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16 settembre 2003
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1 giugno 2012
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12 dicembre 2017
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24 dicembre 2021
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Art. 71. (( (ex art. 60 eecc - art. 41 Codice 2003)
(Diritti ed obblighi degli operatori) ))
(( 1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' dei servizi in tutta l'Unione. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorita' ai sensi degli articoli 72, 73 e 79.
2. Fatto salvo l'articolo 21, le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, societa' consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.
3. I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.
(Diritti ed obblighi degli operatori) ))
(( 1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' dei servizi in tutta l'Unione. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorita' ai sensi degli articoli 72, 73 e 79.
2. Fatto salvo l'articolo 21, le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, societa' consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.
3. I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.
Commentari • 16
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