Articolo 1 della Legge 4 marzo 1964, n. 114
Articolo 2
Versione
9 aprile 1964
Art. 1.
Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
a) degli Enti provinciali per il turismo previsto dall' articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 1774 , modificata con legge 31 dicembre 1901, n. 1144 , e' elevato da lire 3.500 milioni a lire 4.300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 5.100 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65, ed a lire 5.900 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66;
b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705 , modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444 , e' elevato da lire 1.355 milioni a lire 1.575 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 1.795 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 2.015 milioni dall'esercizio finanziario 1965-1966;
c) di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702 , modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444 , e con legge 23 giugno 1961, n. 520 , e' elevato da lire 120 milioni a lire 720 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, a lire 1.020 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 1.310 milioni, dall'esercizio finanziario 1965-66;
d) di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' diretta ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile, previsto dall' articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174 , modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444 , e' elevato da lire 150 milioni a lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 000 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.
Entrata in vigore il 9 aprile 1964