Sentenza 18 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 31 marzo 2021
Rigetto
Sentenza 8 febbraio 2022
Parere definitivo 27 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 18/12/2020, n. 6262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6262 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/12/2020
N. 06262/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04268/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4268 del 2019, proposto da
GU IO in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. dell’Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca (ANPRI), IA ER in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’associazione FGU – dipartimento ricerca, AE CA, IN ON, IA IE OC, IA ST GA, IA ST UI, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino 47;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio presso la PEC istituzionale e sede in Napoli, via Diaz 11;
Stazione Zoologica ON OH, rappresentato e difeso dall'avvocato Gherardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ER NO non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza emessa dall’On.le TAR per la Campania, sede di Napoli, n. 7262/2018 del 20.12.2018;
nonché per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità
- dello Statuto della Stazione Zoologica ON OH (SZN) pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19.07.2019, nella parte in cui non garantisce l’effettiva rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei LO nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Scientifico dell’Ente, nonché degli atti e delibere di approvazione;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente del 14.06.2019 n. 11 con cui si approvava il nuovo Statuto;
- del Regolamento di Organizzazione e funzionamento della Stazione Zoologica ON OH e della delibera n. 6 del 23.07.2019 del CdA con cui esso è stato approvato nella parte in cui lede gli interessi dei ricorrenti;
- della delibera n. 1 del 3/09/2019 del CdA;
- della nota 17503 del 3 giugno 2019 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
- della delibera del Consiglio di Amministrazione della SZN n. 2 del 3.04.2019, e dei relativi allegati;
- di tutte le delibere del Consiglio di amministrazione meglio specificate in atti nella parte in cui ledono parte ricorrente;
- del testo di Statuto della Stazione Zoologica “ON OH” (SZN), come modificato dalla delibera 2/2019 del CdA, nella parte in cui non garantisce l’effettiva rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei LO nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Scientifico dell’Ente, nonché degli atti e delibere di approvazione;
- di tutti gli atti endoprocedimentali di approvazione dello Statuto dell’SZN meglio specificati i n atti e di tutti gli atti descritti nel presente ricorso;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche non conosciuto che ci si riserva di impugnare con seguenti motivi aggiunti;
e comunque per la declaratoria
del diritto dei ricercatori e LO della Stazione Zoologica “ON OH” ad eleggere effettivamente almeno un rappresentante all’interno dell’organo di governo (Consiglio di Amministrazione) nonché dell’organo scientifico (Consiglio Scientifico) della Stazione, scelto tra i ricercatori e LO interni all’Ente stesso, quale risarcimento in forma specifica per il danno da questi subito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni indicate in epigrafe;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 il dott. Luca Cestaro, celebrata l’udienza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020) e 25 del D.L. 137/2020;
FATTO e DIRITTO
1.1. I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della Sentenza n. 7262 del 20.12.2018 di questo T.A.R. che aveva annullato lo Statuto della Stazione Zoologica “ON OH” (SZN), pubblicato in data 20 ottobre 2017, oltre al Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) della medesima Stazione Zoologica del 9 maggio 2018 e agli atti prodromici ai medesimi Statuto e Regolamento; l’annullamento ha riguardato tali atti nella parte in cui non prevedevano la rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei LO nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Scientifico dell'Ente.
Si invoca, quindi, la nullità degli atti successivi e, in particolare, dello Statuto della Stazione Zoologica ON OH (SZN) pubblicato - nella nuova formulazione - in data 19.07.2019 e del regolamento di organizzazione come riapprovato in data 23.07.2019, nella parte in cui perseverano nel non garantire l’effettiva rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei LO nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Scientifico dell’Ente.
La Sentenza di cui si chiede l’ottemperanza avrebbe, in particolare, evidenziato la necessità di garantire la rappresentanza elettiva diretta di ricercatori e LO all’interno degli organi scientifici e di governo della struttura, mentre lo Statuto e il regolamento, pur prevedendo formalmente tale rappresentanza, non l’hanno resa effettiva (in termini di reale partecipazione dei ricercatori e dei LO al governo dei menzionati organi collegiali).
L’art. 8 co. 4 dello Statuto, in particolare, prevede che il consiglio di amministrazione dell’ente sia composto da tre membri e, in particolare: a) dal Presidente della Stazione Zoologica; b) da un componente designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; c) da un componente scelto dal personale dell’Ente, dal personale associato e dalla Comunità scientifica nazionale di riferimento. Il medesimo comma prevede, inoltre, che “ alla carica di consigliere di amministrazione di cui al comma 1, lett. c), possono accedere ricercatori e LO dell’Ente, prioritariamente di I livello, in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale, e in possesso di comprovate competenze ed esperienze gestionali e professionali di alto livello, riconosciute anche a livello internazionale, previa selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’Ente, di chiara fama e competenza nell’ambito della mission dell’Ente ”. Al comma 5 si prevede, ancora, che: “ il Comitato di Selezione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, individua una rosa di massimo tre candidati idonei, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente ”.
Il comma 6 del medesimo articolo 8 chiarisce, poi che “ il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento disciplina le modalità di selezione, elezione e la differenziazione di peso del voto tra personale dell’Ente, membri associati all’Ente e comunità scientifica di riferimento ”. In merito, il regolamento di organizzazione approvato il 23.07.2019 prevede che: “ il peso dei voti viene definito ex ante per ogni categoria di aventi diritto come di seguito riportato: a) tutti i ricercatori e LO dell’ente in servizio al momento delle votazioni, possono esprimere un voto pesato pari complessivamente al 50% dell’elettorato attivo complessivo. b) tutto il personale tecnico e amministrativo dell’ente, in servizio al momento delle votazioni, può esprimere un voto pesato pari complessivamente al 10% dell’elettorato attivo complessivo. c) il personale associato e i restanti membri della comunità scientifica di riferimento possono esprimere un voto pesato pari complessivamente al 40% dell’elettorato attivo complessivo. In ogni caso ogni singolo voto non può avere un peso specifico superiore a 1. Il calcolo del peso del voto basato sul numero totale di elettori attivi è determinato come da Allegato 2 al presente regolamento ”.
Il consigliere di amministrazione così eletto, poi, “ non può ricoprire altri incarichi interni e non può usufruire dei finanziamenti da parte dall’Ente per attività di collaborazione, o per la propria ricerca, ove non a seguito di valutazione comparativa ” (art. 7 co. 8 dello Statuto).
1.2. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l’Istituto intimato mostra di ritenere che le disposizioni in commento, nel garantire la rappresentanza dei ricercatori e dei LO, siano conformi alla Sentenza in commento e, ancor prima, alla normativa di riferimento.
2. Nel merito, occorre effettuare un’accurata esegesi della Sentenza n. 7262/2018 che non risulta gravata. Essa, all’esito di un’ampia e articolata disamina delle novità legislative (d.lgs. 218/2016) e del diritto dell’Unione europea, ha concluso che:
a) il d.lgs. 213/2009 è da ritenersi abrogato nella parte in cui è incompatibile con il d.lgs. 218/2016;
b) la rappresentanza dei ricercatori negli organi di gestione degli enti di ricerca presso i quali lavorano è prescritta dal d.lgs. 218/2016 art. 2 co. 1 lett. n);
c) tale rappresentanza è imposta dalla raccomandazione della commissione europea n. 2005/251/CE quale condizione per valorizzare la ricerca e per garantirne la libertà.
La Sentenza, in merito, afferma “ la necessità di dotare gli Enti di Ricerca di organi di governo che possano attuare questa valorizzazione, in ragione della diretta e specifica esperienza acquisita dei loro membri e che siano portavoce della pluralità di lavoratori (ricercatori e LO) assunti nelle singole strutture. Tale finalità può essere perseguita agendo sulla composizione degli organi di governo degli enti, in modo che i ruoli interni ai Consigli di amministrazione e scientifico siano ricoperti da soggetti che abbiamo una conoscenza diretta delle problematiche sottese alle attività svolte e che possano apportare un aiuto ai lavoratori della Stazione concreto e direttamente connesso a situazioni fattuali quotidiane ”.
La pronuncia in questione, ancora, afferma che vadano “ adottati tutti gli strumenti idonei a non mortificare una professionalità che, per affrancarsi in maniera soddisfacente dalle influenze governative dei singoli Paesi, trainando così gli Enti verso l’effettivo raggiungimento delle finalità istituzionali e del libero mercato europeo, coinvolga la ricerca in senso stretto, ma anche tutte quelle attività ad essa correlate, tra le quali anche quella più strettamente amministrativa.
Diversamente non si riuscirebbe a garantire ai lavoratori la valorizzazione adeguata poiché dovrebbero comunque sottostare ad una governance composta da soggetti estranei all’Ente, né si assicurerebbe l’autonomia auspicata dell’Ente di ricerca.
È evidente, inoltre, come una disciplina favorevole alla maggiore rappresentatività dei ricercatori, e conseguentemente mirata all’effettivo sfruttamento delle risorse –umane ed economiche- offerte, possa incentivare i singoli esperti a dedicarsi alla ricerca nazionale, disincentivandoli dal ricercare ulteriori strade professionali all’estero ”.
La Sentenza portata qui in esecuzione, nel riprendere il parere n. 2210/2016 del Consiglio di Stato, afferma che “ la libertà di ricerca scientifica si traduce, essenzialmente, nel tutelare chiunque vi si dedichi da condizionamenti che possano sorgere per finalità estranee alla ricerca stessa. Occorre dunque assicurare che lo scienziato sia messo nelle condizioni di procurarsi i mezzi per svolgere le proprie ricerche, che l’attività di ricerca si svolga a più largo raggio possibile e all’interno di istituzioni libere ”.
Ancora, dopo aver analizzato con accuratezza la disciplina di riferimento anche di derivazione europea, la pronuncia conclude nel senso che non vi sia “ alcun dubbio ” che l’art. 2 lett. n del d.lgs. 218/2016 “ vada riferito alla necessità che l’elettorato passivo negli organi amministrativi e scientifici di governo dell’Ente vada riservato alla comunità scientifica interna all’Ente ”.
La formulazione dello Statuto annullata è ritenuta, quindi, tale da limitare illegittimamente “ l’influenza dei lavoratori interni, reali destinatari delle decisioni dell’Ente nonché soggetti aventi un punto di vista unico sulle necessità dello stesso alla luce dell’evoluzione in senso europeista ed istituzionale delle attività intraprese, e si mantiene una spiccata egemonia esterna sull’Ente, in contrasto con le finalità delle disposizioni comunitarie ”.
3.1. La nuova formulazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione e funzionamento, indubbiamente, tradisce l’inoppugnato dictum della Sentenza qui portata in esecuzione.
In primo luogo, è impedita l’effettività della rappresentanza nella misura in cui impone che gli eletti debbano essere parte di una rosa di cinque nomi selezionati da un comitato, appunto, “di selezione”, nominato dal Consiglio di amministrazione (art. 8 co. 4 e 5 dello Statuto); la limitazione ridonda gravemente tanto sull’elettorato passivo della comunità di riferimento (LO e ricercatori) quanto sull’elettorato attivo che potrà appuntarsi solo sui soggetti ammessi alle elezioni d’autorità, ossia sulla base della valutazione del comitato di selezione.
In secondo luogo, si attribuisce un peso rilevante al voto di soggetti esterni alla comunità dei ricercatori e dei LO senza tener conto dell’effettivo peso quantitativo delle diverse componenti di talchè la comunità interna dei ricercatori e dei LO (il peso del voto di questa comunità è pari al 50%) finisce con il contribuire in misura paritaria con i soggetti esterni (40%) e con il personale tecnico amministrativo (19%), senza che sia garantito neppure il rispetto dell’effettivo “peso” della componente a cui deve appartenere l’eletto.
In terzo luogo, si impedisce che l’eletto svolga incarichi interni, se non a seguito di valutazione comparativa e tanto, se impedisce conflitti di interesse, di fatto, rende assai difficoltosa se non addirittura impossibile la prosecuzione della propria attività di ricerca da parte dell’eletto; ben avrebbe potuto lo Statuto prevedere uno specifico dovere di astensione, piuttosto che paralizzare l’attività di ricerca dell’eletto.
3.2. In sostanza, la rappresentanza dei ricercatore e dei LO è privata di rappresentatività dal concomitante meccanismo di previa selezione degli eleggibili e di “pesatura” del voto, aperto a soggetti esterni alla comunità di riferimento, e, inoltre, penalizzata dal divieto per l’eletto di proseguire la propria ordinaria attività di ricerca.
4.1. Tali limitazioni sono in evidente contrasto con lo spirito e con la lettera della Sentenza portata in esecuzione che ha espressamente mostrato di ritenere necessario – per il perseguimento della finalità di rilievo costituzionale e comunitarie di promozione di una ricerca autonoma da condizionamenti esterni – che la comunità dei ricercatori e dei LO “interna” agli specifici enti di ricerca sia dotata di un’effettiva rappresentanza negli organi di gestione degli enti medesimi.
4.2. Il combinato disposto delle disposizioni statutarie e regolamentari censurate assume, quindi, una portata elusiva dei principi affermati nella Sentenza n. 7262/2018 senza che si possa evidenziare la conformità a essa di singole disposizioni e non di altre. Il meccanismo di elezione, infatti, è unitario e unitariamente vanno considerate le disposizioni che lo regolano.
Ragionare diversamente nel senso della parcellizzazione della valutazione relativa alle singole disposizioni, peraltro, condurrebbe inammissibilmente il giudice amministrativo a riscrivere materialmente lo Statuto, compito che spetta evidentemente agli organi amministrativi a ciò deputati.
4.3. Quanto alla disposizione tesa a limitare i conflitti di interessi, poi, va detto che essa appare oltre che penalizzante della rappresentanza dei ricercatori, anche sproporzionata e penalizzante per la ricerca in sé nella misura in cui pone un’alternativa tra rappresentanza e, appunto, effettivo svolgimento della ricerca, esito che nega frontalmente il principio espresso dalla Sentenza portata in esecuzione secondo cui, come si è detto, la rappresentanza effettiva dei ricercatori dell’ente negli organi direttivi costituisce uno strumento per promuovere la ricerca e per garantirne l’indipendenza.
5.1. L’esposizione che precede conduce all’accoglimento del ricorso con conseguente declaratoria di nullità degli atti impugnati nei sensi sopra precisati e, in particolare, quanto alle disposizioni impugnate indicate al capo 1.1 della presente Sentenza.
5.2. La complessità della materia induce alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), pronunciando sul ricorso in ottemperanza in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto dichiara nulle le disposizioni statutarie e regolamentari meglio indicate in motivazione (capo 1.1) in quanto elusive del giudicato formatosi sulla Sentenza di questa Sezione n. 7262 del 20.12.2018.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca Cestaro, Consigliere, Estensore
Anna Corrado, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Cestaro | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO