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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1255 del R.G.A.C. dell'anno 2019, ritenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(nato a [...] l'[...]), rappresentato e Parte_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Corrado presso il cui studio, in Salerno alla via M. Vernieri n. 34, è elettivamente domiciliato
- Attore -
E
(c.f. e p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa – in virtù di procura in atti – dagli avv.ti Francesco Marino e Claudia, con i quali è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Nizza 146, presso la Funzione Affari Legali dell'
[...]
CP_2
1
[...] - Convenuta
-
E
Controparte_3
, in persona del dott. Giuseppe Longo, giusta delibera n.
[...]
192 del 2 aprile 2019, n. q. di , rappresentata e Controparte_4
difesa dall'avv. prof. Roberto Bocchini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Salvo, in Salerno alla Via L. Guercio n. 16
- Convenuta
-
E
, in persona del l.r.p.t., non costituito Controparte_5
Convenuto Contumace –
E
in persona del l.r.p.t., non costituito Controparte_6
Convenuto Contumace -
OGGETTO: risarcimento danni riflessi da responsabilità medica.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale le parti convenute, indicate in epigrafe, per vedere accolte le
2 seguenti conclusioni: “DICHIARARE TENUTI e CONDANNARE, i Convenuti, in solido o come per legge, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento in favore del
signor di ogni danno riflesso morale ed esistenziale conseguenti alle lesioni Parte_2
gravissime patite dalla madre nella somma prudentemente quantificata di € Per_1
30.000,00 ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a partire dal mese di settembre 2010, nella misura di legge sulle somme
rivalutate. DICHIARARE TENUTI e CONDANNARE, i Convenuti, in solido o come per legge, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento del compenso professionale e spese del presente giudizio oltre rimborso forfettario ed oneri di legge, da liquidarsi in favore del
sottoscritto procuratore Avv. Angela Corrado per dichiarata antistatarietà”.
Il a sostegno della domanda proposta, esponeva di essere figlio di Pt_1 Per_1
la quale, in ragione di una condotta censurabile del personale sanitario dei presidi
[...]
ospedalieri di Salerno, di RA ER, di Mercato CP_3 CP_6 CP_4 [...]
e di Sarno, subiva gravi danni alla salute, che ne comportavano la CP_7 CP_5
amputazione di una gamba a seguito di una grave infezione contratta nei predetti presidi ospedalieri presso cui era stata ricoverata e curata per una frattura.
Rilevava che la conveniva le tre strutture ospedaliere innanzi al Tribunale Per_1
di Salerno per essere risarcita dei gravi danni patiti. Svolta la CTU, il Giudicante formulava una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che veniva accettata soltanto dalla Società che garantiva per i danni a terzi l' CP_8 Controparte_3
Contr
mentre l' non vi aderiva e quindi il giudizio proseguiva nei
[...]
confronti del medesimo ente.
Affermava l'attore che, in conseguenza dell'evento occorso alla propria madre, aveva subìto un danno riflesso morale ed esistenziale;
rappresentava che egli aveva, sin dall'inizio dell'aggravarsi della malattia a carico della madre, prestato continuativa assistenza alla stessa, rendendosi necessari specifici permessi dal lavoro, in particolare il permesso legge 104 Inps, come si evince dalla documentazione prodotta, riducendo in
3 maniera significativa la qualità della propria vita personale, essendo stato costretto a grandi sacrifici personali incidenti, progressivamente, sulla serenità del proprio nucleo familiare, privandolo del tempo libero e incidendo profondamente sul proprio stato d'animo, a tal punto da ricorrere a cure mediche, come da documentazione prodotta.
Con comparsa depositata in data 11.4.2019, si costituiva in giudizio l'
[...]
eccependo la nullità dell'atto di citazione, Controparte_3
l'improcedibilità della domanda, la prescrizione del diritto vantato e, nel merito, la infondatezza della pretesa avanzata dal di cui chiedeva il rigetto. Pt_1
Con comparsa depositata in data 2.5.2019, si costituiva, altresì, l' , CP_2
contestando sia l'an che il quantum della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice.
Il e il , pur ritualmente Controparte_6 Controparte_5
evocati in giudizio, non comparivano e non si costituivano e, alla prima udienza del
7.5.2019, ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudicante, preliminarmente, onerava parte attrice di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
l'attore ottemperava rendendo procedibile la domanda.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il giudicante istruiva la causa documentalmente e mediante escussione di un testimone. Dopo una serie di rinvii e mutato il giudice, la causa veniva, infine, ritenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.12.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente ricostruiti i fatti processuali salienti, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata, in quanto ivi sono sufficientemente precisati tanto il
petitum che la causa petendi, di guisa che i convenuti sono stati posti in condizione di difendersi.
Parimenti infondata è, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'
[...]
convenuta. Dopo un lungo calvario, il danno patito dalla sig.ra a CP_3 Pt_3
4 causa della malpractice medica dei sanitari delle strutture convenute si è definitamente cristallizzato il 24.5.2016, allorquando, a cagione della cronicizzazione della grave infezione, la medesima fu sottoposta ad un intervento di amputazione della coscia. Con tale evento finale (l'amputazione), la è divenuta un soggetto macroleso che Pt_3
necessita di assistenza continua per impossibilità di deambulare autonomamente. Da tale data, quindi, l'attore poteva far valere il diritto al risarcimento dei danni riflessi che rivendica in questa sede. Ebbene, il ha indirizzato una lettera di messa in mora nei Pt_1
confronti delle strutture convenute in data 8.6.2017 e le ha convenute in questo giudizio notificando l'atto di citazione nel 2019, per cui il termine quinquennale di prescrizione non è maturato.
Passando al merito, per quanto concerne la legittimazione passiva di tutte le strutture convenute, lo scrivente Tribunale la ritiene sussistente sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza n. 2012/2020 del Tribunale di Salerno, che ha definito la causa risarcitoria intentata dalla nei confronti degli odierni convenuti. Pt_3
E' notorio il principio giurisprudenziale secondo il quale, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (in tal senso ex pluribus Cass., Ordinanza
n. 2947 del 01/02/2023). Ebbene, ancorchè l'attore non abbia dato prova formale che la sentenza n. 2012/2020 sia passata in giudicato, la scrivente può considerarla come prova atipica unitamente alla CMU svolta durante il relativo giudizio.
5 In particolare, in aggiunta alla parte motivazionale in cui si è descritto il decorso clinico dell' che da una semplice frattura ha contratto un'infezione che ha Pt_3
determinato, alla fine, la necessità dell'amputazione della gamba, si pone attenzione alle considerazioni svolte a pag. 13 e ss. della sentenza in commento “… Dunque, la non corretta esecuzione del primo intervento dava l'imput ad i successivi interventi dai quali poi seguiva l'infezione nosocomiale aggravatasi nel tempo anche presso . Deve quindi CP_5
ritenersi che le conseguenze pregiudizievoli subite dall'attrice, fino a giungere alla prescritta amputazione siano da porsi in diretta dipendenza sia del primo imperito trattamento chirurgico
Cont presso l' di RA ER (riferibile all' sia dalle infezioni nosocomiali contratte CP_6
nel corso dei successivi ricoveri (Ospedale , riferibile all'Azienda ospedaliera, e CP_4 CP_5
Cont riferibile all' in un soggetto che per le sue condizioni precarie di salute era maggiormente esposte al rischio di malattie infettive. Sul punto è importante sottolineare come, in tema di
risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente. E pur vero che la
condotta della struttura si innesta su una concausa naturale, sicchè quello risarcibile sarà il cd. danno iatrogeno differenziale che deve essere stimato nell'esatta misura rispondente alla differenza tra il valore monetario previsto dalle tabelle di Milano in corrispondenza del punto
percentuale di invalidità permanente complessivamente residuata e quello spettante per i minori postumi che sarebbero, invece, reliquati in ipotesi di corretta esecuzione dell'intervento chirurgico, costituenti conseguenza di causa indipendente da quella per cui è causa…”
E' stata accertata, pertanto, la responsabilità concorrente e solidale ex art. 2055 c.c. delle strutture oggi convenute in giudizio nei confronti della in quanto ciascuna Pt_3
di esse ha contribuito a determinarne l'amputazione della gamba.
6 Fatte queste prime considerazioni generali, l'odierno giudizio è stato incardinato dal figlio della per conseguire il risarcimento del danno riflesso da lesione del Pt_3
rapporto parentale.
In termini generali, la Corte di Cassazione, in Ordinanza 17 maggio 2023, n. 13540, ammette il danno riflesso o “da rimbalzo”: “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non
patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso,
traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi
e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità
(già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume
rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Sul punto, non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, tuttavia lo stesso può sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023).
Per rideterminare, secondo i principi indicati, la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice di merito deve far riferimento a tabelle che prevodano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019
contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai
7 congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni della Suprema Corte
prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una
tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice il compito di"...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo
di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato”.
L'Ordinanza in questione evidenzia che l'esistenza del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria,
a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento (Cass. S.U. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
Applicando il principio al caso di specie, ritiene il Tribunale che la prova del danno morale e dello stravolgimento delle abitudini di vita non sia stato sufficientemente ed adeguatamente provato, essendo risultata generica e fumosa la prova testimoniale acquisita in corso di giudizio.
E' stata escussa, in dettaglio, , compagna e convivente dell'attore Testimone_1
dal 2019, dal quale ha avuto un figlio, la quale ha riferito che il in tutti questi anni Pt_1
ha sempre assistito la madre;
che la situazione è ancora la medesima;
che si reca tutti i giorni dalla madre per assisterla;
che almeno una volta a settimana rimaneva a dormire
8 presso l'abitazione della madre;
che prima della nascita del loro figlio, la permanenza si verificava più spesso.
Ebbene, la teste non ha specificato per quanto tempo il si tratteneva dalla Pt_1
madre ogni giorno ed in cosa consisteva, nello specifico, l'assistenza che le prestava;
inoltre, non vi è alcun accenno al danno morale che avrebbe patito l'attore che, quindi non è stato provato.
Va evidenziato un altro aspetto: parte attrice non ha dedotto che la visita giornaliera alla madre era dettata esclusivamente dalle sue condizioni di salute e che, quindi, non sarebbe andato comunque a trovarla se non avesse subìto l'amputazione dell'arto.
Inoltre, un soggetto incapace di deambulare, perché privo di una gamba, necessita di assistenza continua, che ovviamente non può essere assicurata dal che le reca Pt_1
una breve visita quotidiana e che solo una volta a settimana rimaneva a dormire da lei.
E' evidente che la madre del riceve assistenza più continua da altri soggetti. Sotto Pt_1
questo profilo si legge nella sentenza del Tribunale di Salerno n. 2012/2020 che la Pt_3
aveva proposto domanda di risarcimento danni riflessi del coniuge e dei propri figli
(domanda su cui correttamente il Tribunale non si è determinato per carenza di legittimazione della;
da tale inciso si evince che il coniuge dell' sia ancora Pt_3 Pt_3
in vita e che abbia altri figli oltre al l'attore ha omesso di allegare un certificato di Pt_1
stato di famiglia da cui si possa evincere chi convive con la madre, sig.ra non ha Pt_3
dimostrato di assistere in modo esclusivo o prevalente la madre, macrolesa, né che a cagione dell'assistenza fornita quotidianamente alla madre abbia subìto un peggioramento delle sue abitudini di vita.
In altri termini, la deduzione illustrata in citazione “… costringendolo a grandi sacrifici personali incidenti progressivamente, sulla serenità del proprio nucleo familiare, privandolo del tempo libero e incidendo profondamente sul proprio stato d'animo tal punto di
9 ricorrere, a cure mediche…” non è stata affatto provata con la prova testimoniale raccolta in giudizio.
Anzi, in senso contrario, rileva il fatto che l'attore, dopo l'evento dannoso subito dalla madre, abbia iniziato una convivenza con l'attuale compagna dal 2019, da cui ha avuto un figlio. Quindi, l'attore non convive con la madre ed ha costituito un nucleo famigliare autonomo, il che stride con le affermazioni postulate in citazione.
Inoltre, la circostanza che l'attore fruisca dei tre giorni di permesso al lavoro assicurati dalla legge n. 104/92 è, a parere della scrivente, del tutto irrilevante;
l'attore si
è avvalso, infatti, di un diritto garantito dalla legge ma ciò non prova che trascorra i giorni di permesso interamente a casa della madre per assisterla;
sarebbe stato necessario provarlo con la prova testimoniale raccolta in corso di causa, tuttavia, questa circostanza non è emersa in alcun modo nel presente giudizio.
Per quanto concerne la componente del danno morale, come detto, anch'esso non
è stato parimenti provato con la testimonianza raccolta;
piuttosto l'attore ha allegato un
Contr referto dell' Dipartimento di salute mentale, in cui risulta diagnosticato un disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, con prescrizione di farmaci calmanti.
Detta documentazione - che è coerentae con un danno biologico di tipo psichico invece che per un danno morale – non è idonea a sortire l'effetto probatorio sperato.
Tale documento non attesta che l'attore abbia seguito un percorso, un trattamento terapeutico continuo per la depressione ed il disturbo dell'umore causati dalle condizioni della madre;
né l'attore ha provato di aver acquistato i calmanti prescritti nel referto, che è rimasto unico e che l'attore si è fatto rilasciare in data 9.11.2018, ossia poco prima dell'introduzione di questo giudizio, evidentemente allo scopo di supportare la domanda risarcitoria, che invece va rigettata perché non provata in modo sufficiente ed adeguato.
10 Ad ogni buon conto, tenuto conto della peculiarità della situazione, sussistono i gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio ex art. 92 co 2 c.p.c. nella versione novellata dalla sentenza della C. Cost 77/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così
definitivamente pronuncia:
1) dichiara la contumacia del e del Controparte_5 [...]
Controparte_6
2) rigetta la domanda attorea;
3) compensa integralmente le spese di giudizio;
Così deciso in Salerno il 6 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1255 del R.G.A.C. dell'anno 2019, ritenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(nato a [...] l'[...]), rappresentato e Parte_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Corrado presso il cui studio, in Salerno alla via M. Vernieri n. 34, è elettivamente domiciliato
- Attore -
E
(c.f. e p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa – in virtù di procura in atti – dagli avv.ti Francesco Marino e Claudia, con i quali è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Nizza 146, presso la Funzione Affari Legali dell'
[...]
CP_2
1
[...] - Convenuta
-
E
Controparte_3
, in persona del dott. Giuseppe Longo, giusta delibera n.
[...]
192 del 2 aprile 2019, n. q. di , rappresentata e Controparte_4
difesa dall'avv. prof. Roberto Bocchini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Salvo, in Salerno alla Via L. Guercio n. 16
- Convenuta
-
E
, in persona del l.r.p.t., non costituito Controparte_5
Convenuto Contumace –
E
in persona del l.r.p.t., non costituito Controparte_6
Convenuto Contumace -
OGGETTO: risarcimento danni riflessi da responsabilità medica.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.12.2024 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale le parti convenute, indicate in epigrafe, per vedere accolte le
2 seguenti conclusioni: “DICHIARARE TENUTI e CONDANNARE, i Convenuti, in solido o come per legge, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento in favore del
signor di ogni danno riflesso morale ed esistenziale conseguenti alle lesioni Parte_2
gravissime patite dalla madre nella somma prudentemente quantificata di € Per_1
30.000,00 ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a partire dal mese di settembre 2010, nella misura di legge sulle somme
rivalutate. DICHIARARE TENUTI e CONDANNARE, i Convenuti, in solido o come per legge, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento del compenso professionale e spese del presente giudizio oltre rimborso forfettario ed oneri di legge, da liquidarsi in favore del
sottoscritto procuratore Avv. Angela Corrado per dichiarata antistatarietà”.
Il a sostegno della domanda proposta, esponeva di essere figlio di Pt_1 Per_1
la quale, in ragione di una condotta censurabile del personale sanitario dei presidi
[...]
ospedalieri di Salerno, di RA ER, di Mercato CP_3 CP_6 CP_4 [...]
e di Sarno, subiva gravi danni alla salute, che ne comportavano la CP_7 CP_5
amputazione di una gamba a seguito di una grave infezione contratta nei predetti presidi ospedalieri presso cui era stata ricoverata e curata per una frattura.
Rilevava che la conveniva le tre strutture ospedaliere innanzi al Tribunale Per_1
di Salerno per essere risarcita dei gravi danni patiti. Svolta la CTU, il Giudicante formulava una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che veniva accettata soltanto dalla Società che garantiva per i danni a terzi l' CP_8 Controparte_3
Contr
mentre l' non vi aderiva e quindi il giudizio proseguiva nei
[...]
confronti del medesimo ente.
Affermava l'attore che, in conseguenza dell'evento occorso alla propria madre, aveva subìto un danno riflesso morale ed esistenziale;
rappresentava che egli aveva, sin dall'inizio dell'aggravarsi della malattia a carico della madre, prestato continuativa assistenza alla stessa, rendendosi necessari specifici permessi dal lavoro, in particolare il permesso legge 104 Inps, come si evince dalla documentazione prodotta, riducendo in
3 maniera significativa la qualità della propria vita personale, essendo stato costretto a grandi sacrifici personali incidenti, progressivamente, sulla serenità del proprio nucleo familiare, privandolo del tempo libero e incidendo profondamente sul proprio stato d'animo, a tal punto da ricorrere a cure mediche, come da documentazione prodotta.
Con comparsa depositata in data 11.4.2019, si costituiva in giudizio l'
[...]
eccependo la nullità dell'atto di citazione, Controparte_3
l'improcedibilità della domanda, la prescrizione del diritto vantato e, nel merito, la infondatezza della pretesa avanzata dal di cui chiedeva il rigetto. Pt_1
Con comparsa depositata in data 2.5.2019, si costituiva, altresì, l' , CP_2
contestando sia l'an che il quantum della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice.
Il e il , pur ritualmente Controparte_6 Controparte_5
evocati in giudizio, non comparivano e non si costituivano e, alla prima udienza del
7.5.2019, ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudicante, preliminarmente, onerava parte attrice di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
l'attore ottemperava rendendo procedibile la domanda.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il giudicante istruiva la causa documentalmente e mediante escussione di un testimone. Dopo una serie di rinvii e mutato il giudice, la causa veniva, infine, ritenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.12.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente ricostruiti i fatti processuali salienti, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata, in quanto ivi sono sufficientemente precisati tanto il
petitum che la causa petendi, di guisa che i convenuti sono stati posti in condizione di difendersi.
Parimenti infondata è, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'
[...]
convenuta. Dopo un lungo calvario, il danno patito dalla sig.ra a CP_3 Pt_3
4 causa della malpractice medica dei sanitari delle strutture convenute si è definitamente cristallizzato il 24.5.2016, allorquando, a cagione della cronicizzazione della grave infezione, la medesima fu sottoposta ad un intervento di amputazione della coscia. Con tale evento finale (l'amputazione), la è divenuta un soggetto macroleso che Pt_3
necessita di assistenza continua per impossibilità di deambulare autonomamente. Da tale data, quindi, l'attore poteva far valere il diritto al risarcimento dei danni riflessi che rivendica in questa sede. Ebbene, il ha indirizzato una lettera di messa in mora nei Pt_1
confronti delle strutture convenute in data 8.6.2017 e le ha convenute in questo giudizio notificando l'atto di citazione nel 2019, per cui il termine quinquennale di prescrizione non è maturato.
Passando al merito, per quanto concerne la legittimazione passiva di tutte le strutture convenute, lo scrivente Tribunale la ritiene sussistente sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza n. 2012/2020 del Tribunale di Salerno, che ha definito la causa risarcitoria intentata dalla nei confronti degli odierni convenuti. Pt_3
E' notorio il principio giurisprudenziale secondo il quale, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (in tal senso ex pluribus Cass., Ordinanza
n. 2947 del 01/02/2023). Ebbene, ancorchè l'attore non abbia dato prova formale che la sentenza n. 2012/2020 sia passata in giudicato, la scrivente può considerarla come prova atipica unitamente alla CMU svolta durante il relativo giudizio.
5 In particolare, in aggiunta alla parte motivazionale in cui si è descritto il decorso clinico dell' che da una semplice frattura ha contratto un'infezione che ha Pt_3
determinato, alla fine, la necessità dell'amputazione della gamba, si pone attenzione alle considerazioni svolte a pag. 13 e ss. della sentenza in commento “… Dunque, la non corretta esecuzione del primo intervento dava l'imput ad i successivi interventi dai quali poi seguiva l'infezione nosocomiale aggravatasi nel tempo anche presso . Deve quindi CP_5
ritenersi che le conseguenze pregiudizievoli subite dall'attrice, fino a giungere alla prescritta amputazione siano da porsi in diretta dipendenza sia del primo imperito trattamento chirurgico
Cont presso l' di RA ER (riferibile all' sia dalle infezioni nosocomiali contratte CP_6
nel corso dei successivi ricoveri (Ospedale , riferibile all'Azienda ospedaliera, e CP_4 CP_5
Cont riferibile all' in un soggetto che per le sue condizioni precarie di salute era maggiormente esposte al rischio di malattie infettive. Sul punto è importante sottolineare come, in tema di
risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente. E pur vero che la
condotta della struttura si innesta su una concausa naturale, sicchè quello risarcibile sarà il cd. danno iatrogeno differenziale che deve essere stimato nell'esatta misura rispondente alla differenza tra il valore monetario previsto dalle tabelle di Milano in corrispondenza del punto
percentuale di invalidità permanente complessivamente residuata e quello spettante per i minori postumi che sarebbero, invece, reliquati in ipotesi di corretta esecuzione dell'intervento chirurgico, costituenti conseguenza di causa indipendente da quella per cui è causa…”
E' stata accertata, pertanto, la responsabilità concorrente e solidale ex art. 2055 c.c. delle strutture oggi convenute in giudizio nei confronti della in quanto ciascuna Pt_3
di esse ha contribuito a determinarne l'amputazione della gamba.
6 Fatte queste prime considerazioni generali, l'odierno giudizio è stato incardinato dal figlio della per conseguire il risarcimento del danno riflesso da lesione del Pt_3
rapporto parentale.
In termini generali, la Corte di Cassazione, in Ordinanza 17 maggio 2023, n. 13540, ammette il danno riflesso o “da rimbalzo”: “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non
patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso,
traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi
e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità
(già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume
rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Sul punto, non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, tuttavia lo stesso può sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023).
Per rideterminare, secondo i principi indicati, la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice di merito deve far riferimento a tabelle che prevodano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019
contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai
7 congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni della Suprema Corte
prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una
tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice il compito di"...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo
di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato”.
L'Ordinanza in questione evidenzia che l'esistenza del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria,
a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento (Cass. S.U. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
Applicando il principio al caso di specie, ritiene il Tribunale che la prova del danno morale e dello stravolgimento delle abitudini di vita non sia stato sufficientemente ed adeguatamente provato, essendo risultata generica e fumosa la prova testimoniale acquisita in corso di giudizio.
E' stata escussa, in dettaglio, , compagna e convivente dell'attore Testimone_1
dal 2019, dal quale ha avuto un figlio, la quale ha riferito che il in tutti questi anni Pt_1
ha sempre assistito la madre;
che la situazione è ancora la medesima;
che si reca tutti i giorni dalla madre per assisterla;
che almeno una volta a settimana rimaneva a dormire
8 presso l'abitazione della madre;
che prima della nascita del loro figlio, la permanenza si verificava più spesso.
Ebbene, la teste non ha specificato per quanto tempo il si tratteneva dalla Pt_1
madre ogni giorno ed in cosa consisteva, nello specifico, l'assistenza che le prestava;
inoltre, non vi è alcun accenno al danno morale che avrebbe patito l'attore che, quindi non è stato provato.
Va evidenziato un altro aspetto: parte attrice non ha dedotto che la visita giornaliera alla madre era dettata esclusivamente dalle sue condizioni di salute e che, quindi, non sarebbe andato comunque a trovarla se non avesse subìto l'amputazione dell'arto.
Inoltre, un soggetto incapace di deambulare, perché privo di una gamba, necessita di assistenza continua, che ovviamente non può essere assicurata dal che le reca Pt_1
una breve visita quotidiana e che solo una volta a settimana rimaneva a dormire da lei.
E' evidente che la madre del riceve assistenza più continua da altri soggetti. Sotto Pt_1
questo profilo si legge nella sentenza del Tribunale di Salerno n. 2012/2020 che la Pt_3
aveva proposto domanda di risarcimento danni riflessi del coniuge e dei propri figli
(domanda su cui correttamente il Tribunale non si è determinato per carenza di legittimazione della;
da tale inciso si evince che il coniuge dell' sia ancora Pt_3 Pt_3
in vita e che abbia altri figli oltre al l'attore ha omesso di allegare un certificato di Pt_1
stato di famiglia da cui si possa evincere chi convive con la madre, sig.ra non ha Pt_3
dimostrato di assistere in modo esclusivo o prevalente la madre, macrolesa, né che a cagione dell'assistenza fornita quotidianamente alla madre abbia subìto un peggioramento delle sue abitudini di vita.
In altri termini, la deduzione illustrata in citazione “… costringendolo a grandi sacrifici personali incidenti progressivamente, sulla serenità del proprio nucleo familiare, privandolo del tempo libero e incidendo profondamente sul proprio stato d'animo tal punto di
9 ricorrere, a cure mediche…” non è stata affatto provata con la prova testimoniale raccolta in giudizio.
Anzi, in senso contrario, rileva il fatto che l'attore, dopo l'evento dannoso subito dalla madre, abbia iniziato una convivenza con l'attuale compagna dal 2019, da cui ha avuto un figlio. Quindi, l'attore non convive con la madre ed ha costituito un nucleo famigliare autonomo, il che stride con le affermazioni postulate in citazione.
Inoltre, la circostanza che l'attore fruisca dei tre giorni di permesso al lavoro assicurati dalla legge n. 104/92 è, a parere della scrivente, del tutto irrilevante;
l'attore si
è avvalso, infatti, di un diritto garantito dalla legge ma ciò non prova che trascorra i giorni di permesso interamente a casa della madre per assisterla;
sarebbe stato necessario provarlo con la prova testimoniale raccolta in corso di causa, tuttavia, questa circostanza non è emersa in alcun modo nel presente giudizio.
Per quanto concerne la componente del danno morale, come detto, anch'esso non
è stato parimenti provato con la testimonianza raccolta;
piuttosto l'attore ha allegato un
Contr referto dell' Dipartimento di salute mentale, in cui risulta diagnosticato un disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, con prescrizione di farmaci calmanti.
Detta documentazione - che è coerentae con un danno biologico di tipo psichico invece che per un danno morale – non è idonea a sortire l'effetto probatorio sperato.
Tale documento non attesta che l'attore abbia seguito un percorso, un trattamento terapeutico continuo per la depressione ed il disturbo dell'umore causati dalle condizioni della madre;
né l'attore ha provato di aver acquistato i calmanti prescritti nel referto, che è rimasto unico e che l'attore si è fatto rilasciare in data 9.11.2018, ossia poco prima dell'introduzione di questo giudizio, evidentemente allo scopo di supportare la domanda risarcitoria, che invece va rigettata perché non provata in modo sufficiente ed adeguato.
10 Ad ogni buon conto, tenuto conto della peculiarità della situazione, sussistono i gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio ex art. 92 co 2 c.p.c. nella versione novellata dalla sentenza della C. Cost 77/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così
definitivamente pronuncia:
1) dichiara la contumacia del e del Controparte_5 [...]
Controparte_6
2) rigetta la domanda attorea;
3) compensa integralmente le spese di giudizio;
Così deciso in Salerno il 6 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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