Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3355 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Claudia Lampis e Christian
Bernardini, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] C.F._2
Carbonia (SU) il 07/05/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Alessandra Pomata, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/08/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà esclusiva della Sig.ra verrà ad Parte_1 essa assegnata affinché vi continui ad abitare, nei giorni di sua spettanza, con il figlio . Per_1
3. Il Sig. si impegna a trasferire la propria Controparte_1 residenza presso l'abitazione sita in Quartu Sant'Elena, in via Italia n. 1g, ed a liberare l'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Quartu Sant'Elena Pt_1
(CA), in via Ungheria, n. 21, da tutti i propri effetti personali entro e non oltre 40 gg. dalla sottoscrizione del presente ricorso.
4. I coniugi danno reciprocamente atto del fatto che ciascuno di loro è in grado di provvedere autonomamente al mantenimento, all'istruzione, alla cura e alla dignitosa collocazione del figlio e, pertanto, stabiliscono che Per_1 quest'ultimo verrà affidato in modo condiviso e con collocamento presso entrambi i genitori, i quali provvederanno direttamente al suo mantenimento, educazione e crescita come per legge ed eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse, e autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Pag. 2 di 5 5. Il minore, in una logica di suddivisione per quanto più possibile paritaria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, favorita anche dalla vicinanza delle abitazioni paterna e materna, le quali distano meno di un chilometro l'una dall'altra e salvo diversi accordi che i genitori di volta in volta prenderanno in caso di esigenze contingenti, rimarrà collocato presso di loro, secondo il seguente calendario: il figlio starà con la madre dal lunedì all'uscita di scuola/doposcuola/campo estivo fino al mercoledì all'uscita di scuola o doposcuola o campo estivo.
Il padre andrà a prenderlo da scuola/doposcuola o campo estivo il mercoledì e lo terrà con sé fino al venerdì quando lo accompagnerà a scuola.
La madre lo andrà a prendere a scuola il venerdì a scuola/doposcuola/campo estivo e trascorrerà con lei il fine settimana fino al lunedì quando lo accompagnerà a scuola/doposcuola/campo estivo.
Dopodiché dal lunedì all'uscita di scuola/doposcuola/campo estivo i genitori si alterneranno.
6. Durante le festività natalizie il minore trascorrerà le vacanze dal 24 dicembre al
30 dicembre con la madre, e dal 31 dicembre al 05 gennaio con il padre, il 06 gennaio con la madre, fatti salvi eventuali diversi accordi, scambiando le settimane di festività l'anno successivo e concordando le stesse con congruo anticipo.
7. Nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa, fatti salvi eventuali diversi accordi tra i coniugi, sempre col criterio dell'alternanza, scambiando le festività l'anno successivo e concordando le stesse con congruo anticipo, così come i principali giorni di festa con ciascun genitore col criterio dell'alternanza.
8. Nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori
10 giorni consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno per evitare eventuali sovrapposizioni, di modo che ciascun genitore potrà condurre liberamente in vacanza il figlio, ove riterrà opportuno, salvo diverso accordo tra le parti.
9. Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo.
10. Per il giorno del compleanno del bambino, (a prescindere dal genitore collocatario in quel momento) le parti stabiliscono che entrambi i genitori potranno vedere , compatibilmente con le esigenze lavorative. Per_1
11. Durante la permanenza del minore presso i genitori, ciascuno di essi provvederà direttamente alle normali esigenze di mantenimento del figlio (quanto ad esempio a vitto, vestiario, cura ed accudimento quotidiano), mentre le spese di carattere straordinario (intendendosi come tali quelle non prevedibili e/o particolarmente onerose, quali a titolo esemplificativo per cure mediche extra
SSN, dentistiche, oculistiche, tasse scolastiche o rette di scuole private/paritarie,
Pag. 3 di 5 centro estivo, viaggi d'istruzione), che dovranno essere necessariamente previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, saranno ripartite tra essi in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo al quale ha aderito questo Tribunale che richiama la Delibera del Consiglio Nazionale
Forense del 29/11/2017.
12. Il Sig. si impegna a pagare le quote mensili e di iscrizione ordinaria CP_1 relative all'attività calcistica praticata dal minore, oltre che le spese mediche annuali relative al rilascio del certifico medico di attività sportiva e dell'attrezzatura sportiva fornita dalla società frequentata dal minore.
Le parti stabiliscono, sin d'ora, che dette spese resteranno a carico esclusivo del sig. fintanto che non subiranno un incremento del 50% di quelle CP_1 attualmente sostenute;
in difetto, qualora superino detta soglia, le parti si riservano di formalizzare un diverso accordo sul punto.
13. Per quanto concerne, invece, le spese relative alla partecipazione a gare agonistiche/tornei del figlio (ad esempio spese di viaggio, spese Per_1 alberghiere, quote d'iscrizione ai tornei), nonché ogni ulteriore spesa aggiuntiva inerente il calcio, previo consenso di entrambi i genitori, sarà divisa al 50%.
14. L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra mentre in caso di erogazione di altri sussidi a beneficio Parte_1 delle parti o del minore dovranno essere divisi al 50%.
15. La residenza anagrafica del minore resterà quella attuale in Quartu Sant'Elena, in via Ungheria n. 21, presso il domicilio materno.
16. I coniugi rinunciano vicendevolmente ad ogni richiesta di mantenimento poiché sono entrambi economicamente autosufficienti e si esonerano reciprocamente dalla produzione della documentazione reddituale.
17. Le parti dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo, pretesa e/o ragione.
18. Entrambi i genitori si impegnano a far sì che il minore frequenti, con regolarità, le attività scolastiche e parascolastiche, le quali, attualmente vengono praticate da . Per_1
19. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
20. In caso di forza maggiore, malattia o in caso di legittimo impedimento che possa comportare una modifica del calendario di visita del minore, le parti, in un'ottica di collaborazione reciproca, per quanto possibile e previo accordo tra loro, convengono che il minore possa essere collocato presso l'altro genitore.
Pag. 4 di 5 21. In caso di assenza per imprescindibili ragioni lavorative del genitore collocatario, con congruo preavviso e previo accordo e disponibilità dell'altro genitore, il minore potrà essere collocato presso l'altra figura genitoriale o in caso di impedimento presso altra persona di estrema fiducia, previa comunicazione all'altro genitore.
22. Ogni spostamento del genitore collocatario con il minore fuori dalla Sardegna avverrà con un congruo preavviso comunicato all'altro genitore, ed in caso di viaggio del minore con uno dei genitori verso qualsiasi Paese europeo e/o extraeuropeo dovrà avvenire previo consenso dell'altro coniuge.
23. Le parti esprimono il proprio consenso per il rilascio e per il rinnovo del passaporto e degli altri documenti di identità e codice fiscale del minore.
24. I coniugi esprimono il proprio consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5