Art. 2.
Per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli edifici di cui al precedente articolo si prescinde dalle caratteristiche degli edifici medesimi e dal termine di ultimazione della costruzione stessa.
Per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli edifici di cui al precedente articolo si prescinde dalle caratteristiche degli edifici medesimi e dal termine di ultimazione della costruzione stessa.