Art. 13. 1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princi'pi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni pi· favorevoli per le minoranze linguistiche.
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4 gennaio 2000
4 gennaio 2000
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 14/07/2009, n. 1290Provvedimento: N. 06209/1994 REG.RIC. N. 01290/2009 REG.SEN. N. 06209/1994 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6209 del 1994, proposto da: IG NI, IG US, IG IO AR e OG MA, quali eredi di IG OL, rappresentati e difesi dagli avv.ti NI Li Causi e Giovanni Monforte e domiciliati per legge presso la Segreteria del Tribunale; contro il Comune di Messina, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tigano, con domicilio di legge presso la Segreteria del Tribunale; l'Istituto …Leggi di più...
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