Articolo 136 duodecies del Codice della proprietà industriale
Articolo 136 undeciesArticolo 136 novies
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27 marzo 2019
Art. 136-duodecies. (( (Ottemperanza). )) (( 1. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o abbia ottemperato solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui agli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo .
2. La Commissione dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere. ))
Entrata in vigore il 27 marzo 2019