Art. 136-duodecies. (( (Ottemperanza). )) (( 1. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o abbia ottemperato solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui agli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo .
2. La Commissione dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere. ))
2. La Commissione dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere. ))