Articolo 21 sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 21Articolo 21 quater
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8 marzo 2005
Art. 21-sexies. (( (Recesso dai contratti).)) (( 1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione e' ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto ))
Entrata in vigore il 8 marzo 2005
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