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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 4977/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(cod. fisc. ) con sede in Copreno di Lentante Sul Seveso Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Emilio A. Nespoli
- ATTRICE -
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Marco Radina
- CONVENUTO
Avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione conclusioni delle parti :
per parte attrice:
NEL MERITO:
- Accertato il contenuto offensivo e diffamatorio dei post pubblicati dal Sig.
[...]
e comunque che la condotta del Sig. er cui è causa costituisce fatto Controparte_1 CP_1 illecito ex art. 2043 c.c., condannare il predetto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla che si quantificano in € 25.000,00.= o l'altra Parte_3 diversa somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
- Respingere la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal Sig. CP_1
IN OGNI CASO:
- Con vittoria delle spese di lite, oltre rimb. spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito cosi' giudicare:
In via principale: rigettare integralmente le domande attoree, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa nonché, stante la palese insussistenza della domanda, nonché avendo riguardo alla condotta di controparte, si chiede la condanna dell'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In via subordinata: rideterminare la misura del risarcimento dovuto, avendo come riferimento le tabelle stilate dall'Osservatorio per la giustizia civile tribunale Milano, parametrando il quantum alla diffamazione di tenue gravità, o a quanto ritenuto di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, IVA e CPA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
, quale azienda che opera nel settore del commercio di beni d'arredamento , sia in CP_2 forma tradizionale che tramite internet, ha convenuto il sig. allegando che nel mese di CP_1 agosto 2022 il convenuto acquistava un divano ed una libreria, merce che veniva consegnata nella mattinata del
5.12.2022 come da verbale di consegna;
lL'11.12.2022 (e dunque 6 giorni dopo la consegna) il Sig. inviava un'email a nella quale affermava di aver CP_1 Parte_3
Pag. 2 di 8 rilevato un graffio sul pavimento del pianerottolo del proprio piano causato dai montatori di in occasione della consegna della merce Interveniva quindi una corrispondenza fra il Sig. Pt_1
nella quale la società evidenziava come nulla fosse stato segnalato nel verbale di CP_1 Pt_1 consegna e comunque come non fosse stata inviata nessuna comunicazione nelle 24 ore successive alla consegna
, all'esito di tali risposte dell'azienda, faceva sapere che non avrebbe fatto buona CP_3 pubblicità del marchio e dell'assistenza ricevuta e, a far data dal 13.12.2022, postava Pt_1 sulle pagine Facebook ed Instagram di una serie di commenti dal contenuto falso, Parte_3 offensivo e diffamatorio per Il medesimo commento veniva altresì pubblicato su Pt_1
Trustpilot
In particolare la recensione- secondo parte attrice, veniva postata per ben 74 volte (per la precisione: 15 post su Facebook, 58 su Instagram e 1 su Trustpilot)
Il 16.12.2022 pubblicava la propria risposta alla recensione del Sig. scritta su Parte_3 CP_1
Trustpilot del 13.12.2022 ed il Sig aggiornava la recensione del 13.12.2022 aggiungendo CP_1 dettagli inventati in ordine al fatto che lo stesso avrebbe provato ad avvisare Parte_3 dell'asserito danneggiamento al pavimento il giorno successivo alla consegna
Sulla base di tali comportamenti del sig. , ed alla luce della documentazione allegata CP_1 riportante il contenuto delle recensioni, parte attrice ha ritenuto lesa la propria reputazione commerciale e chiesto un risarcimento pari ad euro 25.000,00, determinato equitativamente dal giudice anche sulla base dei criteri forniti dalle tabelle milanesi.
Si è costituito il contestando in primis lo svolgimento degli accadimenti riportato CP_1 dall'attrice ( ed allegando un serie di atti intimidatori a suo dire subiti e per cui aveva sporto denuncia , apparentemente riconducibili alla vicenda in esame). In particolare contestava la ripetitività dei post ( per 74 volte stando all'attrice) giacchè gli stessi post erano ogni volta immediatamente cancellati da -che aveva il controllo dei propri siti facebook ed Pt_1 instagram- ; rilevava inoltre che gli stessi post non erano più presenti a parte uno su Trustpilot.
In ogni caso sosteneva la verità , continenza e l'interesse pubblico dei post ( interesse dei consumatori a conoscere le modalità operative e commerciali di Pt_1
Infine eccepiva l'assoluta indeterminatezza – ed assenza di prova – del danno e del nesso causale lamentato da e chiedeva dunque il rigetto della domanda. Pt_1
Nel corso del giudizio veniva formulata dal giudice proposta transattiva con la previsione di una somma e la rimozione di un post ancora presente e le parti successivamente revocavano l'iniziale adesione rappresentando il convenuto che pendeva querela di per i fatti in Pt_1 questione.
Quindi il giudice, non ammesse le prove, rimetteva la causa in decisione.
Pag. 3 di 8
2.I principi giurisprudenziali in materia.
Si premette che
“…In tema di diffamazione (a mezzo stampa), la veridicità dei fatti riportati, la pertinenza della notizia e la continenza di questa costituiscono canoni comparativi che il giudice del merito deve utilizzare per svolgere l'accertamento intorno alla sussistenza del diritto di cronaca e di critica e, dunque, intorno alla liceità o meno dell'espressione giornalistica utilizzata. Tuttavia, non ogni inesattezza conferisce di per sé stessa carattere diffamatorio all'articolo giornalistico, essendo pur sempre necessario che il giudice accerti se la discrasia tra realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbiano effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione. Costituisce questo un giudizio di merito che, se motivato in modo congruo e logico, resta immune da censure in sede di legittimità (Cassazione civile sez. III 19 novembre
2010 n. 23468 conforme a Cass. 18 ottobre 2005, n. 20140).
Con riferimento poi alla reputazione commerciale ed alla possibile lesione ad opera delle cosiddette “recensioni “ ormai largamente invalse , nella prassi, sui siti internet:
Sussiste un interesse pubblico derivante dal fatto che si parla di un esercizio commerciale aperto al pubblico. Il linguaggio, figurato e gergale, nonché i toni, aspri e polemici, utilizzati dall'agente sono funzionali alla critica perseguita, senza trasmodare nella immotivata aggressione ad hominem. Il requisito della continenza non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo del quale occorre tenere conto anche alla luce del contesto complessivo e del profilo soggettivo del dichiarante». Cass.sez.V penale sent,n,.3148 del 23.1. 19
I sintesi la giurisprudenza della Suprema corte , sia civile che penale , è ferma nell'affermare che , fermo restando il limite della verità, in materia di reputazione commerciale la legge non vieta le critiche aspre purchè non sfocino in giudizi gratuiti sull'altrui moralità e professionalità trasmodando in valutazioni personali che nulla hanno a che fare con il servizio reso.
“La propalazione dei giudizi negativi sulle merci esitate da un'impresa concorrente può, eventualmente, concretare l'illecito di carattere civile di cui all'art. 2598 c.c., n. 2) (ove ne ricorrano i presupposti, sui quali non compete al giudice penale pronunciarsi), ma certamente non si traduce in una lesione della reputazione altrui, ove rimanga assente – come nel caso di specie – qualsiasi commento che investa l'onestà e la correttezza del concorrente”.
Pag. 4 di 8 Quanto alla prova del danno , anch'essa a carico del danneggiato in uno al nesso causale secondo le regole generali ex art 2043 c.c., sempre la Cassazione ha in linea generale affermato :
“nella diffamazione (a mezzo stampa), il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non é “in re ipsa”, ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici” (Cassazione Civile, sezione III, n. 24474/2014).
In particolare anche di recente questo Tribunale ha avuto modo di ribadire che:
"il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa",dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 4005 del
18.2.2020; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 8861 del 31.3.2021;
Cass., Sez. 3, Ord. n. 31537 del 6.12.2018 e Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 7594 del
28.3.2018; cfr., altresì, Cass., Sez. 2, Ord. n. 28742 del 9.11.2018, che, pur se relativa alla categoria del "danno esistenziale", ribadisce l'inesistenza del danno "in re ipsa" nell'ambito dei pregiudizi non patrimoniali).Né la circostanza che - in tesi - sia stato leso un diritto inviolabile della persona permette di ottenere il risarcimento ove assente specifica allegazione del pregiudizio e ciò pure in relazione alla categoria del "danno morale" (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Ord. n. 29206 del 12.11.2019 e
Cass., Sez. 3, Sent. n. 11269 del 10.5.2018)
Così Tribunale Monza sent. n.231 del 1.2.2023 est.GR ..
Con particolare riferimento poi al danno alla reputazione ( nel caso di specie da illegittima levata del protesto) la Corte ha avuto modo di precisare, sin da tempi risalenti che anche in tal caso competa sempre al danneggiato dimostrare di aver subito perdite economiche ben determinate, al fine di poter ottenere il relativo risarcimento. Difatti il verificarsi del danno economico non è conseguenza automatica dell'illegittimo protesto quest'ultimo integrando soltanto il pericolo di un danno mentre competerà alla vittima provare di avere subito concretamente un pregiudizio., tale
Pag. 5 di 8 dimostrazione potendo poi avvenire – sempre secondo l'orientamento della Cassazione
– anche per mezzo di presunzioni. ( Cfr Cass n.4881 del 2001, di recente Cass. , sez.1, ord n.4334 del 20.2.2020 su presupposto che trattasi comunque di danno conseguenza)
E così “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. Cassazione civile, sez. III, 10 Luglio 2023, n. 19551. Pres. Travaglino. ”. CP_4
----000----
Ciò premesso la domanda non può essere accolta.
3. La ricostruzione dei fatti e le ragioni della decisione.
Si trascrive il contenuto del primo post ripetutamente pubblicato su Instagram,. Facebook e pubblicato una sola volta su Trustpilot:
“…servizio di assistenza clienti molto presuntuoso. Durante la consegna mi è stato rigato il pavimento in marmo del pianerottolo che non potevo vedere sino all'uscita.. e segnalare con una mail se non nei giorni successivi. L'amministrazione non ne vuole sapere e nonostante abbiano un'assicurazione non si è minimante messa in discussione per trovare bonariamente un accordo, Per nulla professionali vergognoso sconsiglio per costi prodotti materiali ma soprattutto l'assistenza!..”
Si ritiene in primo luogo , alla luce dei criteri delineati dalla giurisprudenza e di cui sopra, tenuto conto del diritto legittimo alla critica commerciale , dell'interesse pubblico alla stessa e della liceità di espressioni anche colorite purchè non gratuite, che il contenuto in sé del messaggio non trasbordi i limiti della continenza .
Il giudizio critico negativo è infatti diretto ad un servizio ben specifico , quello dell'assistenza, e non rivela intenti denigratori e gratuiti diretti alla persona dell'imprenditore.
Quanto al limite della verità , travalicato secondo parte attrice con particolare riferimento al secondo post su Trustpilot ( ed alle specifiche circostanze addotte quanto ai contatti immediati , dopo la consegna , con personale di , anche in tal caso il limite appare Pt_1 rispettato.
Posta infatti la regola secondo cui non ogni discrasia tra affermazione e verità può ritenersi dannosa , e pur ammesse alcune incongruenze circa i tempi della denuncia ( peraltro non
Pag. 6 di 8 acclarate con certezza) la circostanza dei lamentati danni al pavimento, la contestazione dei vizi nei sei giorni, il mancato accoglimento dell'azienda e la mancata consegna di alcuni pezzi non differisce – sommariamente- dalla realtà documentata in atti (vedi verbale di consegna con segnalazione di anomalie e colli mancanti e le mail tra le parti scambiate in quei giorni)
Né l'iniziativa del convenuto appare deliberatamente mirata a screditare l'imprenditore con una narrazione “inventata” . Mentre è poi vero che il termine di 24 ore per la denuncia di vizi appare vessatorio.
Infine a voler valutare le modalità di pubblicazione delle recensioni - e pacifico che tra le parti si sia instaurato in clima di reciproca animosità contrassegnata anche da denunce penali - non
è contestata la ripetuta pubblicazione sui siti Instagram e Facebook..
Tuttavia ad avviso di chi scrive appare verosimile la ricostruzione offerta dal convenuto nel senso che ciò avveniva ogni qual volta il post veniva cancellato dall'azienda.
Di ciò si ha riscontro del resto nell'assenza di post su Instagram e facebook e nella permanenza di un solo post su Trustpilot, l'unico sito di cui non aveva il controllo ( Pt_1 circostanza non contestata)
Di qui la considerazione che anche il comportamento di abbia concorso ad accentuare Pt_1
l'insistenza del convento , mentre sotto un profilo di oggettiva lesività resterebbe comunque esclusa la simultanea compresenza di tutti i messaggi in rete.
In conclusione , alla luce di tutte le precedenti considerazioni non si ritiene che le condotte del convenuto assumano i caratteri della oggettiva lesività alla reputazione commerciale dell'azienda attrice.
Solo ad abundantiam si osserva dunque che anche la seconda sequenza in materia di responsabilità aquiliana – e cioè l'esistenza di un danno legato causalmente alla condotta – è rimasta priva di prova in giudizio ma ancor prima di specifica allegazione.
Si limita infatti ad affermare : Pt_1
” Non si devo poi considerare i danni d'immagine e patrimoniali subiti da : chi legge Parte_3 una recensione negativa può essere portato a non fare un acquisto presso l'azienda, con conseguente diminuzione delle vendite e dei profitti.
Sul punto si consideri che l'importo richiesto è una percentuale piccolissima del fatturato di : il fatturato dell'anno 2022 è stato di circa € 12.000.000,00.= (doc. 3) per cui la Parte_3 somma indicata è solo l'0,2%, che una più che ragionevole riduzione del fatturato derivante da quanto posto in essere dal Sig. .” CP_1
Nessuna prova, o richiesta di prova è invero offerta circa specifici danni effettivamente subiti , diminuzione di fatturato o di prospettive di sviluppo aziendale: il danno è effettivamente solo presunto.
Si osserva di più – sotto il profilo soggettivo della qualità di autore e vittima - che a fronte di
Pag. 7 di 8 un'azienda con un fatturato di vaste proporzioni ( quale stessa rivendica) la Pt_1 pubblicazione per un limitato spazio temporale di un post negativo su tre siti internet appare francamente circostanza preventivabile da parte di chi esercita attività commerciale, come emerge dalla lettura del suo stesso documento 11 in cui altri ne appaiono di egual fatta ).
Infine sotto questo profilo è significativo che non abbia formulato- tra le conclusioni – la Pt_1 richiesta di condanna alla rimozione dell'unico post rimasto ( ovvero alla rettifica).
In definitiva anche ammessa una potenzialità lesiva della condotta del non si ritiene poi CP_1 in alcun modo dimostrata la realizzazione del danno conseguenza.
Anche sotto tale profilo pertanto la domanda non può trovare accoglimento in difetto di prova degli elementi costituitivi della fattispecie portata in giudizio e patre attrice va condannata alle spese di lite che si liquidano in dispositivo per tre fasi di giudizio e su valori medi.
Nulla in punto domanda ex art 96 c.cp non sussistendone i presupposti .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
,
- rigetta integralmente la domanda giudiziale per le considerazioni di cui in parte motiva
- condanna a rifondere al sig. le spese di lite pari ad Parte_3 Controparte_1 euro 3500,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 6.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 4977/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(cod. fisc. ) con sede in Copreno di Lentante Sul Seveso Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Emilio A. Nespoli
- ATTRICE -
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Marco Radina
- CONVENUTO
Avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione conclusioni delle parti :
per parte attrice:
NEL MERITO:
- Accertato il contenuto offensivo e diffamatorio dei post pubblicati dal Sig.
[...]
e comunque che la condotta del Sig. er cui è causa costituisce fatto Controparte_1 CP_1 illecito ex art. 2043 c.c., condannare il predetto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla che si quantificano in € 25.000,00.= o l'altra Parte_3 diversa somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
- Respingere la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal Sig. CP_1
IN OGNI CASO:
- Con vittoria delle spese di lite, oltre rimb. spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito cosi' giudicare:
In via principale: rigettare integralmente le domande attoree, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa nonché, stante la palese insussistenza della domanda, nonché avendo riguardo alla condotta di controparte, si chiede la condanna dell'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In via subordinata: rideterminare la misura del risarcimento dovuto, avendo come riferimento le tabelle stilate dall'Osservatorio per la giustizia civile tribunale Milano, parametrando il quantum alla diffamazione di tenue gravità, o a quanto ritenuto di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, IVA e CPA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
, quale azienda che opera nel settore del commercio di beni d'arredamento , sia in CP_2 forma tradizionale che tramite internet, ha convenuto il sig. allegando che nel mese di CP_1 agosto 2022 il convenuto acquistava un divano ed una libreria, merce che veniva consegnata nella mattinata del
5.12.2022 come da verbale di consegna;
lL'11.12.2022 (e dunque 6 giorni dopo la consegna) il Sig. inviava un'email a nella quale affermava di aver CP_1 Parte_3
Pag. 2 di 8 rilevato un graffio sul pavimento del pianerottolo del proprio piano causato dai montatori di in occasione della consegna della merce Interveniva quindi una corrispondenza fra il Sig. Pt_1
nella quale la società evidenziava come nulla fosse stato segnalato nel verbale di CP_1 Pt_1 consegna e comunque come non fosse stata inviata nessuna comunicazione nelle 24 ore successive alla consegna
, all'esito di tali risposte dell'azienda, faceva sapere che non avrebbe fatto buona CP_3 pubblicità del marchio e dell'assistenza ricevuta e, a far data dal 13.12.2022, postava Pt_1 sulle pagine Facebook ed Instagram di una serie di commenti dal contenuto falso, Parte_3 offensivo e diffamatorio per Il medesimo commento veniva altresì pubblicato su Pt_1
Trustpilot
In particolare la recensione- secondo parte attrice, veniva postata per ben 74 volte (per la precisione: 15 post su Facebook, 58 su Instagram e 1 su Trustpilot)
Il 16.12.2022 pubblicava la propria risposta alla recensione del Sig. scritta su Parte_3 CP_1
Trustpilot del 13.12.2022 ed il Sig aggiornava la recensione del 13.12.2022 aggiungendo CP_1 dettagli inventati in ordine al fatto che lo stesso avrebbe provato ad avvisare Parte_3 dell'asserito danneggiamento al pavimento il giorno successivo alla consegna
Sulla base di tali comportamenti del sig. , ed alla luce della documentazione allegata CP_1 riportante il contenuto delle recensioni, parte attrice ha ritenuto lesa la propria reputazione commerciale e chiesto un risarcimento pari ad euro 25.000,00, determinato equitativamente dal giudice anche sulla base dei criteri forniti dalle tabelle milanesi.
Si è costituito il contestando in primis lo svolgimento degli accadimenti riportato CP_1 dall'attrice ( ed allegando un serie di atti intimidatori a suo dire subiti e per cui aveva sporto denuncia , apparentemente riconducibili alla vicenda in esame). In particolare contestava la ripetitività dei post ( per 74 volte stando all'attrice) giacchè gli stessi post erano ogni volta immediatamente cancellati da -che aveva il controllo dei propri siti facebook ed Pt_1 instagram- ; rilevava inoltre che gli stessi post non erano più presenti a parte uno su Trustpilot.
In ogni caso sosteneva la verità , continenza e l'interesse pubblico dei post ( interesse dei consumatori a conoscere le modalità operative e commerciali di Pt_1
Infine eccepiva l'assoluta indeterminatezza – ed assenza di prova – del danno e del nesso causale lamentato da e chiedeva dunque il rigetto della domanda. Pt_1
Nel corso del giudizio veniva formulata dal giudice proposta transattiva con la previsione di una somma e la rimozione di un post ancora presente e le parti successivamente revocavano l'iniziale adesione rappresentando il convenuto che pendeva querela di per i fatti in Pt_1 questione.
Quindi il giudice, non ammesse le prove, rimetteva la causa in decisione.
Pag. 3 di 8
2.I principi giurisprudenziali in materia.
Si premette che
“…In tema di diffamazione (a mezzo stampa), la veridicità dei fatti riportati, la pertinenza della notizia e la continenza di questa costituiscono canoni comparativi che il giudice del merito deve utilizzare per svolgere l'accertamento intorno alla sussistenza del diritto di cronaca e di critica e, dunque, intorno alla liceità o meno dell'espressione giornalistica utilizzata. Tuttavia, non ogni inesattezza conferisce di per sé stessa carattere diffamatorio all'articolo giornalistico, essendo pur sempre necessario che il giudice accerti se la discrasia tra realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbiano effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione. Costituisce questo un giudizio di merito che, se motivato in modo congruo e logico, resta immune da censure in sede di legittimità (Cassazione civile sez. III 19 novembre
2010 n. 23468 conforme a Cass. 18 ottobre 2005, n. 20140).
Con riferimento poi alla reputazione commerciale ed alla possibile lesione ad opera delle cosiddette “recensioni “ ormai largamente invalse , nella prassi, sui siti internet:
Sussiste un interesse pubblico derivante dal fatto che si parla di un esercizio commerciale aperto al pubblico. Il linguaggio, figurato e gergale, nonché i toni, aspri e polemici, utilizzati dall'agente sono funzionali alla critica perseguita, senza trasmodare nella immotivata aggressione ad hominem. Il requisito della continenza non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo del quale occorre tenere conto anche alla luce del contesto complessivo e del profilo soggettivo del dichiarante». Cass.sez.V penale sent,n,.3148 del 23.1. 19
I sintesi la giurisprudenza della Suprema corte , sia civile che penale , è ferma nell'affermare che , fermo restando il limite della verità, in materia di reputazione commerciale la legge non vieta le critiche aspre purchè non sfocino in giudizi gratuiti sull'altrui moralità e professionalità trasmodando in valutazioni personali che nulla hanno a che fare con il servizio reso.
“La propalazione dei giudizi negativi sulle merci esitate da un'impresa concorrente può, eventualmente, concretare l'illecito di carattere civile di cui all'art. 2598 c.c., n. 2) (ove ne ricorrano i presupposti, sui quali non compete al giudice penale pronunciarsi), ma certamente non si traduce in una lesione della reputazione altrui, ove rimanga assente – come nel caso di specie – qualsiasi commento che investa l'onestà e la correttezza del concorrente”.
Pag. 4 di 8 Quanto alla prova del danno , anch'essa a carico del danneggiato in uno al nesso causale secondo le regole generali ex art 2043 c.c., sempre la Cassazione ha in linea generale affermato :
“nella diffamazione (a mezzo stampa), il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non é “in re ipsa”, ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici” (Cassazione Civile, sezione III, n. 24474/2014).
In particolare anche di recente questo Tribunale ha avuto modo di ribadire che:
"il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa",dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 4005 del
18.2.2020; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 8861 del 31.3.2021;
Cass., Sez. 3, Ord. n. 31537 del 6.12.2018 e Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 7594 del
28.3.2018; cfr., altresì, Cass., Sez. 2, Ord. n. 28742 del 9.11.2018, che, pur se relativa alla categoria del "danno esistenziale", ribadisce l'inesistenza del danno "in re ipsa" nell'ambito dei pregiudizi non patrimoniali).Né la circostanza che - in tesi - sia stato leso un diritto inviolabile della persona permette di ottenere il risarcimento ove assente specifica allegazione del pregiudizio e ciò pure in relazione alla categoria del "danno morale" (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Ord. n. 29206 del 12.11.2019 e
Cass., Sez. 3, Sent. n. 11269 del 10.5.2018)
Così Tribunale Monza sent. n.231 del 1.2.2023 est.GR ..
Con particolare riferimento poi al danno alla reputazione ( nel caso di specie da illegittima levata del protesto) la Corte ha avuto modo di precisare, sin da tempi risalenti che anche in tal caso competa sempre al danneggiato dimostrare di aver subito perdite economiche ben determinate, al fine di poter ottenere il relativo risarcimento. Difatti il verificarsi del danno economico non è conseguenza automatica dell'illegittimo protesto quest'ultimo integrando soltanto il pericolo di un danno mentre competerà alla vittima provare di avere subito concretamente un pregiudizio., tale
Pag. 5 di 8 dimostrazione potendo poi avvenire – sempre secondo l'orientamento della Cassazione
– anche per mezzo di presunzioni. ( Cfr Cass n.4881 del 2001, di recente Cass. , sez.1, ord n.4334 del 20.2.2020 su presupposto che trattasi comunque di danno conseguenza)
E così “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. Cassazione civile, sez. III, 10 Luglio 2023, n. 19551. Pres. Travaglino. ”. CP_4
----000----
Ciò premesso la domanda non può essere accolta.
3. La ricostruzione dei fatti e le ragioni della decisione.
Si trascrive il contenuto del primo post ripetutamente pubblicato su Instagram,. Facebook e pubblicato una sola volta su Trustpilot:
“…servizio di assistenza clienti molto presuntuoso. Durante la consegna mi è stato rigato il pavimento in marmo del pianerottolo che non potevo vedere sino all'uscita.. e segnalare con una mail se non nei giorni successivi. L'amministrazione non ne vuole sapere e nonostante abbiano un'assicurazione non si è minimante messa in discussione per trovare bonariamente un accordo, Per nulla professionali vergognoso sconsiglio per costi prodotti materiali ma soprattutto l'assistenza!..”
Si ritiene in primo luogo , alla luce dei criteri delineati dalla giurisprudenza e di cui sopra, tenuto conto del diritto legittimo alla critica commerciale , dell'interesse pubblico alla stessa e della liceità di espressioni anche colorite purchè non gratuite, che il contenuto in sé del messaggio non trasbordi i limiti della continenza .
Il giudizio critico negativo è infatti diretto ad un servizio ben specifico , quello dell'assistenza, e non rivela intenti denigratori e gratuiti diretti alla persona dell'imprenditore.
Quanto al limite della verità , travalicato secondo parte attrice con particolare riferimento al secondo post su Trustpilot ( ed alle specifiche circostanze addotte quanto ai contatti immediati , dopo la consegna , con personale di , anche in tal caso il limite appare Pt_1 rispettato.
Posta infatti la regola secondo cui non ogni discrasia tra affermazione e verità può ritenersi dannosa , e pur ammesse alcune incongruenze circa i tempi della denuncia ( peraltro non
Pag. 6 di 8 acclarate con certezza) la circostanza dei lamentati danni al pavimento, la contestazione dei vizi nei sei giorni, il mancato accoglimento dell'azienda e la mancata consegna di alcuni pezzi non differisce – sommariamente- dalla realtà documentata in atti (vedi verbale di consegna con segnalazione di anomalie e colli mancanti e le mail tra le parti scambiate in quei giorni)
Né l'iniziativa del convenuto appare deliberatamente mirata a screditare l'imprenditore con una narrazione “inventata” . Mentre è poi vero che il termine di 24 ore per la denuncia di vizi appare vessatorio.
Infine a voler valutare le modalità di pubblicazione delle recensioni - e pacifico che tra le parti si sia instaurato in clima di reciproca animosità contrassegnata anche da denunce penali - non
è contestata la ripetuta pubblicazione sui siti Instagram e Facebook..
Tuttavia ad avviso di chi scrive appare verosimile la ricostruzione offerta dal convenuto nel senso che ciò avveniva ogni qual volta il post veniva cancellato dall'azienda.
Di ciò si ha riscontro del resto nell'assenza di post su Instagram e facebook e nella permanenza di un solo post su Trustpilot, l'unico sito di cui non aveva il controllo ( Pt_1 circostanza non contestata)
Di qui la considerazione che anche il comportamento di abbia concorso ad accentuare Pt_1
l'insistenza del convento , mentre sotto un profilo di oggettiva lesività resterebbe comunque esclusa la simultanea compresenza di tutti i messaggi in rete.
In conclusione , alla luce di tutte le precedenti considerazioni non si ritiene che le condotte del convenuto assumano i caratteri della oggettiva lesività alla reputazione commerciale dell'azienda attrice.
Solo ad abundantiam si osserva dunque che anche la seconda sequenza in materia di responsabilità aquiliana – e cioè l'esistenza di un danno legato causalmente alla condotta – è rimasta priva di prova in giudizio ma ancor prima di specifica allegazione.
Si limita infatti ad affermare : Pt_1
” Non si devo poi considerare i danni d'immagine e patrimoniali subiti da : chi legge Parte_3 una recensione negativa può essere portato a non fare un acquisto presso l'azienda, con conseguente diminuzione delle vendite e dei profitti.
Sul punto si consideri che l'importo richiesto è una percentuale piccolissima del fatturato di : il fatturato dell'anno 2022 è stato di circa € 12.000.000,00.= (doc. 3) per cui la Parte_3 somma indicata è solo l'0,2%, che una più che ragionevole riduzione del fatturato derivante da quanto posto in essere dal Sig. .” CP_1
Nessuna prova, o richiesta di prova è invero offerta circa specifici danni effettivamente subiti , diminuzione di fatturato o di prospettive di sviluppo aziendale: il danno è effettivamente solo presunto.
Si osserva di più – sotto il profilo soggettivo della qualità di autore e vittima - che a fronte di
Pag. 7 di 8 un'azienda con un fatturato di vaste proporzioni ( quale stessa rivendica) la Pt_1 pubblicazione per un limitato spazio temporale di un post negativo su tre siti internet appare francamente circostanza preventivabile da parte di chi esercita attività commerciale, come emerge dalla lettura del suo stesso documento 11 in cui altri ne appaiono di egual fatta ).
Infine sotto questo profilo è significativo che non abbia formulato- tra le conclusioni – la Pt_1 richiesta di condanna alla rimozione dell'unico post rimasto ( ovvero alla rettifica).
In definitiva anche ammessa una potenzialità lesiva della condotta del non si ritiene poi CP_1 in alcun modo dimostrata la realizzazione del danno conseguenza.
Anche sotto tale profilo pertanto la domanda non può trovare accoglimento in difetto di prova degli elementi costituitivi della fattispecie portata in giudizio e patre attrice va condannata alle spese di lite che si liquidano in dispositivo per tre fasi di giudizio e su valori medi.
Nulla in punto domanda ex art 96 c.cp non sussistendone i presupposti .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
,
- rigetta integralmente la domanda giudiziale per le considerazioni di cui in parte motiva
- condanna a rifondere al sig. le spese di lite pari ad Parte_3 Controparte_1 euro 3500,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 6.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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