Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3733/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/12/1982, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Mezio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
E DA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Mezio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione all'udienza del 30/01/2025 come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 10/08/2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale la Parte_1 Parte_2
1
ER (CT) in data 07/06/2006.
Dall'unione è nato il figlio (il 26/09/2003). Per_1
I ricorrenti esponevano di essersi separati con sentenza n. 687/2024 pronunciata da questo Tribunale in data 12/01/2024 (proc. 10261/2023 RG), con cui è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi, e di non essersi più riconciliati.
Il Giudice fissava l'udienza del 30/01/2025 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 30/01/2025, dinanzi al Giudice le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e i loro procuratori chiedevano che la causa venisse posta in decisione;
quindi il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n.
687/2024 pronunciata da questo Tribunale il 12/01/2024 e pubblicata il 01/02/2024 nel procedimento recante RG n. 10261/2023.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproca comunicazione dei luoghi di rispettiva residenza e/o domicilio effettivo.
2. Il figlio maggiorenne vivrà presso la residenza del padre, ossia nella casa sita in
ER (CT), via Archimede n. 264, fin quando non raggiungerà una propria
2 stabilità ed indipendenza economica che gli possa permettere di poter andare a vivere per conto suo.
3. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento l'uno verso l'altro.
4. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto patrimoniale”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Il Collegio prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
ER (CT) in data 07/06/2006 tra , nata a [...] il Parte_1
28/12/1982 e , nato a [...] il [...], trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di ER (CT) al n. 25, parte 2, serie A, anno 2006, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di ER (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 23 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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