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16 settembre 2003
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1 giugno 2012
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24 dicembre 2021
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28 aprile 2024
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Art. 80.
(Ex art. 69 eecc - art. 46 Codice 2003)
(Obbligo di trasparenza)
1. L'Autorita' puo' imporre, ai sensi dell'articolo 79, obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione o all'accesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonche' termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino l'accesso a ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti.
2. Quando un'impresa e' assoggettata a obblighi di non discriminazione, l'Autorita' puo' esigere che tale impresa pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorita', con provvedimento motivato, puo' imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.
3. L'Autorita' puo' precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalita' di pubblicazione delle medesime.
4. .
(Ex art. 69 eecc - art. 46 Codice 2003)
(Obbligo di trasparenza)
1. L'Autorita' puo' imporre, ai sensi dell'articolo 79, obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione o all'accesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonche' termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino l'accesso a ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti.
2. Quando un'impresa e' assoggettata a obblighi di non discriminazione, l'Autorita' puo' esigere che tale impresa pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorita', con provvedimento motivato, puo' imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.
3. L'Autorita' puo' precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalita' di pubblicazione delle medesime.
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Commentari • 21
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