Ordinanza cautelare 5 dicembre 2019
Decreto cautelare 23 dicembre 2019
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2020
Decreto presidenziale 30 gennaio 2020
Decreto presidenziale 30 gennaio 2020
Sentenza 26 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 26/03/2020, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2020
N. 01261/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04561/2019 REG.RIC.
N. 05101/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4561 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Furino Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Angelo e Paolo Fiorito, con domicilio eletto in Napoli alla via del Rione Sirignano n. 6;
contro
Ge.S.A.C. S.p.A. – Società Gestione Servizi Aeroporti Campani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Vosa, con domicilio eletto in Napoli alla Via G. Fiorelli, n. 14;
nei confronti
Gruppo Stazi Mariano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ipomagi S.r.l., non costituita in giudizio;
La EN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Ermete S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano IM, Fabio Marinelli, con domicilio eletto in Napoli alla via A. D’Isernia n.20;
sul ricorso numero di registro generale 5101 del 2019, proposto da
La EN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ge.S.A.C. S.p.A. – Società Gestione Servizi Aeroporti Campani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Vosa, con domicilio Napoli alla Via G. Fiorelli, n. 14;
nei confronti
Gruppo Stazi Mariano S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 4561 del 2019 (ricorso introduttivo e primi motivi aggiunt)
del provvedimento di aggiudicazione (comunicato in data 10.10.2019 a mezzo del portale fornitori GE) della gara CIG 7997194542 avente ad oggetto l’affidamento del “servizio di manutenzione ordinaria programmata delle aree a verde in airside dell’aeroporto internazionale di Capodichino” in favore della società La EN srl, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti lesivi degli interessi della ricorrente ivi compresi tutti i verbali GE relativi ai giustificativi prezzi forniti dalle controinteressate, nonché delle giustificazioni rese dalle controinteressate rispettivamente in data 16.8.2019, 6.9.2019 (La EN srl), 23.8.2019 e 9.9.2019 (Gruppo Stazi Mariano srl).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Furino Ecologia Srl l’8\1\2020:
del provvedimento di revoca della procedura di gara CIG 7997194542 avente ad oggetto l’affidamento del “servizio di manutenzione ordinaria programmata delle aree a verde in airside dell’aeroporto internazionale di Capodichino”.
Quanto al ricorso n. 5101 del 2019 presentata da La EN s.r.l.:
del provvedimento della GE.S.A.C. S.p.A. del 9.12.2019, NR. RIF. OPE/318, di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione ed esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria delle aree a verde in airside dell'Aeroporto Internazionale di Capodichino- CIG 7997194542- e conseguente inefficacia del contratto d'appalto del 1.10.2019, nonché del provvedimento di revoca della intera procedura di gara.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ge.S.A.C. S.p.A. – Società Gestione Servizi Aeroporti Campani, del Gruppo Stazi Mariano S.r.l. e di La EN S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La GE-S.A.C. S.p.A. – Società Gestione Servizi Aeroporti Campani (d’ora in avanti GE), con lettera di invito dell’1.8.2019 indiceva una procedura negoziata – senza previa pubblicazione di bando – per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi ubicate all’interno dell’area aeroportuale di Napoli.
Gli operatori invitati presentavano le offerte ed all’esito dell’apertura delle stesse la GE redigeva la graduatoria provvisoria nella quale al primo posto si collocava La EN S.r.l. con un ribasso del 71%; al secondo posto la società Gruppo Stazi Mariano S.r.l. con un ribasso del 65,10%; al terzo posto la società Ipomagi S.r.l. con un ribasso del 61,160%; al quarto posto la società Furino Ecologia S.r.l. con un ribasso del 28%.
Con provvedimento di aggiudicazione comunicato in data 10.10.2019 la GE, quindi, aggiudicava la gara a La EN s.r.l.
La società Furino Ecologia S.r.l. impugnava, quindi, il provvedimento di aggiudicazione, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento i seguenti motivi di ricorso:
Violazione del giusto procedimento. violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 dei principi generali in tema di valutazione delle offerte anomale. eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità. assoluta carenza di istruttoria. eccesso di potere per incoerenza manifesta, carenza d’istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto; conse-guente violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
In seguito all’accesso ai documenti richiesti, la ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti depositati il 19.11.2019 con i quali articolava i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 ed art. 80, V comma, lett. f-bis) e XII comma del D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria. Sviamento. Illogicità manifesta;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97, V comma ed art. 80, V comma, lett. f-bis) e XII comma del D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria. Sviamento. Illogicità manifesta.
La GE, si costituiva regolarmente in giudizio, contestando gli avversi ricorsi e chiedendone il rigetto. Il Gruppo Stazi Mariano S.r.l. e La EN S.r.l. si costituivano in giudizio e contestavano chiedendone il rigetto il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti. Con memoria depositata il 27.1.2020 La EN s.r.l. eccepiva l’improcedibilità del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti.
Con ordinanza cautelare n.1959 del 5 dicembre 2019 veniva respinta la domanda cautelare.
In data 9.12.2019, l’amministrazione resistente comunicava alla ricorrente che, con provvedimento del 9.12.2019 NR. RIF. OPE/320, aveva revocato l’intera procedura di gara.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato l’8.1.2020 la ricorrente impugnava, quindi, anche il predetto provvedimento di revoca, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, per difetto di motivazione e di istruttoria.
La società Ermete s.r.l. spiegava quindi atto di intervento ad adiuvandum , chiedendo di verificare la falsità della documentazione a lei imputata e di inviare eventualmente gli atti alla Procura della Repubblica competente.
GE e i controinteressati contestavano la fondatezza anche del secondo ricorso per motivi aggiunti.
2. Con ricorso n. 5101/2019, La EN s.r.l. impugnava il provvedimento del 9.12.2019, NR. RIF. OPE/318, con cui la GE disponeva l’annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione e l’esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata, nonché il provvedimento del 9.12.2019, NR. RIF. OPE/320, con cui la GE disponeva la revoca della intera procedura; quest’ultimo provvedimento era già stato impugnato dalla Furino Ecologia come sopra evidenziato.
La EN s.r.l., riguardo al provvedimento della GE.S.A.C. S.p.A. del 9.12.2019, di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione ed esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata, ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
I- Violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/90 e art. 80, comma 5, lett. f bis ), d.lgs. 50/2016 in relazione all’art. 3 l. 241/90). Eccesso di potere (arbitrarietà- sviamento- perplessità- carenza assoluta di istruttoria- apparente motivazione- ingiustizia manifesta- erroneità dei presupposti di fatto e di diritto- sproporzionalità- contraddittorietà). Violazione dei principi di buon andamento- imparzialità (art. 97 cost.) e di iniziativa economica (art. 41 cost.);Violazione dei principi comunitari di proporzionalità- legittimo affidamento e non discriminazione;
II- Violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f bis ), d.lgs. 50/2016 e dell’art. 21 nonies l. 241/90 in relazione all’art. 3 l. 241/90). eccesso di potere (arbitrarietà- sviamento- perplessità- carenza assoluta di istruttoria- apparente motivazione- ingiustizia manifesta- erroneità dei presupposti di fatto e di diritto- sproporzionalità- contraddittorietà). violazione dei principi di buon andamento- imparzialità (art. 97 cost.) e di iniziativa economica (art. 41 cost.). violazione dei principi comunitari di proporzionalità- legittimo affidamento e non discriminazione.
Riguardo al provvedimento di revoca dell’intera procedura La EN s.rl. ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
III- Violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell’art. 21 quinquies l. 241/90 in relazione all’art. 3 l. 241/90. omessa applicazione dell’art. 109 d.lgs. 50/2016). violazione dell’art. 109- eccesso di potere (arbitrarietà- sviamento- perplessità- carenza assoluta di istruttoria- apparente motivazione- ingiustizia manifesta- erroneità dei presupposti di fatto e di diritto- sproporzionalità- contraddittorietà- travisamento). violazione dei principi di buon andamento- imparzialità (art. 97 cost.) e di iniziativa economica (art. 41 cost.). violazione dei principi comunitari di proporzionalità- legittimo affidamento e non discriminazione.
La GE si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2020 le cause sono state trattenute in decisione.
3. Tanto premesso in punto di fatto va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., stante la connessione oggettiva e la parziale connessione soggettiva sussistenti tra gli stessi.
Ciò posto, rileva il Collegio che, in ordine logico, deve essere esaminato prioritariamente il ricorso n. 5101/2019 proposto da La EN s.r.l. con cui è stato impugnato il provvedimento della GE del 9.12.2019, nr. rif. ope/318, di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione ed esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata, in quanto l’eventuale reiezione del gravame renderebbe improcedibile il ricorso introduttivo n. 4561/2019 e i primi motivi aggiunti, proposti da Furino Ecologia s.r.l., con cui è stata impugnata proprio l’aggiudicazione della gara in favore di La EN s.r.l.
Tanto chiarito il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione e di esclusione di La EN s.r.l. si fonda sulla circostanza che quest’ultima avrebbe presentato dichiarazioni non veritiere e, quindi, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f bis) d.lgs. 50/2016.
A tali conclusioni la stazione appaltante è giunta in seguito alla denuncia della Furino Ecologia s.r.l. che, anche peraltro con il ricorso n. 4561/2019 e il primo ricorso per motivi aggiunti, ha sostenuto la falsità di due preventivi esibiti da La EN s.r.l. in sede di procedimento di verifica dell’anomalia.
La GE, con nota inviata via pec in data 22.11.2019, PROT. ACQ/SC/610, ha richiesto chiarimenti all’aggiudicataria in merito agli addebiti mossi da Furino Ecologia s.r.l..
Nonostante il riscontro di La EN s.r.l., la stazione appaltante ha, comunque, proceduto all’annullamento dell’aggiudicazione ed ha disposto l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria.
4. Infatti, la Furino Ecologia s.r.l. aveva evidenziato che i preventivi presentati da La EN su carta intestata delle ditte Matrullo S.a.s. e Ermete s.r.l. erano falsi ed a comprova di quanto affermato ha prodotto le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle citate ditte (cfr. dichiarazione della Ditta Matrullo del 12.11.2019 – doc. 4; dichiarazione della ERMETE del 12.11.2019).
In particolare, è stata prodotta una dichiarazione dell’amministratore unico della ditta Matrullo s.a.s. del 12.11.2019 con la quale quest’ultimo ha contestato l’autenticità del preventivo prodotto dalla ditta La EN s.r.l. a giustificazione della congruità dell’offerta (cfr., doc. 5 allegato al primo ricorso per motivi aggiunti), nonché una dichiarazione del legale rappresentante della società Ermete con la quale, in relazione all’offerta commerciale prot 155/2019 del 6.8.2019, prodotta dalla società La EN s.r.l. nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, è stato evidenziato che “non risulta alcuna offerta commerciale con prot. 155/2019 datata 06.08.2019” (cfr., doc. 6 allegato al primo ricorso per motivi aggiunti).
La società La EN s.r.l., con nota prot. n. 154-2019-GES del 25.11.2019, riscontrando l’invito rivoltogli alla GE, si è limitata a sostenere che i preventivi prodotti erano veri, senza tuttavia adeguatamente documentare tale affermazione; ha, in particolare, sostenuto che si tratta di documentazione strumentalmente posta in essere al fine di danneggiarla e, a conferma di ciò, ha trasmesso una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 29.11.2019.
Giova, inoltre, rilevare che la società Furino Ecologia s.r.l., nel giudizio RG 4561/2019, ha depositato copia di querela presentata il 3.12.2019 nei confronti delle società La EN s.r.l. e del Gruppo Stazi Mariano s.r.l., nonché nei confronti dei componenti della commissione addetta alla valutazione delle offerte, per i delitti di cui agli articoli 353, 479 e 323 c.p. e tra gli allegati ha depositato copia di una lettera inviata il 21.11.2019 dallo studio legale IM & PA (doc. 14) alla società La EN con la quale il predetto studio legale, per conto e nell’interesse della Matrullo s.a.s., confermava di “disconoscere in toto” il preventivo prodotto dalla EN nel corso del subprocedimento di verifica dell’anomalia.
La società Furino Ecologia s.r.l. ha evidenziato, in particolare, che con riferimento alla ditta Matrullo S.a.s., “trattasi di una manifestazione di disponibilità rilasciata da quest’ultima in data 3.1.2019, ossia ben otto mesi prima dell’indizione della procedura negoziata (indetta in data 1.8.2019), e ciò è facilmente spiegabile tenuto conto dei persistenti e pluriennali rapporti commerciali in essere con la scrivente impresa, …”.
La società La EN ha, invece, evidenziato che anche con “l’impresa Ermete S.r.l. sussistono rapporti commerciali datati nel tempo che tutt’oggi persistono, tanto è vero che l’ultimo intervento effettuato da quest’ultima in favore della scrivente impresa è avvenuto di recente, ovvero nel mese di novembre c.a.”.
La stessa società La EN ha, peraltro, evidenziato che, recentemente, la ditta Ermete S.r.l. (uno dei due fornitori sui quali si è teorizzato la falsità dei preventivi), con nota del 13.12.2019, PROT. 1627/2019, nel confermare i rapporti commerciali in essere con la società La EN S.r.l. da svariati anni, ha confermato la validità del preventivo/proposta PROT. 155/19.
La Ermete S.r.l., nell’intervento ad adiuvandum spiegato nel giudizio instaurato con ricorso n. 4561/2019 dalla Furino Ecologia s.r.l., ha ribadito di disconoscere tutta la documentazione presentata a suo nome da La EN s.r.l. e anche l’ultima nota del 13.9.2019; in particolare, ha evidenziato che “la società Ermete ha inviato solo in data 18.12.2019 il documento datato 17\12\2019 che non riporta l’indicazione del prot.155\2019, che invece viene fraudolentemente riportata nella falsificazione del documento datato 13\12\2019 ed esibito in giudizio dalla EN”.
5. Rileva il Collegio che – a fronte di tale confusa situazione - correttamente la stazione appaltante ha annullato l’aggiudicazione in favore di La EN s.r.l. e ha proceduto ad escludere quest’ultima, in quanto La EN s.r.l. non è riuscita a contrastare efficacemente quanto è emerso in relazione ai falsi preventivi, confermati in più occasioni dai rappresentanti legali delle ditte interessate.
Del resto, la circostanza che le ditte interessate abbiano fermamente disconosciuto i preventivi prodotti da La EN implica che sussistono seri dubbi sulla veridicità di tale documentazione prodotta dall’aggiudicataria. Ne consegue, quindi, che sotto questo profilo il provvedimento della stazione appaltante è immune dalle censure sollevate dalla ricorrente.
Nel caso di specie il provvedimento di annullamento d’ufficio è stato emanato due mesi dopo l’aggiudicazione e, quindi, certamente, entro un termine ragionevole ai sensi dell’art. 21 nonies l. 241/1990.
Nessun dubbio può residuare, inoltre, sulla correttezza del ritiro del provvedimento di aggiudicazione e sulla conseguente esclusione di La EN avendo questa prodotto documentazione in ordine alla quale sussistono forti dubbi di falsità.
Con l’introduzione, nel corpo del menzionato art. 80, comma 5, d. lgs. 50/2016, della lett. f-bis), il legislatore ha posto espressamente a carico del partecipante un onere di veridicità della documentazione e delle dichiarazioni in ossequio ad un principio di lealtà ed allo scopo di non pregiudicare il rapporto di fiducia con la stazione appaltante (TAR Milano, sez. I, 15 novembre 2019, n. 2421; TAR Salerno, sez. I, 4 settembre 2019, n. 1518; TAR Cagliari, sez. I, n. 139/2019).
Con la sentenza n. 629 del 10 febbraio 2020, questa Sezione ha chiarito che la menzionata lett. f-bis) si caratterizza: <<perché il legislatore delinea una causa di esclusione che scatta in base al presupposto oggettivo rappresentato dalla presentazione di documentazione o dichiarazione non veritiera, riferibile e prodotta anche da un terzo.
L’assenza di qualunque riferimento all’elemento soggettivo fa sì che la clausola di esclusione vada interpretata nel senso di non richiedere, ai fini della sua applicazione, un ulteriore requisito non richiesto dal legislatore.
La ratio della norma è evidentemente da intravedere nel principio secondo cui il partecipante all’impresa deve accertarsi e verificare la correttezza delle dichiarazioni e della documentazione che rende, ma anche che riceve da terzi, e quindi non direttamente ricadenti all’interno della propria sfera giuridica. Si tratta di un’applicazione del principio cuius commoda, eius et incommoda , secondo cui a colui che ha vantaggi, spettano anche i conseguenti svantaggi.
Il partecipante alla gara che vuole avvantaggiarsi della documentazione o della dichiarazione di terzi deve necessariamente controllarne la veridicità, subendone le conseguenze qualora emergesse la non veridicità delle stesse. Si tratta di una regola che trova chiara giustificazione nelle gare pubbliche, caratterizzate dalla necessaria speditezza della procedura che non può essere rallentata da estenuanti verifiche in capo alla stazione appaltante, dovendo comunque valorizzarsi un principio di tempestività e celerità di svolgimento e di conclusione delle gare pubbliche>>.
Per altro aspetto, contrariamente alle censure di parte ricorrente, il provvedimento è stato adottato in esito ad approfondita istruttoria, dopo che la stazione appaltante era venuta a conoscenza del possibile profilo di non veridicità nella documentazione prodotta.
Ne consegue che sia il provvedimento di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione che quello di esclusione dell’aggiudicataria dalla gara sono immuni dalle censure articolare nel ricorso da La EN s.r.l.
6. Quest’ultima si duole poi della circostanza che la stazione appaltante abbia annullato l’aggiudicazione, con conseguente caducazione del contratto, così violando, da un lato l’art. 109 del d.lgs. 50/2016 e, dall’altro, l’art. 21 sexies l. 241/1990.
Rileva il Collegio che la stazione appaltante ha il potere di annullare il provvedimento amministrativo con i limiti fissati dall’art. 21 nonies l. 241/1990, come visti sopra, ben potendo annullare il provvedimento di aggiudicazione anche in caso di sopravvenuta stipula del contratto, in quanto il potere di annullamento, diversamente da quello di revoca, attiene a vizi genetici e opera con effetti ex tunc ; ne consegue che l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione comporta, a cascata, la caducazione del contratto medio tempore stipulato.
Non pertinente è il richiamo all’art. 21 sexies l. 241/1990 che disciplina il recesso dal contratto che opera nei casi previsti dalla legge. Il recesso, infatti, opera per fatti sopravvenuti e con effetti ex nunc , similmente a quanto avviene per la revoca; per questi motivi dopo la stipula del contratto la pubblica amministrazione non potrebbe avvalersi del potere revoca, ma è tenuta a seguire le regole in tema di recesso, perché altrimenti aggirerebbe proprio queste ultime norme (cfr., Cons. Stato, Ad. Pl. 20 giugno 2014, n. 14).
Ciò, invece, non accade in caso di annullamento d’ufficio che ha struttura e finalità differenti sia dalla revoca che dal recesso. Che sia poi ammissibile l’annullamento anche a contratto stipulato lo si desume da plurimi indici normativi.
L’art. 1, co. 136 legge 311/2004, oggi abrogato, prevedeva che: “Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante”.
Tale norma, dando per scontato l’incidenza dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto stipulato, dettava norme per evitare che tale potere potesse essere esercitato sine die .
Anche dal nuovo codice dei contratti pubblici si desume che l’annullamento del contratto può comportare la caducazione del contratto come è reso manifesto, ad esempio, dall’art. 108, co. 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016, secondo cui la stazione appaltante può risolvere il contratto se “l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1”. Peraltro, il comma secondo della medesima norma prevede il dovere dell’amministrazione di risolvere il contratto qualora “nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci”.
Tali ipotesi hanno carattere meramente esemplificativo, evidenziando che il contratto si può risolvere o si deve risolvere nei casi in cui l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
Ne consegue, pertanto, che, nel caso di specie, il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato, motivato perché La EN s.r.l. ha prodotto preventivi incisi da rilevanti dubbi di falsità, è immune dalle censure articolate da quest’ultima.
7. La reiezione sotto tale profilo del ricorso R.G. n. 5101/2019 comporta l’improcedibilità del ricorso introduttivo R.G. n. 4561/2019 e dei primi motivi aggiunti, proposti da Furino Ecologia s.r.l., con cui la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione della gara alla La EN s.r.l..
8. Il Collegio a questo punto deve esaminare il provvedimento di revoca della gara impugnato sia da Furino Ecologia s.r.l. con il secondo ricorso per motivi aggiunti, sia da La EN s.r.l. con ulteriori motivi del proprio gravame.
Entrambe le società contestano il provvedimento di revoca in quanto irragionevole, affetto da vizio di motivazione e da difetto di istruttoria.
In particolare, mentre La EN s.r.l. ripropone sostanzialmente i motivi di ricorso già articolati contro l’annullamento dell’aggiudicazione, la Furino Ecologia s.r.l. evidenzia che la revoca della gara sarebbe illegittima, perché nessun addebito può esserle mosso, in quanto non ha prodotto falsi preventivi, diversamente dalle altre partecipanti, ma si è comportata correttamente nel corso della gara; la GE, dunque, avrebbe dovuto aggiudicare la gara proprio alla Furino Ecologia s.r.l..
Come esposto in fatto e come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, la decisione di GE di revocare la gara è stata adottata a seguito della valutazione di una situazione di grave anomalia emersa solo dopo l’aggiudicazione della gara e che ha visto il coinvolgimento di quasi tutti gli operatori collocatisi in graduatoria. Infatti, GE ha escluso dalla gara anche il Gruppo Stazi Mariano S.r.l., con provvedimento OPE/319 del 9 dicembre 2019, per aver prodotto falsa documentazione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis, d. lgs. 50/2016. In particolare a tale società è stata contestata la veridicità del preventivo del costo per smaltimento dei rifiuti biodegradabili fornito in sede di giustificativi sulla base della dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società E. D. s.r.l. in data 11 novembre 2019, oggetto di disconoscimento dell'offerta/contratto prot. N. 778/19. Tale società ha, peraltro, proposto ricorso n. 144/2020 che questa Sezione ha respinto con sentenza n. 1182/2020.
Lo scambio reciproco di accuse tra la Società Furino Ecologia, la società EN e anche il Gruppo Stazi Mariano S.r.l. ha messo in evidenza circostanze di fatto idonee a condizionare negativamente il regolare svolgimento della gara e l’esito della stessa; tutto ciò in lampante contrasto con gli sforzi perseguiti dalla stazione appaltante indirizzati a scegliere, come indicato nel cd protocollo di legalità “... i fornitori e partner (Fornitori di beni e servizi e Operatori sub concessionari) in base alla loro capacità di contribuire al perseguimento dei nostri obiettivi di performance economica, sociale ed ambientale, ed in piena coerenza con il sistema dei valori che guida le nostre attività garantendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e sicurezza nonché di parità di trattamento, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità”.
In altri termini, in disparte le valutazioni di carattere penale circa le condotte assunte dai partecipanti alla gara, di competenza di altre autorità giudiziarie, di fronte ad una situazione così atipica, la stazione appaltante ha opportunamente deciso, con determinazione che si sottrae alle dedotte censure, di revocare la procedura negoziata.
La revoca, infatti, è del tutto coerente ai principi di ragionevolezza, buon andamento e rispondenza del pubblico interesse alla legalità dell’azione amministrativa, seriamente compromessa dalle condotte assunte dai partecipanti alla procedura, anche se la Furino Ecologia s.r.l., nello specifico, non ha prodotto alcun falso preventivo.
Ne consegue che i citati ricorsi con cui Furino Ecologia s.r.l. e La EN s.r.l. hanno impugnato il provvedimento di revoca della gara vanno respinti.
Le spese, con riguardo ai ricorsi proposti da Furino Ecologia s.r.l., nei cui confronti non sono emersi addebiti di sorta, vanno compensate tra le parti, fatti salvi i contributi unificati dalla stessa corrisposti per il ricorso n. 4561 del 2019 e il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19.11.2019, che vanno posti a carico di La EN s.r.l..
Le spese con riguardo al ricorso proposto da La EN s.r.l. seguono la soccombenza e sono determinate, in favore di GE, nella misura indicata in dispositivo.
Vengono compensate tra le altre parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi:
1) Dichiara improcedibili il ricorso introduttivo R.G. n. 4561 del 2019 e quello per motivi aggiunti depositato in data 19.11.2019, proposti da Furino Ecologia S.r.l.;
2) Respinge il ricorso per motivi aggiunti depositato l’8.1.2020 da Furino Ecologia S.r.l.;
3) Respinge il ricorso n. 5101 del 2019, proposto da La EN S.r.l.;
4) Compensa le spese di lite tra le parti in relazione al giudizio introdotto da Furino Ecologia s.r.l. con ricorso n. 4561/2019, ponendo a carico di La EN s.r.l. il rimborso dei contributi unificati corrisposti dalla Furino Ecologia s.r.l. per il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19.11.2019;
5) Condanna La EN s.r.l. al pagamento, in favore di GE.S.A.C. S.p.A. – Società Gestione Servizi Aeroporti Campani, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Compensa le spese tra le altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO