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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4913 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. IV civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4255/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Pasquale Ottaviano ) e Paolo C.F._2
CO LL ), con i quali è elettivamente C.F._3
domiciliato in Napoli al Corso G. Garibaldi n. 62, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, nella qualità di impresa designata alla Controparte_1 P.IVA_1
gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Piezzi
( ), con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla C.F._4
Via San Tommaso d'Aquino n. 33, giusta procura alle liti in atti
APPELLATA
Conclusioni
Pag. 1 a 15 Per l'appellante: “Dichiarare la nullità della CTU espletata dall'Ing. e Per_1
disposta la totale rinnovazione delle indagini peritali espletate nel giudizio di 1° grado, con nomina di C.T.U. di accertata valenza professionale di fiducia dell'adita
Corte, riformare la impugnata sentenza per le motivazioni di cui sopra e, per
l'effetto: - disattendere le domande di accertamento formulate dagli attori e dai convenuti ad adiuvandum nel giudizio di 1° grado e le conseguenti declaratorie di condanna alla esecuzione delle opere di ripristino e di rilascio superfici ex art.
950 c.c.; - accertare le effettive consistenze dei lotti trasferiti ai condividenti in virtù e per effetto dei titoli di provenienza e degli elaborati catastali richiamati, delibando e valutando il contenuto delle riconvenzionali spiegate dagli appellanti
, come riportate alle pagg.
5-7 del presente atto di gravame , Parte_2
sulla base delle deduzioni articolate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di 1°grado; - emettere ogni altro provvedimento del caso;
- procedere ad un equo governo delle spese, anche per C.T.U., e delle competenze legali del doppio grado di giudizio.”.
Per l'appellata: “In via preliminare, rilevata la insussistenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. , e comunque ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. , rigettare
l'appello siccome inammissibile. In via principale, rigettare l'appello siccome improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso, rigettare la domanda formulata da controparte siccome infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite in favore della concludente. In linea gradata, dichiarare il concorso di colpa del sig.
nella causazione del danno, quantificando lo stesso in misura non inferiore Pt_1
al 50%, riducendo proporzionalmente il quantum debeatur e compensando tra le parti le spese di lite. In ogni caso, liquidare il danno secondo il giusto ed il provato, evitando duplicazioni di risarcimento e contenendo l'ammontare della condanna nei limiti del massimale minimo di legge vigente al momento di verificazione del fatto storico.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Pag. 2 a 15 §.
1. Con atto di citazione notificato in data 7.3.2014 , premesso di Parte_1
avere subito lesioni personali in seguito al sinistro stradale, verificatosi in data
13.5.2006 verso le ore 13:00 circa sulla Via Circumvallazione Esterna Napoli-
Caserta, ad opera di veicolo rimasto non identificato, convenne in giudizio
, quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada (di seguito solo ), al fine di sentirla condannare, previo accertamento di Controparte_1
responsabilità del conducente del veicolo non identificato, al risarcimento dei danni subiti.
A tal fine dedusse:
- che in data 13.5.2006 verso le ore 13:00 circa, si trovava alla guida del motoveicolo Piaggio Beverly tg. BX61228, di proprietà di , Persona_2
quando, giunto all'altezza di Via Capri, veniva improvvisamente tamponato violentemente da tergo da un'autovettura Fiat Punto;
- che per effetto del violento tamponamento perdeva il controllo del motociclo, cadendo al suolo, mentre il motociclo slittava per alcuni metri, terminando la propria corsa contro l'autovettura che lo precedeva, Nissan Micra tg. CP132XA, di proprietà di;
Persona_3
- che il conducente dell'auto Fiat Punto, responsabile del tamponamento, si dava velocemente alla fuga, omettendo ogni soccorso e senza che vi fosse la possibilità di rilevare il numero di targa dell'autovettura;
- che per effetto della caduta, l'istante riportava gravi lesioni personali per le quali veniva trasportato, a mezzo autoambulanza, al P.O. San Giovanni di Dio di
Frattamaggiore ove veniva diagnosticato “trauma cranico minore, ferita da taglio cranico, ferita lacero-contusa orecchio sinistro” e, da lì, veniva successivamente trasportato all'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dal quale veniva dimesso in data 18.5.2006 con postumi da valutare;
Pag. 3 a 15 - che dopo cure e terapie durate circa due anni subiva un intervento chirurgico in data 4.2.2011, quindi si sottoponeva a visita medico-legale che accertava postumi di natura permanente al 50%, oltre I.TT. di 150 gg. e I.T.P. di 150 gg.
Tanto premesso, chiese la condanna delle all'integrale Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti (danno biologico pari al 50%, ITT, ITP, danno morale) per € 691.639,58, oltre perdita della capacità lavorativa specifica, da liquidarsi in via equitativa, rimborso spese mediche documentate e spese processuali.
1.2 Si costituì eccependo l'improcedibilità della domanda Controparte_1
per carenza dei requisiti richiesti per la prodromica istanza di pagamento e, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto, contestando, nel merito, la fondatezza di ogni pretesa e la sua quantificazione.
1.3 Raccolto il libero interrogatorio dell'attore, successivamente rinnovato per chiarimenti in ordine alle circostanze del sinistro, acquisita documentazione (in seguito alle ordinanze di esibizione rese dal Tribunale: copia del verbale di intervento n. 5/72/2006 redatto dai Carabinieri di Casoria intervenuti in occasione dell'evento, cui parte attrice faceva riferimento nelle lettere di messa in mora senza, tuttavia, provvedere al suo deposito in giudizio;
copia degli atti del procedimento penale a carico di ignoti n. 541782/07, concluso con decreto di archiviazione;
copia delle schede redatte dalla centrale operativa 118 e dall'Ospedale San Giovanni Bosco di Frattamaggiore;
copia degli atti relativi al risarcimento dei danni riportati da trasportato sul veicolo Persona_4
condotto da nel sinistro di causa e liquidati dalla Parte_1 Controparte_2
quale compagnia assicurativa del motociclo) ed espletate la prova la testimoniale e la CTU, il Tribunale rigettò le domande attoree.
1.5. In sintesi, il Tribunale, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda e richiamati precedenti giurisprudenziali in punto di onere della prova, in ipotesi di azione nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada,
Pag. 4 a 15 esaminate le risultanze istruttorie, ritenne che l'attore non avesse assolto al proprio onere probatorio.
Il giudice di prime cure, in particolare, rilevò:
- che i militari intervenuti nel rapporto redatto non avevano fatto “nessun accenno ad un veicolo pirata coinvolto nella causazione del sinistro”;
- “che il signor , titolare della Nissan Micra, nel verbale di CP_3
spontanee dichiarazioni rese il 13 maggio 2006 alle ore 14:00 circa (ovvero a distanza di un'ora dal sinistro) ed allegato al rilievo dei Carabinieri, dichiara di non conoscere il motivo per cui il RR ed il (suo trasportato sul motociclo) Per_4
fossero andati a sbattere contro la parte posteriore della sua auto”;
- che nella documentazione sanitaria “non si rinviene nessun riferimento alla causazione del sinistro da parte di un veicolo pirata”;
- che il sinistro veniva ricondotto ad un veicolo pirata solo con il “verbale di s.i.t. rese dall'attore al Commissariato di P.S. S. Giovanni Barra in data 25 Parte_1
luglio 2006”, nonché con il verbale di sommarie informazioni rese anche dal padre del danneggiato, ; Persona_5
- che, dunque, “sussistono una serie di argomenti per sostenere l'inattendibilità e non credibilità dei testi escussi”, atteso che né nel referto di Pronto Soccorso del
13 maggio 2006 né nell'atto di ricovero presso l'Ospedale San Giovanni Bosco era indicato il coinvolgimento del veicolo pirata.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 2769/2020 è stata impugnata da
. Parte_1
2.1. Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante contesta l'intero impianto argomentativo del giudicante, ritenendolo viziato, a monte, da due macro-errori valutativi, relativamente al verbale dei Carabinieri e alla querela del danneggiato che, secondo l'appellante, hanno conseguentemente provocato lo sviluppo di un ragionamento motivazionale illogico, sfociato, a valle, nel ritenere inattendibili le dichiarazioni testimoniali e privi di valenza probatoria gli ulteriori elementi istruttori. Pag. 5 a 15
2.2. Costituitasi, ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza insistendo per il suo rigetto con conferma della decisione impugnata.
§.
3. La Corte, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c, all'udienza del 12.6.2025 ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando, anche alla luce dell'eccezione di parte appellata, che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
3.2. Quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ribadita dall'appellata, la questione deve ritenersi superata poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione (cfr. Cass.15.4.2019 n.10422).
3.3. Tanto precisato, in via preliminare, e passando, quindi, all'esame del merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.4. sostiene che il tribunale ha dato eccessivo rilievo al verbale Parte_1
redatto dai Carabinieri, in quanto sostiene che questi erano intervenuti solo successivamente al verificarsi dell'evento, pertanto, avevano effettuato la ricostruzione della dinamica del sinistro in termini meramente probabilistici e senza elementi oggettivi di supporto. Sostiene inoltre che, dal confronto con la scheda di intervento del 118, emergerebbe che l'orario di arrivo dei Carabinieri indicato nel verbale (13:15) sarebbe palesemente errato: il rapporto del 118 Pag. 6 a 15 dimostrerebbe, infatti, che l'autoambulanza era giunta sul posto alle 13:36 per poi trasportare i feriti in ospedale, dove sono giunti alle ore 14:00.
Secondo l'appellate, considerato che nella scheda del 118 non era indicata la presenza dei carabinieri e che essi stessi avevano dichiarato che, al loro arrivo,
i feriti già erano stati trasportati in ospedale, ne deriva che l'orario di intervento dei carabinieri indicato nel verbale, è palesemente errato, e che gli stessi sono realmente intervenuti sul luogo dell'evento almeno 40 minuti dopo il suo verificarsi (o comunque dopo le 13:36 riportato come orario di arrivo del 118)
Secondo l'appellante, quindi, il primo giudice, aveva dato eccessivo credito all'orario di arrivo dei carabinieri indicato nel verbale (13:15, cioè 15 minuti dopo l'evento), laddove essi in realtà, secondo l'appellante giunsero sul luogo del sinistro dopo 40 minuti, per cui essi non poterono indicare, nel loro rapporto, il riferimento all'autovettura pirata, ai familiari del danneggiato e ai testimoni escussi, perché ormai i feriti, i familiari e gli stessi testimoni erano andati via.
Quanto poi al verbale di sommarie informazioni rese dal danneggiato,
l'appellante lamenta che il tribunale le aveva ingiustificatamente qualificate come denuncia/querela, quando in realtà erano mere dichiarazioni rese dal danneggiato e dal padre, a distanza di due mesi dall'evento, nell'ambito di un procedimento penale a carico di ignoti, già aperto d'ufficio sin dalla trasmissione del referto di pronto soccorso all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Tale circostanza in fatto, se correttamente valutata, avrebbe consentito al giudicante di accertare che, in occasione dell'ingresso in ospedale, la dinamica dei fatti era stata ritualmente comunicata all'autorità sanitaria, con conseguente trasmissione del referto di pronto soccorso all'autorità di pubblica sicurezza;
quindi, le indagini, volte a identificare il responsabile del sinistro, partirono immediatamente, anche in assenza della querela dell'istante che, dunque, in alcun modo poteva avere inciso negativamente sulla possibilità di identificare il veicolo pirata. Pag. 7 a 15 Su tali premesse insiste nella propria prospettazione in fatto, Parte_1
chiedendo l'integrale accoglimento della domanda spiegata in primo grado nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Tali censure non sono condivisibili.
Va preliminarmente ricordato che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ. n. 35605/2021; Cass. civ. n. 18308/2015;
Cass. civ. n. 8809/2022; Cass. civ. n. 15367/2011).
In ipotesi di veicolo non identificato va altresì ricordato il principio secondo il quale “Il comportamento tenuto dagli asseriti danneggiati che agiscono nei confronti del Fondo può assumere rilevanza nel caso in cui si riscontrino incompletezze o omissioni in ordine alla dimostrazione dell'effettiva verificazione del sinistro, della riconducibilità delle lesioni al fatto allegato ovvero dell'impossibilità di identificare il veicolo investitore. Peraltro, l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati non esime il danneggiato, che agisca in giudizio, dal dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è risultato sconosciuto” (tra le tante, Cass. civ. n.
12304/2005; Cass. civ. n. 1860/1990).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha sottolineato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto il coinvolgimento e la responsabilità di un veicolo non identificato nella causazione del sinistro e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascrivere il sinistro, è conforme Pag. 8 a 15 alla ratio dell'art. 2697 c.c. e risponde alla finalità, perseguita dal legislatore, di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti, rimasti sconosciuti, sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati, nonché l'inasprimento dei premi assicurativi, quale conseguenza del proliferare di dette frodi.
Certamente tale onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni o all'indicazione di testimoni della cui presenza sul luogo dell'incidente si sia venuti a conoscenza anche successivamente.
Da quanto detto consegue che, nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca nei confronti del Fondo, non potrà il giudice non attribuirvi rilevanza nella valutazione della dimostrazione del fatto storico, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il FGVS, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore, senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Tanto ribadito, nel caso in esame, la prova rigorosa di cui si è detto sopra non è stata raggiunta: dal menzionato verbale, redatto dai Carabinieri in occasione dell'evento, si legge l'orario di intervento delle ore 13:10 e, sulla scorta dei rilievi e controlli planimetrici, la ricostruzione della dinamica risulta diversa da quella prospettata in citazione, in quanto l'evento viene attribuito alla stessa condotta di guida di che “perdeva il controllo della moto molto Parte_1
probabilmente per la forte velocità, e finiva la corsa sotto la parte posteriore lato sinistro del veicolo A” (Nissan Micra).
La censura dell'appellante in ordine all'erronea indicazione dell'orario di intervento dei Carabinieri, che sostiene essere in realtà giunti sul posto non dopo 15 minuti, come indicato nel verbale, ma dopo 40 minuti, è indimostrata. Pag. 9 a 15 Va rammentato, infatti, che il verbale dei Carabinieri, in relazione ai fatti da essi stessi compiuti o avvenuti alla loro diretta presenza e di cui abbiano avuto diretta percezione, ed in esso riportati, fa piena fede fino a querela di falso.
Sicché , non poteva limitarsi ad affermare, in via deduttiva, che i Parte_1
Carabinieri, diversamente da quanto essi avevano indicato nel verbale, erano arrivati 40 minuti dopo l'incidente, in relazione a quanto scritto nella scheda del 118, poiché, per inficiare la fede privilegiata del verbale, avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Parimenti, non è condivisibile, in quanto non supportata da riscontro probatorio, la ricostruzione dell'appellante in ordine alle sommarie informazioni, rese da lui stesso e dal proprio padre, nell'ambito del procedimento penale, aperto a carico di ignoti.
Sul punto, secondo , non può profilarsi alcuna responsabilità a suo carico, Pt_1
per omessa denuncia o dichiarazioni non tempestive, non avendo in alcun modo influenzato negativamente l'attività di indagine, che è stata avviata tempestivamente, proprio grazie alle informazioni fornite ai sanitari, nell'immediatezza del ricovero, i quali provvidero a notiziare prontamente l'autorità di pubblica sicurezza, consentendo l'avvio delle indagini.
Tale ricostruzione, tesa a dimostrare la diligenza impiegata dal danneggiato nel concorrere all'individuazione del responsabile, non trova idoneo supporto probatorio. Dalla documentazione depositata e, in particolare, dall'esame degli atti relativi al procedimento penale, emerge la comunicazione della notizia di reato ex art. 347 c.p.p. aperto a carico di ignoti, responsabili di omissione di soccorso e lesioni personali colpose. La predetta comunicazione è datata
29.7.2006 (quindi due mesi e mezzo dopo l'evento) e, alla stessa, sono allegate il referto del pronto soccorso e le sommarie informazioni raccolte dal danneggiato e dal padre. A differenza di quanto prospettato dal RR, non vi è alcun elemento che consenta di affermare che tale comunicazione sia scaturita
Pag. 10 a 15 dalle notizie che erano state fornite ai sanitari, dal danneggiato o dai suoi parenti, e alla trasmissione del referto di pronto soccorso.
Va quindi condivisa la perplessità espressa dal primo giudice in merito all'omessa presentazione di denuncia/querela da parte del danneggiato all'autorità (sanitaria o di pubblica sicurezza) nell'immediatezza del sinistro o, al più tardi, in occasione dei due accessi in ospedale, rilevando dunque sul punto, che il danneggiato non ha osservato un comportamento del tutto diligente nel consentire l'identificazione del colpevole, così lasciando sorgere inevitabili dubbi sulla ricostruzione della dinamica, riferendo della dinamica dell'evento, così come poi narrata in citazione, solo in sede di sommarie informazioni, due mesi più tardi.
In ogni caso, resta del tutto non chiarito il motivo per cui, in sede di sommarie informazioni, come detto, rese oltre due mesi dopo dall'incidente (e, quindi, dalla raccolta ipotetica di dati), il danneggiato non abbia comunque fornito alle forze dell'ordine il nome dei testimoni, in uno alla notitia criminis.
Quanto infine alla documentazione sanitaria, si rileva che, sia nel referto di pronto soccorso che nei successivi certificati sanitari, non vi è alcun riferimento alla dinamica dell'evento, né all'omissione di soccorso, circostanza che compare per la prima volta, come detto, nel verbale di sommarie informazioni rese dal
RR. Questi, dunque, ha omesso di dichiarare ai sanitari sia di essere rimasto vittima di un sinistro stradale ad opera di un veicolo ignoto che aveva altresì omesso di soccorrerlo, sia di fornire alle autorità (sanitarie e di polizia) gli elementi di cui disponeva, incluso l'indicazione del nominativo di testimoni, per consentire l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, ed in particolare il coinvolgimento del veicolo pirata, ed eventualmente l'identificazione dei responsabili.
Sul punto va altresì rilevato che il danneggiato, anche in sede di libero interrogatorio, non ha fornito alcun chiarimento in merito, limitandosi ad
Pag. 11 a 15 affermare di non sapere per quale motivo non aveva riferito il nominativo dei testi alla polizia.
Quanto poi alla valutazione della prova testimoniale, come già anticipato, dalla lettura del rapporto di incidente stradale, non risultano testimoni presenti sul luogo dell'evento; in particolare, non sono indicati i testimoni successivamente escussi in corso di causa ( e ), circostanza Testimone_1 Testimone_2
questa che lascia dubitare della loro effettiva presenza sul luogo, rilevato che, come già chiarito, i Carabinieri sono arrivati sul posto dopo 15 minuti dal verificarsi del sinistro, quindi quasi in contemporanea con l'autoambulanza che ha soccorso i feriti.
In particolare, appare inverosimile che i Carabinieri non abbiano rilevato la presenza del padre e dello zio ( ) del danneggiato, i quali, Testimone_1
l'uno in sede di sommarie informazioni, e l'altro in sede di prova testimoniale, hanno dichiarato di essere stati presenti sul posto e di aver visto l'incidente, confermando la dinamica descritta dall'attore, ma di essere andati via prima dell'intervento dei Carabinieri per seguire il ferito. Certamente è comprensibile che i parenti, se effettivamente presenti al sinistro, abbiano poi seguito il danneggiato al pronto soccorso, ma non si comprende, allora, se erano presenti sul posto, la ragione per cui essi non abbiano dato le proprie generalità ai
Carabinieri e non abbiano immediatamente riferito loro la dinamica del sinistro, al fine di consentire il repentino svolgimento delle indagini.
Quanto al contenuto delle dichiarazioni rese dai due testimoni escussi, Tes_1
e (entrambi escussi alla medesima udienza del
[...] Testimone_2
26.1.2017), oltre alle contraddizioni già evidenziate in primo grado circa la descrizione delle modalità di raggiungimento dell'ospedale (l'uno riferisce che vi erano giunti in auto l'altro salendo in autoambulanza), il tipo di auto utilizzata e la corsia da cui proveniva l'autovettura pirata (di destra o di sinistra), va evidenziato altresì che il testimone ha dichiarato di Testimone_2
essersi fermato sul luogo del sinistro anche dopo che le autoambulanze erano Pag. 12 a 15 andate via, lasciando i propri dati a una persona qualificatasi come parente del sig. ma di cui “non ricorda il nome”; orbene considerate le tempistiche Pt_1
riportate nel rapporto, anche a voler ritenere che i Carabinieri fossero arrivati nell'orario indicato da , dopo che le ambulanze erano andata via, è Parte_1
inverosimile che detto teste abbia fornito le proprie generalità ad un parente, piuttosto che ai Carabinieri e che tale parente non abbia poi a sua volta riferito ai Carabinieri che un testimone oculare dell'incidente gli aveva lasciato le sue generalità.
Parimenti poco credibile è la circostanza, riferita dal teste , del Tes_2
successivo arrivo di un gran numero di parenti del danneggiato sul posto, della cui presenza, anche in questo caso, non vi è traccia documentale.
Ulteriore contraddizione nella testimonianza resa dal è il punto in cui Tes_2
egli dichiara che, al momento dell'impatto, circolava a bordo della sua auto, sulla corsia di sinistra, circa 100 metri dietro il motoveicolo del danneggiato, mente , padre del danneggiato, in sede di sommarie Persona_5
informazioni, ha dichiarato che egli si trovava a bordo dell'autovettura del cognato ( ) e il motoveicolo viaggiava davanti a loro ed Testimone_1
ha precisato che la sua autovettura era nella corsia di Testimone_1
destra. Sicché risulta evidente il contrasto tra le deposizioni circa la posizione del motociclo del danneggiato sulla corsia destra o sinistra.
Inoltre, non è possibile trarre alcun riscontro alla dinamica del sinistro dallo stato dei veicoli, sia in ragione della mancanza di rilievi fotografici del motoveicolo su cui viaggiava il danneggiato, sia del veicolo stesso che non è stato conservato, ai fini di una valutazione tecnica di compatibilità tra i danni e la dinamica descritta dal danneggiato, dell'essere stato attinto da tergo dal veicolo pirata.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha rigettato la domanda proposta da
, ritenendo, sulla base dell'istruttoria espletata, non sufficientemente Parte_1
Pag. 13 a 15 provato il verificarsi del sinistro così come descritto in citazione, ossia che fosse imputabile alla condotta colposa del conducente del veicolo pirata.
Risulta condivisibile sia la valutazione della documentazione in atti, che quella di inattendibilità dei testi escussi, sia in base alle considerazioni del primo giudice che dalle ulteriori argomentazioni in questa sede espresse ad integrazione della motivazione del tribunale (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata anche sulla base di ragioni ulteriori o diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti (cfr. Cass. civ. n. 26098/2023;
Cass. Civ. n. 24738/2024; Cass. civ. n. 6533/2024).
In definitiva, non avendo l'appellante fornito, in sede di gravame, argomentazioni tali da scardinare la motivazione adotta dal Tribunale e le conclusioni dallo stesso raggiunte, l'appello va rigettato.
§.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle D.M. 147/22, tenuto conto del dichiarato valore indeterminabile della controversia e nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
Sussistono, altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2769/2020 del Parte_1
16.4.2020, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 13.078,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; Pag. 14 a 15 c) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 02.10.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 15 a 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. IV civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4255/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Pasquale Ottaviano ) e Paolo C.F._2
CO LL ), con i quali è elettivamente C.F._3
domiciliato in Napoli al Corso G. Garibaldi n. 62, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, nella qualità di impresa designata alla Controparte_1 P.IVA_1
gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Piezzi
( ), con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla C.F._4
Via San Tommaso d'Aquino n. 33, giusta procura alle liti in atti
APPELLATA
Conclusioni
Pag. 1 a 15 Per l'appellante: “Dichiarare la nullità della CTU espletata dall'Ing. e Per_1
disposta la totale rinnovazione delle indagini peritali espletate nel giudizio di 1° grado, con nomina di C.T.U. di accertata valenza professionale di fiducia dell'adita
Corte, riformare la impugnata sentenza per le motivazioni di cui sopra e, per
l'effetto: - disattendere le domande di accertamento formulate dagli attori e dai convenuti ad adiuvandum nel giudizio di 1° grado e le conseguenti declaratorie di condanna alla esecuzione delle opere di ripristino e di rilascio superfici ex art.
950 c.c.; - accertare le effettive consistenze dei lotti trasferiti ai condividenti in virtù e per effetto dei titoli di provenienza e degli elaborati catastali richiamati, delibando e valutando il contenuto delle riconvenzionali spiegate dagli appellanti
, come riportate alle pagg.
5-7 del presente atto di gravame , Parte_2
sulla base delle deduzioni articolate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di 1°grado; - emettere ogni altro provvedimento del caso;
- procedere ad un equo governo delle spese, anche per C.T.U., e delle competenze legali del doppio grado di giudizio.”.
Per l'appellata: “In via preliminare, rilevata la insussistenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. , e comunque ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. , rigettare
l'appello siccome inammissibile. In via principale, rigettare l'appello siccome improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso, rigettare la domanda formulata da controparte siccome infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite in favore della concludente. In linea gradata, dichiarare il concorso di colpa del sig.
nella causazione del danno, quantificando lo stesso in misura non inferiore Pt_1
al 50%, riducendo proporzionalmente il quantum debeatur e compensando tra le parti le spese di lite. In ogni caso, liquidare il danno secondo il giusto ed il provato, evitando duplicazioni di risarcimento e contenendo l'ammontare della condanna nei limiti del massimale minimo di legge vigente al momento di verificazione del fatto storico.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Pag. 2 a 15 §.
1. Con atto di citazione notificato in data 7.3.2014 , premesso di Parte_1
avere subito lesioni personali in seguito al sinistro stradale, verificatosi in data
13.5.2006 verso le ore 13:00 circa sulla Via Circumvallazione Esterna Napoli-
Caserta, ad opera di veicolo rimasto non identificato, convenne in giudizio
, quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada (di seguito solo ), al fine di sentirla condannare, previo accertamento di Controparte_1
responsabilità del conducente del veicolo non identificato, al risarcimento dei danni subiti.
A tal fine dedusse:
- che in data 13.5.2006 verso le ore 13:00 circa, si trovava alla guida del motoveicolo Piaggio Beverly tg. BX61228, di proprietà di , Persona_2
quando, giunto all'altezza di Via Capri, veniva improvvisamente tamponato violentemente da tergo da un'autovettura Fiat Punto;
- che per effetto del violento tamponamento perdeva il controllo del motociclo, cadendo al suolo, mentre il motociclo slittava per alcuni metri, terminando la propria corsa contro l'autovettura che lo precedeva, Nissan Micra tg. CP132XA, di proprietà di;
Persona_3
- che il conducente dell'auto Fiat Punto, responsabile del tamponamento, si dava velocemente alla fuga, omettendo ogni soccorso e senza che vi fosse la possibilità di rilevare il numero di targa dell'autovettura;
- che per effetto della caduta, l'istante riportava gravi lesioni personali per le quali veniva trasportato, a mezzo autoambulanza, al P.O. San Giovanni di Dio di
Frattamaggiore ove veniva diagnosticato “trauma cranico minore, ferita da taglio cranico, ferita lacero-contusa orecchio sinistro” e, da lì, veniva successivamente trasportato all'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dal quale veniva dimesso in data 18.5.2006 con postumi da valutare;
Pag. 3 a 15 - che dopo cure e terapie durate circa due anni subiva un intervento chirurgico in data 4.2.2011, quindi si sottoponeva a visita medico-legale che accertava postumi di natura permanente al 50%, oltre I.TT. di 150 gg. e I.T.P. di 150 gg.
Tanto premesso, chiese la condanna delle all'integrale Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti (danno biologico pari al 50%, ITT, ITP, danno morale) per € 691.639,58, oltre perdita della capacità lavorativa specifica, da liquidarsi in via equitativa, rimborso spese mediche documentate e spese processuali.
1.2 Si costituì eccependo l'improcedibilità della domanda Controparte_1
per carenza dei requisiti richiesti per la prodromica istanza di pagamento e, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto, contestando, nel merito, la fondatezza di ogni pretesa e la sua quantificazione.
1.3 Raccolto il libero interrogatorio dell'attore, successivamente rinnovato per chiarimenti in ordine alle circostanze del sinistro, acquisita documentazione (in seguito alle ordinanze di esibizione rese dal Tribunale: copia del verbale di intervento n. 5/72/2006 redatto dai Carabinieri di Casoria intervenuti in occasione dell'evento, cui parte attrice faceva riferimento nelle lettere di messa in mora senza, tuttavia, provvedere al suo deposito in giudizio;
copia degli atti del procedimento penale a carico di ignoti n. 541782/07, concluso con decreto di archiviazione;
copia delle schede redatte dalla centrale operativa 118 e dall'Ospedale San Giovanni Bosco di Frattamaggiore;
copia degli atti relativi al risarcimento dei danni riportati da trasportato sul veicolo Persona_4
condotto da nel sinistro di causa e liquidati dalla Parte_1 Controparte_2
quale compagnia assicurativa del motociclo) ed espletate la prova la testimoniale e la CTU, il Tribunale rigettò le domande attoree.
1.5. In sintesi, il Tribunale, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda e richiamati precedenti giurisprudenziali in punto di onere della prova, in ipotesi di azione nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada,
Pag. 4 a 15 esaminate le risultanze istruttorie, ritenne che l'attore non avesse assolto al proprio onere probatorio.
Il giudice di prime cure, in particolare, rilevò:
- che i militari intervenuti nel rapporto redatto non avevano fatto “nessun accenno ad un veicolo pirata coinvolto nella causazione del sinistro”;
- “che il signor , titolare della Nissan Micra, nel verbale di CP_3
spontanee dichiarazioni rese il 13 maggio 2006 alle ore 14:00 circa (ovvero a distanza di un'ora dal sinistro) ed allegato al rilievo dei Carabinieri, dichiara di non conoscere il motivo per cui il RR ed il (suo trasportato sul motociclo) Per_4
fossero andati a sbattere contro la parte posteriore della sua auto”;
- che nella documentazione sanitaria “non si rinviene nessun riferimento alla causazione del sinistro da parte di un veicolo pirata”;
- che il sinistro veniva ricondotto ad un veicolo pirata solo con il “verbale di s.i.t. rese dall'attore al Commissariato di P.S. S. Giovanni Barra in data 25 Parte_1
luglio 2006”, nonché con il verbale di sommarie informazioni rese anche dal padre del danneggiato, ; Persona_5
- che, dunque, “sussistono una serie di argomenti per sostenere l'inattendibilità e non credibilità dei testi escussi”, atteso che né nel referto di Pronto Soccorso del
13 maggio 2006 né nell'atto di ricovero presso l'Ospedale San Giovanni Bosco era indicato il coinvolgimento del veicolo pirata.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 2769/2020 è stata impugnata da
. Parte_1
2.1. Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante contesta l'intero impianto argomentativo del giudicante, ritenendolo viziato, a monte, da due macro-errori valutativi, relativamente al verbale dei Carabinieri e alla querela del danneggiato che, secondo l'appellante, hanno conseguentemente provocato lo sviluppo di un ragionamento motivazionale illogico, sfociato, a valle, nel ritenere inattendibili le dichiarazioni testimoniali e privi di valenza probatoria gli ulteriori elementi istruttori. Pag. 5 a 15
2.2. Costituitasi, ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza insistendo per il suo rigetto con conferma della decisione impugnata.
§.
3. La Corte, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c, all'udienza del 12.6.2025 ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando, anche alla luce dell'eccezione di parte appellata, che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
3.2. Quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ribadita dall'appellata, la questione deve ritenersi superata poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione (cfr. Cass.15.4.2019 n.10422).
3.3. Tanto precisato, in via preliminare, e passando, quindi, all'esame del merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.4. sostiene che il tribunale ha dato eccessivo rilievo al verbale Parte_1
redatto dai Carabinieri, in quanto sostiene che questi erano intervenuti solo successivamente al verificarsi dell'evento, pertanto, avevano effettuato la ricostruzione della dinamica del sinistro in termini meramente probabilistici e senza elementi oggettivi di supporto. Sostiene inoltre che, dal confronto con la scheda di intervento del 118, emergerebbe che l'orario di arrivo dei Carabinieri indicato nel verbale (13:15) sarebbe palesemente errato: il rapporto del 118 Pag. 6 a 15 dimostrerebbe, infatti, che l'autoambulanza era giunta sul posto alle 13:36 per poi trasportare i feriti in ospedale, dove sono giunti alle ore 14:00.
Secondo l'appellate, considerato che nella scheda del 118 non era indicata la presenza dei carabinieri e che essi stessi avevano dichiarato che, al loro arrivo,
i feriti già erano stati trasportati in ospedale, ne deriva che l'orario di intervento dei carabinieri indicato nel verbale, è palesemente errato, e che gli stessi sono realmente intervenuti sul luogo dell'evento almeno 40 minuti dopo il suo verificarsi (o comunque dopo le 13:36 riportato come orario di arrivo del 118)
Secondo l'appellante, quindi, il primo giudice, aveva dato eccessivo credito all'orario di arrivo dei carabinieri indicato nel verbale (13:15, cioè 15 minuti dopo l'evento), laddove essi in realtà, secondo l'appellante giunsero sul luogo del sinistro dopo 40 minuti, per cui essi non poterono indicare, nel loro rapporto, il riferimento all'autovettura pirata, ai familiari del danneggiato e ai testimoni escussi, perché ormai i feriti, i familiari e gli stessi testimoni erano andati via.
Quanto poi al verbale di sommarie informazioni rese dal danneggiato,
l'appellante lamenta che il tribunale le aveva ingiustificatamente qualificate come denuncia/querela, quando in realtà erano mere dichiarazioni rese dal danneggiato e dal padre, a distanza di due mesi dall'evento, nell'ambito di un procedimento penale a carico di ignoti, già aperto d'ufficio sin dalla trasmissione del referto di pronto soccorso all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Tale circostanza in fatto, se correttamente valutata, avrebbe consentito al giudicante di accertare che, in occasione dell'ingresso in ospedale, la dinamica dei fatti era stata ritualmente comunicata all'autorità sanitaria, con conseguente trasmissione del referto di pronto soccorso all'autorità di pubblica sicurezza;
quindi, le indagini, volte a identificare il responsabile del sinistro, partirono immediatamente, anche in assenza della querela dell'istante che, dunque, in alcun modo poteva avere inciso negativamente sulla possibilità di identificare il veicolo pirata. Pag. 7 a 15 Su tali premesse insiste nella propria prospettazione in fatto, Parte_1
chiedendo l'integrale accoglimento della domanda spiegata in primo grado nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Tali censure non sono condivisibili.
Va preliminarmente ricordato che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ. n. 35605/2021; Cass. civ. n. 18308/2015;
Cass. civ. n. 8809/2022; Cass. civ. n. 15367/2011).
In ipotesi di veicolo non identificato va altresì ricordato il principio secondo il quale “Il comportamento tenuto dagli asseriti danneggiati che agiscono nei confronti del Fondo può assumere rilevanza nel caso in cui si riscontrino incompletezze o omissioni in ordine alla dimostrazione dell'effettiva verificazione del sinistro, della riconducibilità delle lesioni al fatto allegato ovvero dell'impossibilità di identificare il veicolo investitore. Peraltro, l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati non esime il danneggiato, che agisca in giudizio, dal dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è risultato sconosciuto” (tra le tante, Cass. civ. n.
12304/2005; Cass. civ. n. 1860/1990).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha sottolineato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto il coinvolgimento e la responsabilità di un veicolo non identificato nella causazione del sinistro e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascrivere il sinistro, è conforme Pag. 8 a 15 alla ratio dell'art. 2697 c.c. e risponde alla finalità, perseguita dal legislatore, di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti, rimasti sconosciuti, sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati, nonché l'inasprimento dei premi assicurativi, quale conseguenza del proliferare di dette frodi.
Certamente tale onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni o all'indicazione di testimoni della cui presenza sul luogo dell'incidente si sia venuti a conoscenza anche successivamente.
Da quanto detto consegue che, nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca nei confronti del Fondo, non potrà il giudice non attribuirvi rilevanza nella valutazione della dimostrazione del fatto storico, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il FGVS, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore, senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Tanto ribadito, nel caso in esame, la prova rigorosa di cui si è detto sopra non è stata raggiunta: dal menzionato verbale, redatto dai Carabinieri in occasione dell'evento, si legge l'orario di intervento delle ore 13:10 e, sulla scorta dei rilievi e controlli planimetrici, la ricostruzione della dinamica risulta diversa da quella prospettata in citazione, in quanto l'evento viene attribuito alla stessa condotta di guida di che “perdeva il controllo della moto molto Parte_1
probabilmente per la forte velocità, e finiva la corsa sotto la parte posteriore lato sinistro del veicolo A” (Nissan Micra).
La censura dell'appellante in ordine all'erronea indicazione dell'orario di intervento dei Carabinieri, che sostiene essere in realtà giunti sul posto non dopo 15 minuti, come indicato nel verbale, ma dopo 40 minuti, è indimostrata. Pag. 9 a 15 Va rammentato, infatti, che il verbale dei Carabinieri, in relazione ai fatti da essi stessi compiuti o avvenuti alla loro diretta presenza e di cui abbiano avuto diretta percezione, ed in esso riportati, fa piena fede fino a querela di falso.
Sicché , non poteva limitarsi ad affermare, in via deduttiva, che i Parte_1
Carabinieri, diversamente da quanto essi avevano indicato nel verbale, erano arrivati 40 minuti dopo l'incidente, in relazione a quanto scritto nella scheda del 118, poiché, per inficiare la fede privilegiata del verbale, avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Parimenti, non è condivisibile, in quanto non supportata da riscontro probatorio, la ricostruzione dell'appellante in ordine alle sommarie informazioni, rese da lui stesso e dal proprio padre, nell'ambito del procedimento penale, aperto a carico di ignoti.
Sul punto, secondo , non può profilarsi alcuna responsabilità a suo carico, Pt_1
per omessa denuncia o dichiarazioni non tempestive, non avendo in alcun modo influenzato negativamente l'attività di indagine, che è stata avviata tempestivamente, proprio grazie alle informazioni fornite ai sanitari, nell'immediatezza del ricovero, i quali provvidero a notiziare prontamente l'autorità di pubblica sicurezza, consentendo l'avvio delle indagini.
Tale ricostruzione, tesa a dimostrare la diligenza impiegata dal danneggiato nel concorrere all'individuazione del responsabile, non trova idoneo supporto probatorio. Dalla documentazione depositata e, in particolare, dall'esame degli atti relativi al procedimento penale, emerge la comunicazione della notizia di reato ex art. 347 c.p.p. aperto a carico di ignoti, responsabili di omissione di soccorso e lesioni personali colpose. La predetta comunicazione è datata
29.7.2006 (quindi due mesi e mezzo dopo l'evento) e, alla stessa, sono allegate il referto del pronto soccorso e le sommarie informazioni raccolte dal danneggiato e dal padre. A differenza di quanto prospettato dal RR, non vi è alcun elemento che consenta di affermare che tale comunicazione sia scaturita
Pag. 10 a 15 dalle notizie che erano state fornite ai sanitari, dal danneggiato o dai suoi parenti, e alla trasmissione del referto di pronto soccorso.
Va quindi condivisa la perplessità espressa dal primo giudice in merito all'omessa presentazione di denuncia/querela da parte del danneggiato all'autorità (sanitaria o di pubblica sicurezza) nell'immediatezza del sinistro o, al più tardi, in occasione dei due accessi in ospedale, rilevando dunque sul punto, che il danneggiato non ha osservato un comportamento del tutto diligente nel consentire l'identificazione del colpevole, così lasciando sorgere inevitabili dubbi sulla ricostruzione della dinamica, riferendo della dinamica dell'evento, così come poi narrata in citazione, solo in sede di sommarie informazioni, due mesi più tardi.
In ogni caso, resta del tutto non chiarito il motivo per cui, in sede di sommarie informazioni, come detto, rese oltre due mesi dopo dall'incidente (e, quindi, dalla raccolta ipotetica di dati), il danneggiato non abbia comunque fornito alle forze dell'ordine il nome dei testimoni, in uno alla notitia criminis.
Quanto infine alla documentazione sanitaria, si rileva che, sia nel referto di pronto soccorso che nei successivi certificati sanitari, non vi è alcun riferimento alla dinamica dell'evento, né all'omissione di soccorso, circostanza che compare per la prima volta, come detto, nel verbale di sommarie informazioni rese dal
RR. Questi, dunque, ha omesso di dichiarare ai sanitari sia di essere rimasto vittima di un sinistro stradale ad opera di un veicolo ignoto che aveva altresì omesso di soccorrerlo, sia di fornire alle autorità (sanitarie e di polizia) gli elementi di cui disponeva, incluso l'indicazione del nominativo di testimoni, per consentire l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, ed in particolare il coinvolgimento del veicolo pirata, ed eventualmente l'identificazione dei responsabili.
Sul punto va altresì rilevato che il danneggiato, anche in sede di libero interrogatorio, non ha fornito alcun chiarimento in merito, limitandosi ad
Pag. 11 a 15 affermare di non sapere per quale motivo non aveva riferito il nominativo dei testi alla polizia.
Quanto poi alla valutazione della prova testimoniale, come già anticipato, dalla lettura del rapporto di incidente stradale, non risultano testimoni presenti sul luogo dell'evento; in particolare, non sono indicati i testimoni successivamente escussi in corso di causa ( e ), circostanza Testimone_1 Testimone_2
questa che lascia dubitare della loro effettiva presenza sul luogo, rilevato che, come già chiarito, i Carabinieri sono arrivati sul posto dopo 15 minuti dal verificarsi del sinistro, quindi quasi in contemporanea con l'autoambulanza che ha soccorso i feriti.
In particolare, appare inverosimile che i Carabinieri non abbiano rilevato la presenza del padre e dello zio ( ) del danneggiato, i quali, Testimone_1
l'uno in sede di sommarie informazioni, e l'altro in sede di prova testimoniale, hanno dichiarato di essere stati presenti sul posto e di aver visto l'incidente, confermando la dinamica descritta dall'attore, ma di essere andati via prima dell'intervento dei Carabinieri per seguire il ferito. Certamente è comprensibile che i parenti, se effettivamente presenti al sinistro, abbiano poi seguito il danneggiato al pronto soccorso, ma non si comprende, allora, se erano presenti sul posto, la ragione per cui essi non abbiano dato le proprie generalità ai
Carabinieri e non abbiano immediatamente riferito loro la dinamica del sinistro, al fine di consentire il repentino svolgimento delle indagini.
Quanto al contenuto delle dichiarazioni rese dai due testimoni escussi, Tes_1
e (entrambi escussi alla medesima udienza del
[...] Testimone_2
26.1.2017), oltre alle contraddizioni già evidenziate in primo grado circa la descrizione delle modalità di raggiungimento dell'ospedale (l'uno riferisce che vi erano giunti in auto l'altro salendo in autoambulanza), il tipo di auto utilizzata e la corsia da cui proveniva l'autovettura pirata (di destra o di sinistra), va evidenziato altresì che il testimone ha dichiarato di Testimone_2
essersi fermato sul luogo del sinistro anche dopo che le autoambulanze erano Pag. 12 a 15 andate via, lasciando i propri dati a una persona qualificatasi come parente del sig. ma di cui “non ricorda il nome”; orbene considerate le tempistiche Pt_1
riportate nel rapporto, anche a voler ritenere che i Carabinieri fossero arrivati nell'orario indicato da , dopo che le ambulanze erano andata via, è Parte_1
inverosimile che detto teste abbia fornito le proprie generalità ad un parente, piuttosto che ai Carabinieri e che tale parente non abbia poi a sua volta riferito ai Carabinieri che un testimone oculare dell'incidente gli aveva lasciato le sue generalità.
Parimenti poco credibile è la circostanza, riferita dal teste , del Tes_2
successivo arrivo di un gran numero di parenti del danneggiato sul posto, della cui presenza, anche in questo caso, non vi è traccia documentale.
Ulteriore contraddizione nella testimonianza resa dal è il punto in cui Tes_2
egli dichiara che, al momento dell'impatto, circolava a bordo della sua auto, sulla corsia di sinistra, circa 100 metri dietro il motoveicolo del danneggiato, mente , padre del danneggiato, in sede di sommarie Persona_5
informazioni, ha dichiarato che egli si trovava a bordo dell'autovettura del cognato ( ) e il motoveicolo viaggiava davanti a loro ed Testimone_1
ha precisato che la sua autovettura era nella corsia di Testimone_1
destra. Sicché risulta evidente il contrasto tra le deposizioni circa la posizione del motociclo del danneggiato sulla corsia destra o sinistra.
Inoltre, non è possibile trarre alcun riscontro alla dinamica del sinistro dallo stato dei veicoli, sia in ragione della mancanza di rilievi fotografici del motoveicolo su cui viaggiava il danneggiato, sia del veicolo stesso che non è stato conservato, ai fini di una valutazione tecnica di compatibilità tra i danni e la dinamica descritta dal danneggiato, dell'essere stato attinto da tergo dal veicolo pirata.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha rigettato la domanda proposta da
, ritenendo, sulla base dell'istruttoria espletata, non sufficientemente Parte_1
Pag. 13 a 15 provato il verificarsi del sinistro così come descritto in citazione, ossia che fosse imputabile alla condotta colposa del conducente del veicolo pirata.
Risulta condivisibile sia la valutazione della documentazione in atti, che quella di inattendibilità dei testi escussi, sia in base alle considerazioni del primo giudice che dalle ulteriori argomentazioni in questa sede espresse ad integrazione della motivazione del tribunale (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata anche sulla base di ragioni ulteriori o diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti (cfr. Cass. civ. n. 26098/2023;
Cass. Civ. n. 24738/2024; Cass. civ. n. 6533/2024).
In definitiva, non avendo l'appellante fornito, in sede di gravame, argomentazioni tali da scardinare la motivazione adotta dal Tribunale e le conclusioni dallo stesso raggiunte, l'appello va rigettato.
§.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle D.M. 147/22, tenuto conto del dichiarato valore indeterminabile della controversia e nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
Sussistono, altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2769/2020 del Parte_1
16.4.2020, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 13.078,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; Pag. 14 a 15 c) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 02.10.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 15 a 15