da rete fissa “Internet Unlimited” con formula “Tutto incluso”, gli artt. 70, comma 1, e 71, comma 1, del Codice in combinato con l’art. 3, commi 1 e 3, della delibera n. 252/16/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del Codice;
B) non ha rispettato, in relazione alla durata dei piani di rateizzazione di servizi inclusi nelle offerte “Internet Unlimited”, l’art. 80, comma 4-quater, del Codice in combinato disposto con l’art. 5 dell’Allegato A alla delibera n. 519/15/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, comma 13, del Codice e, limitatamente alle offerte “Internet Unlimited” in promozione con formula “Tutto incluso”, anche l’art. 1, comma 3-ter, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del medesimo Codice;
C) non ha rispettato, con riferimento alla quantificazione delle spese addebitate in caso di recesso e alle modalità di pagamento delle rate residue di beni e servizi offerti congiuntamente al servizio principale, l’articolo 1, commi 3 e 3 -ter, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del Codice ”.
OD affida il proprio ricorso alle seguenti censure:
I. Sull’asserita violazione delle regole in tema di traPArenza. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70, co. 1, e 71, co. 1, del D. Lgs. n. 259/2003 (“Codice delle Comunicazioni elettroniche”, di seguito anche “CCE”), 3, co. 1 e 3, della delibera AGCOM 252/16/CONS; 1 e 3 della l. n. 241/1990; 3, 11, 41, 97 e 117 co. 1, Cost., 17 e 41 della Carta di Nizza. Eccesso di potere per difetto e/o erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di legalità, di proporzionalità, di ragionevolezza e di libera iniziativa economica.
II. Sulla durata dei piani di rateizzazione dei servizi. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80, co. 4 quater, del D. Lgs. n. 259/2003; 1, co. 3 ter, del D.L. n. 7/2007; 5 dell’All. A alla Delibera AGCOM n. 519/15/Cons; 1 e 3 della l. n. 241/1990; 3, 11, 41, 97 e 117 co. 1, Cost., 17 e 41 della Carta di Nizza. Eccesso di potere per difetto e/o erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di legalità, proporzionalità, ragionevolezza e di libera iniziativa economica.
III. Sull’illegittimità della Delibera impugnata n. 682/20/Cons per illegittimità derivata dall’illegittimità della Delibera AGCOM n. 487/18/Cons del 16.10.2018 (“Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adezione”), delle risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate dall’AGCOM in data 21.12.2018 e della Comunicazione pubblicata dall’AGCOM in data 16.5.2019, per violazione e/o falsa 17 applicazione degli artt. 3, 4, 6, 11, 13 e 80, co. 4 quater, d. lgs. n. 259/2003, della delibera GC n. 453/03/Cons, dell’art. 1 e 3, l. n. 241/1990, dell’art. 1, co 3 ter e co 4, d. l. n. 7/2007, degli artt. 3, 23, 41, 42 e 97 Cost., 1372 e 2908 c.c.; violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, del principio di legalità, del modello del notice and comment, del contraddittorio; eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta; difetto assoluto di attribuzione.
IV. Sulla quantificazione delle spese di recesso. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, co. 3 e 3 ter, del D.L. n. 7/2007; 1 e 3 della l. n. 241/1990; 3, 11, 41, 97 e 117 co. 1, Cost., 17 e 41 della Carta di Nizza. Eccesso di potere per difetto e/o erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di legalità, proporzionalità, ragionevolezza e di libera iniziativa economica. Illegittimità della Delibera n. 682/20/Cons per illegittimità derivata dall’illegittimità della Delibera AGCOM n. 487/18/Cons del 16.10.2018, delle risposte alle richieste di chiarimenti AGCOM del 21.12.2018 e della Comunicazione AGCOM del 16.5.2019, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6, 11, 13 e 80, co. 4 quater, d. lgs. n. 259/2003, della delibera GC n. 453/03/Cons, dell’art. 1 e 3, l. n. 241/1990, dell’art. 1, co 3 ter e co 4, d. l. n. 7/2007, degli artt. 3, 23, 41, 42 e 97 Cost.; violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, del principio di legalità, del modello del notice and comment, del contraddittorio; eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta; difetto assoluto di attribuzione.
V. Sulla determinazione e quantificazione della sanzione. Violazione e/o falsa applicazione artt. 98, d. lgs. 259/2003, 3 e 11, l. n. 689/81, 1 e 3, l. n. 241/90; dei principi di legalità e proporzionalità. eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di motivazione .
2. Si sono costituite in giudizio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e IL IT S.p.A., quale soggetto interventore, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Giova, innanzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento della presente fattispecie.
Con il decreto legge 31 gennaio n. 7 (convertito con legge n. 40 del 2007), recante misure urgenti per la tutela dei consumatori (di seguito, “decreto Bersani”), è stato introdotto il principio secondo il quale nel caso di recesso da un contratto per adesione, l’utente non deve versare alcuna “penale” (comunque denominata) poiché gli unici importi addebitabili agli utenti, in tal caso, sono solo quelli “giustificati” dai costi sostenuti dagli operatori.
In particolare, l’articolo 1, comma 3, del decreto Bersani ha stabilito che i contratti per adesione devono prevedere “ la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi ingiustificati e senza spese non giustificate dai costi dell’operatore ”.
L’Autorità, già nel 2007, aveva adottato le Linee guida per il mercato, al fine di fornire un quadro chiaro e uniforme agli operatori in relazione delle suddette previsioni legislative e sulla base del quale svolgere l’attività di vigilanza ad essa demandata dalla legge (ex art. 1, comma 4, decreto Bersani).
La disciplina delle spese di recesso è stata poi integrata dalla legge n. 124/2017 (“ Legge annuale per il mercato e la concorrenza ”) che, oltre ad aggiungere un nuovo paragrafo all’articolo 1, comma 3, del decreto Bersani, ha ivi introdotto anche un comma del tutto nuovo, il 3- ter .
Più precisamente, l’art. 3, comma 1, del decreto prevede oggi che:
“3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica. ”
Il nuovo comma 3- ter dell’articolo 1 prevede, quindi, una disciplina specifica per i contratti che contemplano offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di beni che di servizi, stabilendone anzitutto la durata massima in 24 mesi.
Più in particolare, il comma 3 ter, statuisce che:
“ 3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta .”
Il decreto Bersani, come integrato nel 2017, ha dunque stabilito che:
a) ai sensi dell’art. 1, comma 3, terzo paragrafo, nel caso di contratti che non comprendono promozioni, non possono essere imputate agli utenti spese di recesso che non siano giustificate dai costi dell’operatore, commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, pena la nullità ex lege di clausole difformi;
b) nel caso di contratti che comprendono promozioni che abbiano ad oggetto la fornitura sia di beni che si servizi, essi non possono avere una durata superiore ai 24 mesi; inoltre, le spese di recesso, per la parte relativa alla chiusura del contratto, devono essere informate ai medesimi criteri già sanciti dal comma 3; mentre, per la parte relativa agli sconti fruiti, i costi di recesso (vale a dire la restituzione degli sconti di cui si è beneficiato) devono essere anche “ equi e proporzionati al valore del contratto ”, nonché alla “ durata residua della promozione ” (ai sensi dell’art. 1, comma 3- ter ).
L’art. 1, comma 4, d.l. n. 7/2007 attribuisce quindi espressamente ad GC:
- il potere di vigilanza sulla sua corretta attuazione da parte degli operatori (“ L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo” );
- il potere di imporre sanzioni in caso di violazioni (“ La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-bis.1, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater è sanzionata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l’articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 ”).
In considerazione dei suddetti poteri conferiti dall’art. 1, comma 4, d.l. n. 7/2007, e allo scopo di fornire il proprio orientamento interpretativo e applicativo della suddetta normativa, GC ha adottato la Delibera 487/18/CONS, recante “ Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione ”.
Il paragrafo IV dell’Allegato A alla Delibera 487/18/CONS (contenente le Linee Guida) detta, quindi, le “ Disposizioni in merito al recesso o al trasferimento delle utenze presso altro operatore senza spese non giustificate da costi degli operatori ”, precisando che il Decreto prevede specifiche tutele per coloro che vogliono recedere o trasferire le utenze presso altro operatore, vietando d’imputare all’utenza spese non giustificate da costi dell’operatore.
A tale riguardo viene specificato (paragrafo IV, punto 16) che le spese di recesso possono riguardare:
a) i costi sostenuti dall’operatore per dismettere o trasferire l’utenza;
b) la restituzione totale o parziale degli sconti sui servizi e sui prodotti;
c) il pagamento delle rate residue relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio principale.
a) Con riguardo a i costi sostenuti dall’operatore per dismettere o trasferire l’utenza (paragrafo V), le Linee Guida precisano che:
“ 17. Le spese di recesso, nel caso sub a), devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio. Trattandosi di spese che remunerano i costi realmente sostenuti dall’azienda, l’entità di tali spese, in linea generale, non dipende dal momento in cui il diritto di recesso è esercitato.
(…)
19. Al fine di poter correttamente quantificare tali spese, l’Autorità ritiene di definire il “valore del contratto” come il prezzo implicito che risulta dalla media dei canoni che l’operatore si aspetta di riscuotere mensilmente da un utente che non recede dal contratto (almeno fino alla scadenza del primo impegno contrattuale che, come è noto, non può eccedere i 24 mesi). Il valore del contratto così individuato rappresenta un limite alle spese che, anche se sostenute e giustificate, l’operatore può addebitare all’utente.
(…)
21. Con riferimento ai costi realmente sostenuti, si ritiene che questi includano componenti di costi wholesale e di costi interni, che devono essere comunicati all’Autorità come indicato a punto 37.
22. Conseguentemente, le spese di recesso di cui al punto a) non possono eccedere il valore minimo tra il prezzo implicito dell’offerta ed i costi realmente sostenuti dall’operatore, anche se giustificati .”
b) Con riguardo alla restituzione totale o parziale degli sconti sui servizi e sui prodotti (paragrafo VI), si afferma che:
“ 25. A queste spese non può applicarsi (anche nei casi in cui sia tecnicamente possibile, ad esempio per i dispositivi e per le operazioni di attivazione della linea) il principio di commisurazione ai costi reali sopportati dall’azienda, in quanto dal testo del Decreto emerge che tale principio si riferisce esclusivamente ai costi sostenuti dall’operatore per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio.
26. Pertanto, le spese di recesso di cui al punto 16, lettera b) devono essere eque e proporzionate al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta (così come stabilito dall’articolo 1, comma 3-ter, del Decreto). Quindi, anche nel caso in cui le spese di recesso relative alla restituzione degli sconti rispecchino i costi sottostanti, questi importi devono, in ogni caso, essere commisurati al valore del contratto nonché essere equi e proporzionali alla durata residua dell’eventuale promozione.
27. La restituzione può, pertanto, avvenire nel limite pari alla differenza tra la somma dei canoni che l’operatore avrebbe riscosso qualora fosse stato applicato il prezzo implicito e la somma dei canoni effettivamente riscossi dall’operatore fino al momento del recesso (cfr. Allegato B) .”
c) Con riguardo, infine, al pagamento delle rate residue relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio principale (paragrafo VII), l’GC ha, infine, chiarito che:
“ 28. Con riferimento agli importi di cui alla lettera c), va rilevato che gli operatori possono concedere agli utenti, che sottoscrivono un contratto di fornitura di un servizio principale, la dilazione del pagamento di alcuni importi relativi all’acquisto di prodotti (quali telefoni, smartphone, etc.) o servizi (quali l’attivazione e la configurazione della linea e/o dei dispositivi, l’assistenza tecnica anche offerta su base continuativa) che vengono offerti congiuntamente al servizio principale. Nel caso in cui il recesso dovesse avvenire prima di una data scadenza gli operatori potrebbero riservarsi di addebitare agli utenti il pagamento in un’unica soluzione delle rate residue.
29. La conversione di un pagamento rateizzato in un pagamento in un’unica soluzione per un ammontare pari alla somma delle rate residue potrebbe incidere sulla scelta di un utente che intende recedere dal contratto al punto che questi, per non incorrere in tale pagamento, potrebbe decidere di continuare ad avvalersi della prestazione corrente, anche se sul mercato sono presenti offerte caratterizzate da condizioni economiche o tecniche migliori, limitando significativamente l’esercizio del diritto di recesso. (…). Per tale ragione, gli operatori devono sempre concedere agli utenti che decidono di recedere anticipatamente dal contratto la facoltà di scegliere se continuare a pagare le rate residue ovvero pagarle in un’unica soluzione. Solo in questo modo all’utente sarà garantita la piena libertà di recedere dal contratto.
30. Questo principio dovrebbe applicarsi indipendentemente dall’oggetto della rateizzazione, sia esso la compravendita di un servizio – quale l’attivazione e la configurazione della linea e/o dei dispositivi, l’assistenza tecnica anche offerta su base continuativa – o di un prodotto offerto congiuntamente al servizio principale.
31. Resta valido il divieto che emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4773/2015 che non consente agli operatori “d’inserire fra i costi richiesti per la disattivazione anche costi che sono ad essa estranei o non pertinenti come quelli sostenuti per l’attivazione del servizio, anche se non addebitati all’utente nel corso del rapporto”. Pertanto, l’operatore non può imporre all’utente che recede dal contratto il costo di un servizio o di un prodotto se non è stato previsto in fase di sottoscrizione. (…)
33. Si ritiene opportuno, infine, prevedere che la durata della rateizzazione dei servizi (quali i servizi di attivazione, i servizi accessori, etc.) non possa eccedere ventiquattro mesi al fine di essere in linea con il termine previsto dall’articolo 80 comma 4 quater del Codice. A riguardo si rammenta che tale disposizione, proprio allo scopo di evitare che le modalità di esercizio del diritto di recesso “agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi” prevede che “i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non devono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi”. Conseguentemente, anche la durata delle dette rateizzazioni non può eccedere tale termine al fine di non vincolare il cliente oltre il termine di legge. Infine, si evidenzia che tale limite è in linea anche con le disposizioni del decreto Bersani laddove prevede che qualora il contratto comprenda offerte promozionali “non può avere durata superiora ai 24 mesi” (articolo 1 comma 3 ter) .”
5. Tanto premesso in ordine alla delimitazione dell’odierno thema decidendum , si rileva anzitutto che la concorrente IL svolge intervento ad opponendum .
In quanto concorrente diretta di OD per quanto riguarda i servizi di telefonia mobile e fissa, detta società è interessata ad evitare che quest’ultima applichi, tra l’altro, costi di recesso in violazione degli obblighi vigenti e tali da vincolare indebitamente gli utenti alle proprie offerte e, in definitiva, ostacolarne il passaggio ad altri operatori. Ciò determina ad avviso di IL PA un significativo pregiudizio alla posizione di mercato della stessa PA, a cui tali utenti potrebbero avere interesse a passare. Alla luce di quanto sopra, l’interesse ad intervenire nel presente giudizio costituisce una diretta conseguenza del fatto che l’esponente IL, operatore concorrente, afferma di subire indiretti effetti pregiudizievoli dalle violazioni regolamentari addebitate a OD.
Ritiene il Collegio che IL ha interesse ad opporsi al ricorso di OD, quale titolare di una posizione di fatto collegata a quella della controinteressata.
Infatti per l’ammissibilità dell’intervento ad opponendum (sia in primo grado che, anche per la prima volta, in appello) è sufficiente che l’interventore possa vantare un interesse (anche) di mero fatto rispetto alla controversia, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (Consiglio di Stato sez. V, 14/08/2024, n.7141; T.A.R. AZ, Roma , sez. II, 10/03/2023 , n. 4169).
È consolidato il principio nel processo amministrativo secondo cui l’intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale oppure del controinteressato, ex artt. 28 e 50 c.p.a. riconducibili al c.d. intervento adesivo dipendente, mentre non è previsto il c.d. intervento autonomo di colui che ha un interesse personale e diretto all’impugnazione del provvedimento censurato (Consiglio di Stato, Ad. Plenaria 13.09.2022 n. 13; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16/11/2023, n. 6295).
6. Con il primo motivo di ricorso, OD contesta la Delibera 682/20/CONS nella parte in cui ha ritenuto che la presentazione sul sito web dell’offerta rete fissa “Internet Unlimited” con formula “Tutto incluso” si ponga in contrasto con gli obblighi in materia di traPArenza e completezza delle informazioni economiche (artt. 70, comma 1, e 71, comma 1, D.Lgs. n. 259/2003, nonché art. 3, commi 1 e 3 Delibera GC n. 252/16/CONS), in ragione dell’indicazione del costo mensile aggregato dell’offerta 7 indicato come “Tutto incluso”, a fronte di molteplici distinte componenti di prezzo (ossia canone mensile, servizio “OD Ready” e servizio “OD TV”) delle quali non era fornita alcuna idonea informazione quanto all’ammontare, allo sconto applicato e all’importo dovuto in caso di recesso nonché, per quanto riguarda il costo del modem, della durata della rateizzazione pari a 48 mesi.
Contesta quindi parte ricorrente che le conclusioni a cui è giunta GC nella Delibera 682/20/CONS sarebbero erronee in quanto frutto di un atteggiamento “iperprotettivo” dell’Autorità, che avrebbe ignorato che il quadro normativo applicabile alle offerte “tutto incluso” non imporrebbe agli operatori di fornire un dettaglio delle singole sottovoci che compongono il prezzo finale dell’offerta, comunque fornito da OD in apposite sezioni consultabili durante il processo di sottoscrizione dell’offerta e, con riferimento alla componente apparato dell’offerta, nelle Condizioni Generali di Contratto disponibili nell’area di TraPArenza tariffaria.
Il motivo non è meritevole di favorevole considerazione.
Orbene, l’art. 70 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ratione termporis vigente, prescrive i contenuti contrattuali minimi che il contratto deve esplicitare, laddove l’art. 71 richiede che la diffusione delle informazioni su tariffe e condizioni di uso dei servizi avvenga secondo determinati canoni e con le modalità disciplinate dalla normativa vigente, al fine di favorire al massimo la comparabilità tra le diverse offerte.
In base all’espresso potere conferitole dalle richiamate disposizioni del Codice , l’Autorità, con la delibera n. 252/16/CONS, ha pertanto fissato i princìpi in materia di traPArenza tariffaria, per permettere agli utenti di avere piena conoscenza delle condizioni delle diverse offerte, anche promozionali, proposte dagli operatori e di disporre, pertanto, di dati di confronto completi e accurati in modo da esercitare con piena consapevolezza la scelta dell’offerta ritenuta più conveniente per il proprio profilo di consumo.
In questo contesto, l’art. 3 della delibera n. 252/16/CONS, nel ribadire l’obbligo di carattere generale di formulare condizioni economiche ha pertanto prescritto che “ Gli operatori formulano condizioni economiche traPArenti, in modo da evidenziare tutte le voci che compongono l’effettivo costo del servizio di comunicazione elettronica ” e che “ Le informazioni relative a promozioni che prevedono sconti di durata predeterminata indicano in modo chiaro e inequivocabile lo sconto o il ribasso effettuato, il prezzo normale di vendita del servizio allo scadere della promozione e l’eventuale costo da sostenere in caso di risoluzione anticipata del contratto ”.
Ciò premesso non appare revocabile in dubbio la violazione da parte di OD delle sopra riportate norme in materia di traPArenza e chiarezza dei prezzi proposti, atteso il mancato rispetto dell’obbligo di formulare “ condizioni economiche traPArenti ”, in modo da “ evidenziare tutte le voci che compongono l’effettivo costo del servizio ” e da “ indicare in modo chiaro e inequivocabile lo sconto o il ribasso effettuato ”.
Tali obblighi, infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente non possono ritenersi assolti dalla presenza delle informazioni di dettaglio fornite nell’ambito della pagina “traPArenza tariffaria”, atteso che tale adempimento è ulteriore e specifico rispetto a quello generale sancito dall’art. 3 (rubricato “Informazioni agli utenti”) della delibera 252/16/CONS, venendo disciplinato dal diverso articolo 4 della delibera 252/16/CONS, rubricato “ traPArenza delle condizioni economiche ”.
Come correttamente sostenuto dall’autorità resistente, pertanto, anche alla luce dei principi di buona fede e di tempestività, come richiamati dal art. 4 delibera 179/03/CONS (Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni) deve ritenersi che le informazioni tariffarie applicate debbano essere presenti già nella pagina web descrittiva delle condizioni economiche dell’offerta, con l’obbligo di “evidenziare tutte le voci che compongono il costo del servizio” (art. 3 delibera 252/16/CONS) senza dunque costringere il consumatore a ricercare e collazionare tali informazioni essenziali (quali l’importo del canone e il relativo sconto) consultando diversi documenti.
Tali misure sono infatti “ dichiaratamente finalizzate a consentire al consumatore di comparare le condizioni economiche offerte dai vari operatori, come si evince dal richiamo, effettuato nelle premesse, all’art. 71, comma 1 e 2, del CCE. È, dunque, in quest’ottica che deve essere letto l’obbligo, imposto agli operatori dall’art. 4 della suddetta delibera, di pubblicare l’elenco di tutte le offerte vigenti in una pagina web raggiungibile mediante link dalla home page. Alla pagina “traPArenza tariffaria”, dunque, l’utente trova un documento che contiene tutte le offerte dell’operatore economico, esposte anche per il tramite di tabelle; il suddetto documento, tuttavia, non è il contratto che il consumatore va a sottoscrivere ” (Cons. Stato, Sezione VI, 8 giugno 2024, n. 7080).
In definitiva, la possibilità di reperire aliunde alcune delle informazioni omesse (e segnalatamente alla pagina “ TraPArenza tariffaria ”) non vale a esonerare l’operatore dall’obbligo di illustrare immediatamente le condizioni giuridiche ed economiche delle offerte al momento della presentazione e dell’eventuale acquisto dell’offerta on line, inserendole nelle relative pagine web.
Sul punto, Tar AZ, Sezione Terza Ter, 21 marzo 2022, n. 3245, in base al quale la “ possibilità di reperire le informazioni sulle tariffe offerte nella pagina “TraPArenza tariffaria” non può, tuttavia e in alcun modo, esonerare l’operatore dall’obbligo di illustrare immediatamente le condizioni giuridiche e economiche delle offerte al momento della loro presentazione e dell’eventuale acquisto on line, inserendole nelle relative pagine web .
Ciò peraltro è stato precisato dalla stessa giurisprudenza di questo Tar che, sebbene in materia di pubblicità ingannevole, ha avuto modo di affermare che “i relativi “claims” pubblicitari devono sempre essere connotati da tutti gli elementi essenziali per un corretto e obiettivo discernimento (Tar AZ, Sez. I, 12.6.15, n. 8253) e che la decettività del messaggio promozionale può anche riguardare singoli aspetti dello stesso e le specifiche modalità di presentazione del prodotto al fine di “agganciare” (l’attenzione de) il consumatore al primo contatto, senza che possa rilevare in senso contrario la circostanza per la quale, in altri momenti, lo stesso consumatore potesse approfondire la modalità di fruizione del prodotto stesso e le sue effettive qualità in relazione a quanto enfatizzato al primo contatto con evidenza grafica primaria (Tar AZ, Sez. I, 21.1.15, n. 994 e 16.11.15, n. 12979)” (così, Tar AZ, I, 25 ottobre 2018, n. 10330)”.
Infatti, nel caso di specie viene in rilievo un’offerta “ solo on line ” ove il consumatore conclude autonomamente il contratto sulla scorta delle informazioni presenti in rete che richiedono pertanto uno standard superiore di chiarezza, completezza e di immediata individuabilità.
Non è pertanto illogica la valutazione dell’Autorità di ritenere violativa dei canoni di traPArenza e chiarezza, ai fini della determinazione del valore del contratto, l’inclusione nel canone di abbonamento, oltre al costo dei servizi di comunicazione elettronica, anche del costo di attivazione e il costo del modem, aumentando il valore del contratto ai fini del calcolo dei costi di recesso.
Allo stesso modo non può ritenersi illegittima la scelta dell’Autorità di non ritenere conforme a tali principi la condotta di OD consistente nel promuovere un prezzo mensile dell’offerta includendo il rateo del bene su un orizzonte temporale doppio rispetto alla durata minima del vincolo contrattuale (ossia 48 mesi), avendo la stessa l’effetto di alterare la percezione in ordine all’effettivo esborso al quale è chiamato in caso di rispetto del primo periodo di impegno contrattuale (24 mesi) e di falsare, di conseguenza, il confronto comparativo con le offerte dei concorrenti.
Ne deriva l’illegittimità del motivo proposto, non essendo revocabile in dubbio la violazione da parte della ricorrente della normativa relativa alla traPArenza e alla chiarezza tariffaria, stante l’idoneità della condotta della stessa ad ingenerare dubbi in ordine al regime dei costi ricompresi nel prezzo proposto.
7. Con il secondo motivo di ricorso OD lamenta l’illegittimità della Delibera nella parte in cui ha ritenuto che la stessa, in relazione alla durata dei piani di rateizzazione dei servizi offerti congiuntamente all’offerta Internet Unlimited, abbia violato “ l’art. 80, co 4-quater, del Codice in combinato disposto con l’art. 5 dell’Allegato A alla delibera n. 519/15/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, co 13, del Codice e, limitatamente alle offerte “Internet Unlimited” in promozione con formula “Tutto incluso”, anche l’art. 1, co 3-ter, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, co 16, del medesimo Codice ”.
Sostiene a tal punto la società ricorrente che le sopracitate disposizioni si riferirebbero esclusivamente alla prestazione dell’oggetto principale del contratto, ovverosia alla somministrazione periodica di traffico telefonico voce e dati, ma non anche a servizi e/o prodotti che possono essere acquistati una tantum , né ai servizi di attivazione e/o prodotti acquistati e immediatamente fruiti dal cliente e poi pagati a rate in assenza di una espressa previsione legislativa limitative dell’autonomia negoziale degli operatori nel determinare il numero di rate per il pagamento di servizi diversi rispetto all’oggetto principale del contratto, consistente nella somministrazione periodica di traffico telefonico voce e dati.
Il motivo non è meritevole di favorevole considerazione.
Giova a tal punto rilevare che in ossequio a quanto previsto dell’art. 80, co 4-quater, del Codice delle comunicazioni elettroniche, ratione temporis vigente: “ L’Autorità provvede affinché i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non devono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi…”.
L’art. 5 dell’Allegato A alla delibera n. 519/15/CONS, che costituisce attuazione della prefata disposizione stabilisce che “1. I contratti conclusi tra operatori e consumatori che riguardano la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche non possono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a ventiquattro mesi. (…)
4. Nel caso di offerte che prevedono anche l’acquisto di beni, resta salva la possibilità di prevedere periodi di rateizzazione, per il pagamento del corrispettivo relativo a tali beni, più lunghi rispetto alla durata del contratto principale, afferente alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche. Gli operatori garantiscono ai propri clienti la facoltà, in caso di disdetta del contratto principale, di pagare in un’unica soluzione le rate residue per l’acquisto degli apparati, senza alcun costo ulteriore, specificandone l’importo nel contratt o”.
Ciò premesso l’interpretazione proposta da OD delle predette disposizioni non è condivisibile.
L’art. 80, comma 4 quater, infatti, non concerne i soli contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, bensì tutti “ i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica ”, dunque, anche i contratti aventi ad oggetto i servizi accessori a quelli di comunicazione elettronica offerti congiuntamente a questi ultimi (cfr. Tar AZ, Sezione Terza Ter, 21 marzo 2022, n. 3245).
Sul punto, anche Cons. Stato, Sezione VI, Sent., 8 giugno 2024, n. 7080, in base alla quale la prefata disposizione “ non assoggetta alla durata massima di 24 mesi i “contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di comunicazione elettronica”, poiché la norma si riferisce invece ai “contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica”; la norma, dunque, individua i contratti soggetti alla durata massima di 24 mesi non già descrivendone direttamente il contenuto, ma individuandone le parti stipulanti: e la parte professionista è individuata tramite il riferimento alla circostanza che si tratta di operatore che eroga servizi di comunicazione elettronica. Tale previsione è stata poi riprodotta nelle Linee Guida, al punto 33 dell’Allegato A, che dunque – contrariamente a quanto affermato dall’appellante – trovano sul punto la base giuridica proprio nell’art. 80, comma 4 quater, CCE. Si tratta di previsioni chiare nell’assoggettare al divieto di stipulare contratti di durata superiore a 24 mesi qualsiasi contratto stipulato tra tali operatori e i consumatori ”.
Pertanto, sulla base delle motivazioni esposte al punto precedente, anche tale motivo è privo di pregio e come tale deve essere respinto.
8. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene l’illegittimità della gravata delibera per illegittimità derivata per violazione dell’art. 11, del d.lgs 259/2003 e del Regolamento approvato con del. AGCOM 453/03/CONS in ragione della omessa consultazione degli operatori interessati in riferimento alle disposizioni concernenti il termine massimo di 24 mesi per la rateizzazione dei servizi resi (attivazione linea) o dei prodotti venduti, sostenendo che “ la previsione nelle Linee guida adottate di un termine massimo di 24 mesi del periodo di rateizzazione per i servizi resi o i prodotti venduti non è stata in alcun modo preceduta dalla doverosa consultazione con i soggetti interessati, atteso che la stessa è stata prevista per la prima volta solo nel testo finale della delibera n. 487/18/Cons di approvazione delle stesse ”.
Asserisce quindi parte ricorrente che il punto 33 delle Linee guida, impone una limitazione dell’autonomia negoziale degli operatori che non troverebbe alcun fondamento all’interno delle disposizioni del Decreto Bersani ovvero del d.lgs. 259/2003, così ponendosi, peraltro, in contrasto con gli artt. 23, 41 e 42 della Costituzione, che fissano una riserva di legge per l’imposizione di prestazioni economiche.
Il motivo va respinto, attesa la natura meramente interpretativa e di orientamento rispetto alla normativa primaria delle predette linee guida le quali costituiscono “ un atto non regolamentare, con il quale l’AGCom ha inteso chiarire la portata applicativa e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dalla normativa di cui al citato d.l. n.7/2007, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” (c.d. “Decreto Bersani”), come recentemente novellato dalla l. n. 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), al fine di fornire elementi utili a garantire l’operatività della nuova disciplina generale per le offerte promozionali e per quelle non promozionali, in conformità a quanto previsto nelle normativa istitutiva della stessa AGCom. La legge n. 481/1995, di istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti per l’energia elettrica ed il gas e per le telecomunicazioni, in linea generale attribuisce loro il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, in particolare stabilendo - per quanto di interesse - all’art. 2, comma 12, lett. l) che ciascuna Autorità “pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima traPArenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali”. Alla stregua di tali disposizioni, le Linee Guida di cui si discorre devono, dunque, essere considerate un vero e proprio atto interpretativo di indirizzo ed orientamento, di per sé incapace di incidere direttamente nella sfera giuridica degli operatori, comunque tenuti ad adeguarsi al dettato normativo al quale le Linee Guida si riferiscono. Con la delibera impugnata l’Autorità ha, quindi, inteso fornire ai soggetti interessati indicazioni sul corretto modo di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa e sull’adempimento dei quali la medesima AGCom ha poteri di vigilanza, con la conseguenza che tali indicazioni costituiranno parametro di valutazione per l’esercizio dei predetti poteri e per l’adozione dei provvedimenti conseguenti ” (TAR AZ – Roma, Sez. III, 24 febbraio 2020, n. 2371; in termini: TAR AZ - Roma, Sez. III, 24 febbraio 2020, n. 2374).
Non può in ogni caso dubitarsi che “ siffatto meccanismo di determinazione dei costi di recesso afferenti agli sconti sia conforme alla voluntas legis, cioè all’art. 1, comma 3 e 3 ter, del Decreto Bersani, che impongono di determinare le spese relative al recesso in modo che risultino equi e “proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta”: in particolare, il “valore del contratto” è stato correttamente individuato, dall’Autorità, nella misura dei ricavi attesi a fine contratto, che in definitiva rappresentano il valore effettivo del contratto, mentre la deduzione del “prezzo implicito” consente di riproporzionare i costi di recesso alla sola durata residua del contratto.
12.5.5. Circa il rilievo dell’appellante secondo cui le Linee Guida non consentirebbero di recuperare gli sconti praticati sulla vendita di beni, come gli smartphones, il Collegio rileva che tale limitazione in realtà non emerge dalle Linee Guida: la sezione 5 dell’allegato B alla delibera 487/18/CONS è rubricata “Restituzione totale o parziale degli sconti sui servizi e sui prodotti”, e dunque quanto ivi esposto si riferisce anche agli sconti sui prodotti, come pure il punto 27 delle Linee Guida.
12.5.5. Si deve, conclusivamente, considerare che le modalità di quantificazione dei costi di recesso individuate al punto 27 delle Linee Guida risultano legittime, perché coerenti con i criteri individuati dalle norme primarie, e perché le suddette Linee Guida costituiscono legittimo esercizio del potere assegnato all’Autorità dall’art. 1, comma 4, del Decreto Bersani ” (Cons. Stato, Sezione VI, 8 giugno 2024, n. 7080).
9. Con il quarto motivo di doglianza la ricorrente contesta la gravata delibera nella parte in cui avrebbe illegittimamente accertato che la medesima “ non ha rispettato, con riferimento alla quantificazione delle spese addebitate in caso di recesso e alle modalità di pagamento delle rate residue di beni e servizi offerti congiuntamente al servizio principale, l’articolo 1, commi 3 e 3-ter, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, co 16, del Codice ”.
Sostiene a tal punto che la delibera, facendo applicazione delle linee guida, riterrebbe illegittimamente che il costo di disattivazione delle offerte “Internet Unlimited” sia pari ad € 28,00, in violazione del Decreto Bersani, poiché eccessivo rispetto al prezzo implicito (valore del contratto) da essa determinato come l’importo del canone mensile medio che il cliente paga per il servizio di telecomunicazione.
Sostiene quindi la ricorrete che la Delibera 628/20/CONS e le Linee Guida sarebbero in contrasto con l’art. 1, commi 3 e 4, D.L. n. 7/2007, ritenendo che in tema qualificazione degli oneri di recesso l’Autorità non avrebbe poteri regolamentari, ma solo la possibilità di adottare misure interpretative che, come tali, non possono risultare modificative della normativa primaria.
Il motivo non è meritevole di favorevole considerazione.
Orbene, la Comunicazione dell’Autorità del 16 maggio 2019, prevede invece che “ L’operatore è tenuto a concedere agli utenti di scegliere fra il pagamento delle rate residue in un’unica soluzione o il rispetto della rateizzazione ”.
La conversione automatica del pagamento rateale del prodotto in un’unica soluzione costituisce pertanto, come correttamente sostenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel provvedimento gravato, un ingiustificato ostacolo all’esercizio del diritto di recesso dall’offerta da rete mobile, in quanto obbliga l’utente a pagare una somma in un’unica soluzione che, invece, aveva scelto di rateizzare evidentemente per un calcolo di maggiore convenienza e fattibilità economica.
La Comunicazione dell’GC del 21 dicembre 2018 ha ulteriormente precisato che la restituzione degli sconti non può mai avere ad oggetto importi superiori allo sconto effettivamente applicato in sede di conclusione del contratto.
Dunque, le spese di recesso, come sopra definite, tengono conto della redditività attesa dell’offerta promozionale, senza determinare alcun sacrificio economico per l’operatore e senza condurre all’applicazione di penali ingiustificate in capo all’utente.
In virtù dell’applicazione delle Linee Guida, infatti, viene a determinarsi, una situazione, del tutto legittima, in cui non vi è differenza tra quanto l’operatore avrebbe conseguito in assenza del recesso, rispetto al bene offerto, e quanto effettivamente realizzato e, quindi, qualunque restituzione (integrale o parziale) di sconti già concessi non sarebbe equa, ponendosi in contrasto con quanto stabilito all’art. 1, comma 3-ter, del decreto Bersani.
La restituzione integrale degli sconti non può, peraltro, nemmeno considerarsi equa, perché l’utente che voglia recedere anticipatamente si troverebbe a corrispondere all’operatore una somma ben superiore a quella che avrebbe corrisposto nel caso in cui avesse ottemperato all’impegno contrattuale fino alla scadenza, con la diretta conseguenza di traferire il rischio di recesso integralmente sugli utenti.
Da qui, le indicazioni contenute nelle Linee guida (cfr. punto 27 dell’allegato B alla delibera n. 487/18/CONS) in base alle quali l’operatore può chiedere la restituzione degli sconti limitatamente alla differenza tra quanto l’operatore si aspettava di realizzare sull’intera durata contrattuale e quanto effettivamente pagato dagli utenti.
Le spese di recesso, così perimetrate, risultano eque e proporzionate, secondo quanto statuito dal Decreto Bersani, in quanto tengono conto della redditività attesa dell’offerta promozionale.
Inoltre, tale metodologia permette non solo di configurare spese di recesso eque e proporzionate al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta, ma anche di evitare che gli operatori incorrano in perdite inattese attribuibili al recesso anticipato. Ciò in quanto gli importi restituiti all’operatore giungono a compensare precisamente la differenza tra quanto l’operatore si aspettava di realizzare sull’intera durata contrattuale e quanto effettivamente pagato dagli utenti. Allo stesso modo, le spese di recesso risultano anche eque e proporzionate alla durata residua della promozione in quanto crescenti per tutti i mesi in cui l’utente paga un corrispettivo scontato e decrescenti per i restanti periodi, fino ad azzerarsi completamente alla scadenza della promozione.
Priva di pregio è, in conclusione, la tesi della ricorrente secondo cui la restituzione dello sconto sul dispositivo sarebbe legittima in quanto in “ contrasto con principio generale di piena remunerazione dei costi effettivi sostenuti dai gestori ”.
Come correttamente osservato dalla difesa erariale, infatti, trattandosi di uno sconto una tantum, l’operatore (a differenza degli sconti periodici) non sarà mai in grado di recuperare lo sconto concesso, nemmeno nella più favorevole ipotesi in cui il cliente onori l’impegno contrattuale fino alla sua naturale scadenza. Di conseguenza, la restituzione dello sconto in caso di recesso rappresenta solo il tentativo, iniquo, di trasferire integralmente sul cliente il rischio (che dovrebbe essere proprio dell’operatore) di subire una perdita derivante dalla concessione dello sconto e contestualmente vincolare l’utente al contratto (cfr. Tar AZ, Sezione Terza Ter, 21 marzo 2022, n. 3245)
10. Con il quinto motivo di ricorso, infine, OD lamenta l’asserita errata quantificazione irrogata con la Delibera 628/20/CONS, sostenendo che GC non avrebbe tenuto conto degli sforzi profusi dalla stessa OD al fine di eliminare i profili di illegittimità delle offerte oggetto di successiva sanzione nel corso del procedimento.
Anche tale motivo va rigettato attesa l’ampia discrezionalità di cui gode l’Autorità nell’ambito dei propri poteri sanzionatori, atteso che “ Il potere di incidere sulla dosimetria sanzionatoria che compete all’AGCOM è connotato da ampia discrezionalità, stante la previsione legislativa, da un lato, di una assai ampia forbice tra il minimo e il massimo edittale (da euro 58.000,00 a euro 1.160.000,00 ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) e, dall’altro, di criteri ampi ed elastici che debbono orientare l’Autorità nella determinazione della sanzione in concreto irrogabile (cfr. T.A.R. AZ, Roma, sez. III, 04/06/2020, n. 5908).
Non appare pertanto viziata da illogicità o irrazionalità la valutazione dell’Autorità, la quale nel valutare la condotta successiva dell’operatore ha evidenziato come lo stesso abbia comunque “ volontariamente mantenuto le misure contenute nella proposta di impegni pur dichiarata inammissibile dall’Autorità, dirette a dare visibilità alla composizione del prezzo finale dell’offerta e al dettaglio dei costi di attivazione e alle spese addebitate in caso di recesso nonché a chiarire le condizioni di fornitura della OD Station e di OD TV. Sebbene tali modifiche garantiscano una maggiore chiarezza delle condizioni giuridiche ed economiche dell’offerta, come emerso dalle verifiche di ufficio svolte in sede di esame della proposta di impegni, il prezzo dell’offerta continua a essere presentato comprensivo della rata di OD Ready calcolata di default su 48 mesi: inoltre, il contributo di attivazione di OD TV viene indicato come “incluso nel prezzo promozionale”, senza chiarire dunque in modo inequivocabile che continui a essere una voce integralmente scontata (circostanza, invero, desumibile dall’esame delle componenti costitutive del prezzo riportate nel claim e confermata dalle verifiche di ufficio effettuate in data 30 giugno 2020, mendante simulazione del processo di sottoscrizione dell’offerta, atteso che nel “riepilogo ordine” si chiarisce che tale voce è scontata del 100% per attivazioni on line) ”.
Ne deriva l’infondatezza anche dell’ultimo motivo proposto.
11. Il ricorso va pertanto conclusivamente respinto.
12. La complessità delle questioni trattate consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO