Articolo 13 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482
Articolo 12Articolo 14
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4 gennaio 2000
Art. 13. 1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princi'pi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni pi· favorevoli per le minoranze linguistiche.
Entrata in vigore il 4 gennaio 2000
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