Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 83 / 2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to SAVINO MICHELE presso il cui studio è elett. dom. per Parte_1 delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di e entrambi rapp. e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv.to presso il cui studio sono elett. dom. per delega in atti e Controparte_1 con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
Con note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni l'appellante insiste nelle medesime conclusioni del proprio atto introduttivo, ovvero:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata n. 2838/2022-r.g. 1553/2021 del Tribunale di Genova,
Sezione VI Civile, Ill.mo Giudice Dott.ssa B.Romano, dichiarare che:
1) La domanda attorea è fondata e va accolta. E difatti, parte convenuta non ha dimostrato secondo quanto previsto dalla normativa vigente la regolarità della fideiussione, che quindi è futura ed indefinita, in quanto è da concordare, come espressamente pattuito tra le parti. La fideiussione è da considerarsi a tutti gli effetti nulla;
2) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, spese generali, oneri e accessori, ed oneri fiscali e previdenziali come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore dello scrivente legale Avv. Michele Savino, che se ne dichiara antistatario.”
PARTE APPELLATA
“1) confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
2) stante la palese temerarietà dell'appello condannare l'appellante alla rifusione delle spese legali nella misura massima prevista dal tariffario forense ex art. 96 co. 3 cod. proc. Civ.”
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e affinché il Tribunale di Genova accertasse la CP_2 Controparte_1
1
Parte_2
L'attore esponeva:
- che era stato socio al 50% della società esercente attività di ristorazione e di Parte_2 sushi restaurant (cfr. Doc. 1);
- che in data 22 gennaio 2013 la suddetta società sottoscriveva con e Controparte_2 [...]
un contratto di locazione (Doc. 2) avente ad oggetto un immobile commerciale di CP_1 proprietà dei predetti (sito in Genova Piazza Campetto, identificato al catasto alla sez. urbana GEA, foglio 95, part. 309, sub. 63 e sub. 62). Tale contratto al secondo paragrafo del punto 11 aveva previsto che: “in ogni caso, per qualsiasi eventuale inadempimento e/o per qualsiasi danno causato anche per fatto di propri dipendenti e/o collaboratori, alla proprietà e/o a terzi sono personalmente e solidamente responsabili nei confronti della locatrice i Signori , domiciliato a Genova, Per_1
Via Fiumara 11/52, c.f. e domiciliato a Genova in Via Gioberti C.F._1 Parte_1
11/6, ” (Doc. 2, pagina 5); C.F._2
- che pertanto, la fideiussione o garanzia faceva riferimento ad eventuali obbligazioni future e la clausola 11 non conteneva l'indicazione di un importo massimo garantito;
- che alla data del 28 marzo 2014 la società aveva maturato un debito con la proprietà pari ad €
33.607,00; che la proprietà aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di , Parte_2 non opposto e quindi divenuto titolo esecutivo;
- che la società e i avevano sottoscritto, in data 6 febbraio 2016, una scrittura modificativa del CP_1 precedente contratto di locazione (Doc. 3). Tale contratto aveva ridotto il canone mensile ad €
3.500,00 (rispetto all'importo di € 4.600,00 originariamente pattuito) per la durata di 11 mesi, dopodiché il canone sarebbe tornato all'importo originario e la “ sarebbe dovuta Parte_2 rientrare nel pagamento del debito residuo;
- che scaduti gli undici mesi la riduzione del canone ad € 3.500,00 veniva rinnovata per un altro anno con il terzo contratto del 1° gennaio 2017 (Doc. 4), stabilendo che al termine del contratto il canone sarebbe ritornato pari a € 4.600,00 mensili. In quest'ultimo contratto, come nel primo, si Parte_1 era costituito “fideiussore” per una obbligazione indefinita e indeterminata nell'oggetto :“il conduttore - - si impegna a versare dal 1° gennaio 2018 il canone originario di € Parte_2
4.600,00 oltre ad una quota del pregresso da concordare con parte locatrice” (Doc. 4);
- che la condizione non si era avverata perché non era avvenuta alcuna ulteriore pattuizione sull'ammontare del debito pregresso;
- che in data 1° gennaio 2018 con un quarto contratto veniva rinnovata la riduzione del canone a €
3.500,00 mensili e l'attore aveva sottoscritto il relativo accordo in qualità di fideiussore;
L'attore lamentava la violazione dell'art. 1938 cod. civ. stante l'assenza dell'importo massimo garantito in relazione alla fideiussione avente ad oggetto obbligazioni future, nonché la violazione dell'art. 1346 cod. civ., stante l'indeterminatezza e l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto di garanzia in relazione al pagamento del debito pregresso.
Si costituivano i convenuti che contestavano quanto dedotto dalla controparte e ritenevano le domande formulate dall'attore inammissibili o infondate in fatto ed in diritto. Eccepivano altresì: la carenza di interesse ad agire dell'attore e l'inammissibilità e la tardività delle contestazioni sollevate dal fideiussore e sulla validità delle obbligazioni principali.
Con sentenza n. 2838/2022, pubblicata il 19/12/2022, il Tribunale di Genova così decideva:
2 “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da con atto di Parte_1 citazione notificato il 12.2.2021 nei confronti di e , Controparte_2 Controparte_1 contrariis reiectis, rigetta la domanda in quanto infondata. Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in € 6.005,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali, con distrazione in favore dell'avv. , Controparte_1 antistatario.”
Avverso la predetta sentenza interponeva appello parte attrice in primo grado.
Si costituivano gli appellati formulando eccezione ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito chiedevano il rigetto dell'impugnazione infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 03/07/2024 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate con cui le parti precisavano le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza.
Le parti depositavano tempestivamente comparse conclusionali e di replica.
1. sui motivi di appello principale
L'appellante lamenta il travisamento del fatto da parte del Giudice e ritiene la sentenza priva di motivazione in quanto il Giudice non ha considerato la normativa degli artt. artt. 1938 e 1346 c.c.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
La domanda della parte attrice in primo grado attiene ai contratti del 22.01.2013, 1 gennaio 2017 e 1 gennaio 2018.
E' pacifico perché dedotto dalla medesima parte attrice che gli accordi del 2013 e del 2017 furono superati da quello del gennaio 2018, così come rilevato dal Tribunale.
In forza delle obbligazioni assunte nel gennaio 2018 la proprietà ottenne ed eseguì un decreto ingiuntivo nei confronti della attuale parte appellante per il mancato pagamento dei canoni dell'anno
2018; decreto non opposto e pertanto definitivo, essendo peraltro ammesso l'inadempimento all'obbligazione di pagamento del canone.
Nella citata scrittura si legge:
“parte conduttrice e i signori e si si impegnano a garantire, a prima Parte_3 Parte_1 richiesta scritta, anche via email, l'esatto adempimento di tutto quanto indicato nella presente scrittura” rilevandosi che oggetto della stessa era il pagamento del canone come sopra indicato nel medesimo atto come segue:
“ In caso di mancato e puntuale versamento del canone di Euro 3500 mensili, della quota del 50% della registrazione e delle spese condominiali di pertinenza dell'inquilino, parte locatrice sarà libera di richiedere senza ulteriore avviso l'intero canone pattuito ( 4.600,00) e il credito pregresso su menzionato ( € 68.5000)” .
La semplice lettura della pattuizione consente di escludere, alla luce del criterio interpretativo della volontà delle parti ex art. 1362 c.c. che sussista alcuna “obbligazione futura e indeterminata” essendo anzi dettagliatamente indicate nella medesima scrittura le obbligazioni assunte del pagamento del canone e del pregresso.
Risponde ad orientamento interpretativo consolidato in tema di interpretazione del contratto che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto.
Peraltro “quando si sostiene che un'esegesi di un disposto contrattuale sia stata errata sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. la censura si deve articolare nella puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali l'esegesi ritenuta dal giudice di merito sarebbe stata
3 errata e tale enunciazione deve, dunque, esporre per quale ragione il criterio che si assume violato risulterebbe male applicato dall'esegesi seguita dal giudice di merito. Ciò non è meno vero nell'ipotesi in cui formalmente il giudice di merito si sia astenuto nella sua motivazione dal fare espresso riferimento ad uno specifico criterio ermeneutico” ( Cass. Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017).
Nel caso in esame, a fronte del chiaro tenore letterale del contratto, la parte appellante non ha neppure indicato quale sarebbe l'errore interpretativo del Tribunale, riportando solo le allegazioni già formulate in primo grado.
Tuttavia la manifesta infondatezza delle tesi dell'appellante non consente la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., come richiesto dalla parte appellata, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, non essendo provata la malafede o colpa grave della parte.
Infatti “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Sez. U - , Sentenza n.
9912 del 20/04/2018).
2. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 tenendo conto dei valori medi e precisamente: valore inferiore ad € 260.000,00= ( in relazione all'importo della garanzia prestata), con aumento ex art. 4, comma 4, d.m. 55/2014 e succ. mod.
1. Studio controversia: € 2.518,00=
2. Fase introduttiva: € 1.665,00=
3. Fase istruttoria/trattazione: € 3.686,00=
4. Fase decisionale: € 4.287,00=totale per compensi avvocato: € 12.156,00= Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuto e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata che liquida in € 12.156,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 15.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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