Sentenza 15 novembre 1989
Massime • 1
In tema d'IRPEF a carico dell'imprenditore agrario, i versamenti effettuati per contributi agricoli unificati (C.a.U.) devono ritenersi deducibili dall'imponibile, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, considerando che i medesimi contributi agricoli sono riconducibili nella categoria dei contributi previdenziali ed assistenziali, o comunque degli oneri gravanti sui redditi di immobili (rispettivamente, lett. D e b della citata norma) e che, inoltre, non incidono sulla Determinazione del reddito fondiario, in entrambe le componenti del reddito dominicale e del reddito agrario, posto che la loro detrazione non è contemplata ne' in Sede di formazione delle tariffe di estimo catastale, ne' in Sede di successivo aggiornamento di esse (non potendo, in particolare, essere equiparati ai "compensi per lavoro manuale"). ( V 3516/89, mass n 463502; ( V 4879/88, mass n 459701).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/11/1989, n. 4863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4863 |
| Data del deposito : | 15 novembre 1989 |
Testo completo
In tema d'IRPEF a carico dell'imprenditore agrario, i versamenti effettuati per contributi agricoli unificati (C.a.U.) devono ritenersi deducibili dall'imponibile, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, considerando che i medesimi contributi agricoli sono riconducibili nella categoria dei contributi previdenziali ed assistenziali, o comunque degli oneri gravanti sui redditi di immobili (rispettivamente, lett. D e b della citata norma) e che, inoltre, non incidono sulla Determinazione del reddito fondiario, in entrambe le componenti del reddito dominicale e del reddito agrario, posto che la loro detrazione non è contemplata ne' in Sede di formazione delle tariffe di estimo catastale, ne' in Sede di successivo aggiornamento di esse (non potendo, in particolare, essere equiparati ai "compensi per lavoro manuale"). ( V 3516/89, mass n 463502; ( V 4879/88, mass n 459701).*