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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15106 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. DEGAETANO NICOLA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del Controparte_2
interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26/5/2025, parte
ricorrente concludeva come da note scritte, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente, va ribadita la contumacia del resistente, citato e non costituitosi nel presente procedimento.
Tanto premesso, a seguito della emissione, in data 24 giugno 2024, della sentenza non definitiva n. 3636/2024, con la quale è stata pro- nunciata la separazione personale tra le parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Va, a questo punto, esaminata la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Invero, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte con- trarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della sepa- razione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causa- lità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fat- to se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto
- 2 -
delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Supre- ma Corte di Cassazione che « in tema di separazione personale dei co- niugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessa- rio accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella deter- minazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contra- rio ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da en- trambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pro- nunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, la ricorrente ha ricondotto il deterioramento dell'unione coniugale ai comportamenti violenti del marito che si sarebbe sottratto ai doveri di collaborazione e assistenza morale e materiale e avrebbe denigrato e umiliato la ricorrente.
La medesima ha riferito, altresì, di avere sempre vissuto nel timore che qualsiasi cosa facesse potesse scatenate l'ira del marito.
Ora, nel caso in esame, la ricorrente, pur imputando l'origine della crisi del rapporto coniugale ai comportamenti del resistente, non ha fornito prova di tali circostanze, non avendo articolato prove sul
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punto o prodotto dodumentazione idonea a corroborare i propri as- sunti.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito non appare meritevole di accoglimento.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di manteni- mento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze
(ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli ele- menti fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di in- cidere sulle condizioni economiche delle parti (cf. Cassazione civile sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi du- rante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a dispo- sizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione compara-
- 4 -
tiva dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al mo- mento della separazione.
Nel caso in esame, durante il matrimonio, la ricorrente ha precisato di avere lavorato solo due anni quando la famiglia si trovava in
Germania.
La stessa ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha riferito di non avere alcun reddito e di essere aiutata da un figlio, precisando che anche il marito non lavora e percepisce il reddito di cittadinan- za, pari a circa 900 euro mensili (cfr. verbale di udienza del 21 marzo
2023).
Per tutto quanto esposto, tenuto conto della disparità di situazioni economiche tra i coniugi, della durata del matrimonio (celebrato nel
1986), dell'età della ricorrente (60 anni) e della presumibile difficoltà della medesima ad inserirsi nel mondo del lavoro, va posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussisten- ti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, sentito il procuratore di parte ricorren- te, nella contumacia di : Controparte_1
• rigetta la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente;
- 5 -
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di parte ricorrente la somma mensile di euro 250,00 a tito- lo di contributo per il mantenimento della stessa, da corrispon- dere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., con decorrenza dal mese succes- sivo alla pubblicazione della sentenza;
• lascia a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente giudizio;
Così deciso in Palermo, il 29 maggio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15106 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. DEGAETANO NICOLA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del Controparte_2
interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26/5/2025, parte
ricorrente concludeva come da note scritte, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente, va ribadita la contumacia del resistente, citato e non costituitosi nel presente procedimento.
Tanto premesso, a seguito della emissione, in data 24 giugno 2024, della sentenza non definitiva n. 3636/2024, con la quale è stata pro- nunciata la separazione personale tra le parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Va, a questo punto, esaminata la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Invero, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte con- trarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della sepa- razione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causa- lità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fat- to se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto
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delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Supre- ma Corte di Cassazione che « in tema di separazione personale dei co- niugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessa- rio accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella deter- minazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contra- rio ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da en- trambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pro- nunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, la ricorrente ha ricondotto il deterioramento dell'unione coniugale ai comportamenti violenti del marito che si sarebbe sottratto ai doveri di collaborazione e assistenza morale e materiale e avrebbe denigrato e umiliato la ricorrente.
La medesima ha riferito, altresì, di avere sempre vissuto nel timore che qualsiasi cosa facesse potesse scatenate l'ira del marito.
Ora, nel caso in esame, la ricorrente, pur imputando l'origine della crisi del rapporto coniugale ai comportamenti del resistente, non ha fornito prova di tali circostanze, non avendo articolato prove sul
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punto o prodotto dodumentazione idonea a corroborare i propri as- sunti.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito non appare meritevole di accoglimento.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di manteni- mento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze
(ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli ele- menti fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di in- cidere sulle condizioni economiche delle parti (cf. Cassazione civile sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi du- rante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a dispo- sizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione compara-
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tiva dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al mo- mento della separazione.
Nel caso in esame, durante il matrimonio, la ricorrente ha precisato di avere lavorato solo due anni quando la famiglia si trovava in
Germania.
La stessa ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha riferito di non avere alcun reddito e di essere aiutata da un figlio, precisando che anche il marito non lavora e percepisce il reddito di cittadinan- za, pari a circa 900 euro mensili (cfr. verbale di udienza del 21 marzo
2023).
Per tutto quanto esposto, tenuto conto della disparità di situazioni economiche tra i coniugi, della durata del matrimonio (celebrato nel
1986), dell'età della ricorrente (60 anni) e della presumibile difficoltà della medesima ad inserirsi nel mondo del lavoro, va posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussisten- ti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, sentito il procuratore di parte ricorren- te, nella contumacia di : Controparte_1
• rigetta la richiesta di addebito formulata da parte ricorrente;
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• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di parte ricorrente la somma mensile di euro 250,00 a tito- lo di contributo per il mantenimento della stessa, da corrispon- dere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., con decorrenza dal mese succes- sivo alla pubblicazione della sentenza;
• lascia a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente giudizio;
Così deciso in Palermo, il 29 maggio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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