1994, n. 598 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla
lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ".
2. All' articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 , le parole: "allo 0,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 2 per cento".