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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11451/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa RA IA Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/10/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...]2 cittadina: italiana Cod. Fiscale: C.F._1 residente in [...]nr. 15, Arluno (MI) con gli Avvocati Alessandra Alfieri e Luca Aliprandi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...]ù) il 06/12/2000 cittadino: peruviano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...], Arluno nr. 15 (VA) con gli Avvocati Alessandra Alfieri e Luca Aliprandi presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] Pt_2
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 17/10/2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la separazione e la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati nel matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Pt_2 presso la madre nella propria residenza sita in Arluno (MI), via Papa Giovanni XXIII n. 15;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé un fine settimana ogni quindici giorni (fine settimana alterni) Pt_2 dall'uscita dall'asilo del venerdì alle ore 19.00 della domenica sera, nonché, nella settimana in cui non Pt_2 trascorrerà il week end con il padre e laddove gli impegni lavorativi del medesimo lo consentissero, anche un pomeriggio di un giorno infrasettimanale, indicativamente il venerdì e con pernottamento presso il padre.
Tutte le condizioni relative al presente punto potranno in ogni caso essere modificate previo accordo tra le parti.
3) Durante le festività natalizie, trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente, tra loro anno per anno, il Pt_2 giorno del 24 o del 25 dicembre, nonché, alternativamente di anno in anno, il periodo dal 26 al 31/12 o dall'1 al 6 gennaio;
tutto ciò in ogni caso salvo ogni diverso accordo tra i genitori.
Le vacanze di carnevale e quelle di Pasqua saranno trascorse da ciascun genitore con la figlia alternativamente anno per anno ed ogni anno la figlia trascorrerà il periodo delle vacanze di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso le vacanze di carnevale e ciò, in ogni caso, comunque salvo ogni diverso accordo tra essi genitori.
I genitori trascorreranno inoltre con la figlia secondo il criterio dell'alternanza e, comunque salvo diverso accordo tra Pe loro, gli eventuali ponti (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, mbrogio, etc.). Per_1
Durante le vacanze estive, il Signor potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche consecutive, da CP_1 concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno e ciò, in ogni caso, compatibilmente con le inderogabili esigenze lavorative dei genitori;
4) il Signor verserà alla signora , a titolo di mantenimento mensile della minore, la somma di € 200,00 CP_1 Pt_1
(duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima decorrenza della rivalutazione ad ottobre
2025.
L'importo del contributo potrà essere oggetto di riconsiderazione in relazione all'eventuale variazione del reddito delle parti.
Le parti convengono che le spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia , come previste nelle Pt_2
Linee guida del Tribunale di Milano, verranno suddivise nella misura del 50% da ciascun genitore.
5) I ricorrenti danno fin d'ora il proprio assenso per il rilascio e il rinnovo, per sè stessi e per la minore, dei documenti di viaggio validi per l'espatrio.
*** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3Nulla sulle spese di procedura
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa RA IA Cosmai