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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/10/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 15 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1265/18 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Francesco GENOVESE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparsa, per il convenuto, l'avv. Rossana RIZZO per delega dell'avv. Loredana
MACCORA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1265 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2018
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], Vico II Vittorio Emanuele III, n. 6, ed elettivamente domiciliato in
Messina, Via Lenzi, n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco GENOVESE dal quale è rappresentato e difeso ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_1 C.F._2
in Sinagra (ME), Via Beniamino Ioppolo, n. 7, elettivamente domiciliato in Messina, Via
Cavalieri della Stella, n. 33, presso lo studio dell'avv. Loredana MACCORA dalla quale è rappresentato e difeso CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
nella persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, c.f. e p.i.v.a. con sede in Roma, Via Giuseppe P.IVA_1
Grezar, n. 14, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Pignatelli Aragona, n. 7, presso lo studio dell'avv. Salvatore MIGLIORINO dal quale è rappresentata e difesa
TERZA CHIAMATA IN CAUSA avente per OGGETTO: domanda di usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2 TRIBUNALE di MESSINA Con atto di citazione, notificato in data 01 marzo 2018, ha Parte_1
convenuto in giudizio quale proprietario di un immobile sito in Controparte_1
Messina, Via Cane Fucino, Pal. 19, n. 467, identificato catastalmente al foglio 140, part. 491, sub. 19, piano primo, zona 2, cat. A/4, classe 10, vani 4,5, rendita catastale € 111,15, al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul predetto cespite.
Ha esposto che, nell'aprile del 1991, i suoi genitori, e Controparte_3
si erano accordati con perché i primi Persona_1 Controparte_1
acquistassero l'immobile al prezzo di £ 30.000,00 e che, in ragione di tale accordo, il aveva, già in quella data, consegnato all'attore le chiavi dell'appartamento. CP_1
A partire da quel momento, sebbene l'atto pubblico di compravendita non fosse stato mai stipulato, il convenuto si era totalmente disinteressato dell'immobile, non vi aveva più fatto accesso, né ne aveva mai rivendicato la proprietà, mentre l'attore lo aveva posseduto ininterrottamente godendone direttamente, concedendolo in locazione, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria e pagando le relative imposte e tasse.
L'attore ha, dunque, chiesto che venga accertato l'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa.
Con comparsa di risposta, depositata in data 12 settembre 2018, si è costituito in giudizio aderendo alle richieste avanzate da controparte e rilevando Controparte_1 che la mancata stipula della compravendita mediante atto pubblico non era a lui imputabile.
Con ordinanza del 22 febbraio 2024 il Giudice, rilevata l'iscrizione di un'ipoteca a carico dell'immobile oggetto della domanda ed in favore della creditrice del convenuto,
ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Controparte_4
Con comparsa di risposta, depositata in data 18 giugno 2024, si è costituita in giudizio l' la quale, dopo aver dato atto Controparte_2 dell'avvenuta iscrizione in data 18 giugno 2010 di un'ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n.
602/1973 a favore della propria dante causa ed a carico del debitore CP_4 CP_4
sull'immobile oggetto della domanda principale, ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità della domanda di usucapione per integrazione tardiva del contraddittorio e l'infondatezza per mancanza di prova dei presupposti richiesti ai fini del suo accertamento. 3 TRIBUNALE di MESSINA In via riconvenzionale ha chiesto che venga dichiarata l'inopponibilità dell'usucapione, eventualmente accertata in favore di nei propri Parte_1 riguardi e la legittimità e la regolarità della predetta ipoteca iscritta nei confronti di
Controparte_1
La domanda proposta dall'attore è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda di usucapione sollevata dalla terza chiamata in causa in quanto, ai sensi dell'art. 270, comma 1, c.p.c., “La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 271 c.p.c., “Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma…”; in ogni caso, diversamente da quanto da questa ritenuto, la fase istruttoria non era già stata completata al momento dell'integrazione del contraddittorio nei suoi riguardi, avendo il
Tribunale solo successivamente disposto l'ammissione dei mezzi istruttori chiesti dalle parti, né il terzo chiamato ha chiesto, in comparsa di costituzione o nelle memorie successive, la concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie.
Nel merito, secondo quando costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'intervenuta usucapione, “[…] Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus”; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (nella specie, contratto di comodato) (Cass., Sez. 2, n. 15755 del 13/12/2001; Sez. 2, n. 14092 del 11/06/2010; Sez. 2,
n. 15145 del 06/08/2004) […]” (v. Cass. Civ. Sez. 2, n. 22667/2017).
Pertanto, è onere di chi agisce per ottenere l'accertamento dell'usucapione di un diritto reale provare sia l'elemento oggettivo, il corpus possessionis, consistente nella 4 TRIBUNALE di MESSINA disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta per venti anni, manifestatasi nello svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sia l'elemento soggettivo,
l'animus possidendi, consistente nella volontà di comportarsi come il proprietario della cosa e di esercitare sulla stessa i poteri corrispondenti a quelli attribuiti al proprietario.
Tuttavia, mentre la prova del corpus del possesso deve essere fornita mediante la dimostrazione dello svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – tenuto anche conto della specifica natura del bene in quanto “[…] il possesso idoneo a determinare il compiersi della usucapione deve essere apprezzato e valutato dal
Giudice di merito non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva ed alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario […]” (v. Cass. Civ. Sez. 2, n. 25922/2005)
– ai sensi dell'art. 1141, comma 1, c.c. l'“animus possidendi” si presume, salvo prova contraria.
Tale disposizione, oltre a prevedere al comma 1 che “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitare semplicemente come detenzione.”, al comma 2 dispone che “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
Inoltre, perché la detenzione possa tramutarsi in valido possesso ad usucapionem – e, quindi, possa verificarsi la cosiddetta interversione del possesso – non è sufficiente un mutamento della volontà interiore del soggetto che ha la disponibilità materiale del bene ma
è necessario o che vi sia un mutamento del titolo in ragione del quale la stessa è stata ottenuta oppure una manifestazione esterna di tale volontà rivolta al proprietario del bene.
In merito, la Corte di Cassazione ha affermato che “La interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al possessore. La interversione del possesso, 5 TRIBUNALE di MESSINA quindi, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente
"nomine proprio", richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere "nomine alieno" e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'"animus" di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata. L'accertamento, in concreto, degli estremi dell'interversione del possesso integra un'indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, per trarne elementi di convincimento, ma si può solo censurare, per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione.” (v. massima Cass.
Civ. Sez. 1, n. 4404/06).
Principio che è stato poi ribadito con l'arresto per cui “La interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, qualora esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa, come nel caso in cui sul fondo sia stata realizzata una costruzione.” (v. massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 23458/21).
Nel caso in esame, con l'atto di citazione l'attore ha testualmente affermato che “…Il sig. nell'aprile del 1991 aveva raggiunto una intesa con i coniugi Controparte_1 CP_3
(oggi deceduto) e , genitori del dr. , odierno
[...] Persona_1 Parte_1 attore, volta a trasferire loro l'immobile de quo al prezzo di lire 30.000,00; tale immobile sarebbe stato acquistato per essere destinato al dr. , tant'è che da quella Parte_1
data il sig. consegnava all'attore personalmente le chiavi dell'appartamento…”. CP_1
Pertanto, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto dedotto, deve ritenersi che i genitori dell'attore abbiano stipulato con il convenuto, sebbene oralmente, un contratto 6 TRIBUNALE di MESSINA preliminare di compravendita e che, appunto in ragione dello stesso, il convenuto abbia consegnato direttamente all'attore le chiavi dell'immobile.
Secondo un orientamento consolidatosi a partire dalla nota pronuncia del IM
Consesso della giurisprudenza di legittimità, “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ..” (v. massima Cass. Sez. Un. Civ., n. 7930/08).
Deve, quindi, ritenersi che l'attore, a seguito della consegna spontanea da parte del convenuto delle chiavi dell'immobile per cui è causa, sia divenuto, in un primo momento, detentore qualificato del bene.
L'attore ha, tuttavia, aggiunto che, a partire dalla data di consegna dell'immobile, e cioè fin dall'aprile 1991, aveva avuto il “…possesso pieno, esclusivo, pacifico ed ininterrotto del predetto appartamento, senza che mai alcuno, né il sig. , né altri, CP_1 abbia mai avuto alcunché da obiettare o contestare, né abbia mai rivendicato, anche in solo punto di fatto, la proprietà…” e ha, poi, descritto tutte le diverse attività poste in essere negli anni, in nome proprio e quale proprietario, e cioè il godimento diretto del bene, la locazione dello stesso a terzi, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la realizzazione di piccoli interventi di ristrutturazione ed il pagamento delle relative tasse e imposte.
Di fatto, l'attore ha in sostanza affermato che, sebbene immesso nella disponibilità materiale del bene con il consenso del proprietario originario a titolo di comodatario- detentore qualificato, nel tempo si sarebbe comportato come possessore e non più come mero detentore, ponendo in essere diversi comportamenti materiali nei confronti dell'originario proprietario dai quali emergerebbe inequivocabilmente il mutamento dell'animus da detinendi in possidendi.
7 TRIBUNALE di MESSINA Il convenuto sul punto non ha in alcun modo contestato quanto affermato dall'attore; al contrario, ha espressamente dichiarato di aderire per intero alle richieste avanzate dall'attore e ha chiesto che la domanda fosse accolta, riconoscendo implicitamente anche l'avvenuta interversio.
Naturalmente quanto sopra detto vale nei confronti del proprietario CP_1 rispetto al quale l'attore ha assunto la posizione di detentore qualificato, poi modificatosi in possessore;
non vale, per contro, rispetto alla terza chiamata in quanto la mancanza di una volontaria traditio del bene fa sì che l'animus dell' nei confronti della terza Pt_1
chiamata debba essere ritenuto sin dall'inizio, per presunzione iuris tantum, quello del possessore.
È stata, poi, escussa la teste moglie dell'attore, la quale, Testimone_1 preliminarmente, ha dichiarato che in un'epoca non precisata – in quanto ha riferito “…un paio di anni dopo il mio matrimonio con il sig. ”, senza chiarire quando si CP_5
avvenuto – l'attore stesso, e non i suoi genitori come da lui asserito, aveva stipulato con il convenuto un accordo mediante scrittura privata per la vendita dell'immobile oggetto del giudizio.
Ha, però, confermato che, a partire da tale momento, l'attore si era occupato in via esclusiva del predetto immobile mentre il convenuto non si era più interessato ed occupato dello stesso, riferendo che “…sono in grado di affermare che sin dall'epoca della suddetta scrittura privata il non si è mai occupato del bene, né è mai tornato a visitarlo. Le CP_1
chiavi di quest'ultimo, peraltro, furono consegnate a mio marito alla firma della scrittura… sin da tale epoca mio marito, in via esclusiva, si è sempre occupato della gestione generale del bene, di sostenerne le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e di pagarne le imposte e le tasse… mio marito a volte ha concesso in locazione l'appartamento. Quando libero non lo ha materialmente occupato lasciandolo vuoto. Ne ha sempre posseduto in via esclusiva le chiavi, facendo salvo il diritto degli affittuari quando l'appartamento era locato… che io sappia nessuno mai, neanche il , ha contestato a mio marito il CP_1
possesso, peraltro continuativo ed ininterrotto, del bene…”.
8 TRIBUNALE di MESSINA Infine, con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. l'attore ha prodotto alcune copie delle ricevute di pagamenti che, però, non sono utilizzabili come prova in quanto non risulta che siano stati eseguiti in favore dell'immobile oggetto di causa.
Ritenuti provati per espressa ammissione del convenuto, oltre che mediante prova testimoniale, tutti i comportamenti invocati dall'attore dai quali desumere che questi, oltre ad aver avuto per più di venti anni la disponibilità materiale del bene, abbia con i menzionati atti dispositivi esternato il proprio animus possidendi nei confronti del precedente proprietario – il quale, infatti, non solo non lo ha contestato, ma anzi, al contrario, lo ha riconosciuto – la domanda di usucapione articolata nei suoi confronti deve essere accolta.
In merito alla posizione dell' Controparte_2 creditrice ipotecaria, si osserva quanto segue.
Nelle conclusioni della comparsa di risposta l' Controparte_2
ha chiesto che, in caso di eventuale accertamento dell'intervenuta
[...] usucapione, fosse dichiarata l'inopponibilità della stessa nei propri riguardi.
In merito si osserva che, secondo un orientamento dalla giurisprudenza di legittimità,
“[…] l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario. Tale effetto estintivo non va ricondotto ad una presunta usucapio libertatis, bensì dipende dall'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 8792 del
28/06/2000, Rv. 538121 - 01). Tuttavia, proprio perché l'usucapione determina l'acquisto
(retroattivo) a titolo originario della proprietà del fondo, con conseguente estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli contro il proprietario risultante dai registri immobiliari, i creditori ipotecari, titolari di diritto reale (di garanzia) sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, devono considerarsi litisconsorti necessari del relativo giudizio. Il creditore ipotecario, infatti, è titolare di un diritto reale parimenti risultante dai pubblici registri e opponibile erga omnes, sicché la domanda di usucapione del bene immobile sul quale è iscritta l'ipoteca si rivolge direttamente anche nei suoi confronti. L'estinzione della garanzia non costituisce un mero effetto indiretto dell'accertamento dell'usucapione, che si esaurisce nella sfera dei rapporti fra proprietario usucapito e creditore garantito;
al 9 TRIBUNALE di MESSINA contrario, l'usucapione produce l'estinzione diretta e contestuale di ogni diritto reale formalmente insistente sul bene, in guisa che tutti i rispettivi titolari sono litisconsorti necessari nel relativo giudizio. […]” (v. Cass. Civ., Sez. 3, n. 29325/19).
Inoltre, quanto all'efficacia retroattiva dell'usucapione, già precedentemente la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che “L'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni
e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario (tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta "usucapio libertatis", bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa), con la conseguenza che il notaio rogante nella successiva vendita del bene compiuta dall'usucapiente non è tenuto a verificare l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli di data anteriore a quella della trascrizione della sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 8792/00).
Principi, questi ultimi, che il Tribunale ritiene di dover condividere e ribadire, seppure a conoscenza della recente pronuncia di segno opposto della Corte di Cassazione secondo cui “L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n.
565/2025).
Infatti, l'arresto più recente appena esposto non appare convincente in quanto non spiega come sia possibile conciliare, dal punto di vista logico-formale prima ancora che in diritto, il mantenimento di pesi e oneri gravanti sull'immobile oggetto di usucapione ed iscritti ai danni del proprietario – come appunto, l'ipoteca iscritta contro il proprietario dell'immobile nei cui confronti è stata incardinata la domanda di usucapione – con il principio di retroattività degli effetti in favore dell'usucapente che non può che travolgere
10 TRIBUNALE di MESSINA tutti i diritti costituiti medio tempore;
principio quest'ultimo sulla quale si fonda la precedente sentenza del 2019 alla quale il Tribunale intende uniformarsi.
Infatti, alla luce del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per un verso, la retroattività dell'acquisto per usucapione determina l'estinzione di tutte le iscrizioni ipotecarie intervenute successivamente all'inizio del possesso;
per altro verso, perché la sentenza dichiarativa dell'usucapione possa spiegare effetti anche nei confronti degli eventuali creditori ipotecari dei beni oggetto dell'acquisto a titolo originario è necessario che gli stessi partecipino, come nel caso in esame, al giudizio in qualità di litisconsorti necessari.
Orbene, considerato che l'ipoteca è stata iscritta in data 18 giugno 2010, quindi dopo il momento a partire dal quale l'attore ha affermato di aver iniziato a possedere uti dominus
– circostanza, quest'ultima, non specificamente contestata dalla creditrice ipotecaria – deve ritenersi che l'accertamento dell'intervenuta usucapione sia opponibile alla creditrice ipotecaria, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale da questa articolata.
La domanda di accertamento della legittimità e della regolarità dell'ipoteca proposta nei confronti di è inammissibile. Controparte_1
Preliminarmente, risulta opportuno richiamare l'orientamento più garantista della giurisprudenza di legittimità in materia di domanda riconvenzionale c.d. “trasversale”, cioè la domanda che un convenuto propone nei confronti di un altro convenuto, che questo
Tribunale ritiene di dover condividere – seppur consapevole dell'esistenza di un orientamento di segno opposto – secondo cui “Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito.” (massima Cass. Civ. Sez. 1, n. 12662/21).
Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario della domanda riconvenzionale “trasversale” – il quale deve essere posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se fosse stato estraneo al giudizio, dovendo essere 11 TRIBUNALE di MESSINA ritenuto terzo rispetto al rapporto processuale instaurato tra l'attore ed il convenuto che svolge nei suoi confronti una domanda – tale domanda deve essere proposta come chiamata di terzo, e cioè mediante una richiesta al Giudice, da effettuare con comparsa di risposta depositata nei venti giorni precedenti la data fissata per la prima udienza, di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e di differimento della prima udienza, e con successiva notificazione della citazione alla prima udienza differita.
Allo stesso modo, tenuto conto della ratio sottesa ai principi affermati dalla Corte di
Cassazione e sussistendo le medesime esigenze di tutela del diritto di difesa, anche la domanda svolta da un terzo chiamato in causa – dalle parti originarie o dal Giudice – nei confronti di un soggetto che è già parte del giudizio ma che non è la propria, diretta, controparte deve essere svolta mediante la chiamata di terzo, e cioè secondo le modalità prescritte dall'art. 271 c.p.c. il quale, nella versione vigente al momento dell'instaurazione del giudizio, prevede che “Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli artt. 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'art. 269 c.p.c.”.
Nel caso in esame, l' ha proposto Controparte_2
una domanda nei confronti di convenuto già costituito in giudizio ma Controparte_1 terzo nei suoi confronti, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata;
tuttavia, ha formulato tale domanda sotto forma di domanda riconvenzionale e non nelle forme prescritte, a pena di decadenza, dall'art. 271 c.p.c. per la chiamata in causa del terzo da parte del terzo interveniente – cioè mediante una dichiarazione nella comparsa di risposta ed una richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dello stesso – il che implica che la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Va, conseguentemente, dichiarata assorbita l'eccezione di intervenuta estinzione dell'ipoteca per estinzione del credito sotteso sollevata da nella prima Controparte_1 difesa utile.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nei rapporti tra e l' Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese del giudizio vanno integralmente compensate. Controparte_2 12 TRIBUNALE di MESSINA Tra e devono essere compensate stante Parte_1 Controparte_1
l'esplicita richiesta dell'attore di condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite solo in caso di contestazione della domanda;
tra e l' Parte_1 [...]
la compensazione discende dalla constatazione Controparte_2 dell'esistenza di due contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di opponibilità, al creditore ipotecario, della sentenza di usucapione.
Nei rapporti tra l' e Controparte_2 CP_1
le spese del giudizio devono essere compensate stante la minima incidenza
[...]
sull'economia del giudizio della domanda articolata dalla prima nei confronti del secondo.
Visto l'art. 8, comma 4 bis, del D.LGS. n. 28/2010, nella versione vigente all'epoca di svolgimento del procedimento di mediazione tra e Parte_1 CP_1
, considerato che dal verbale del 21 giugno 2022 risulta che
[...] Controparte_1 non ha partecipato senza giustificato motivo all'incontro fissato per tale data, questi deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Visto l'art. 12 bis, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, nella versione vigente all'epoca di svolgimento del procedimento di mediazione tra e l Parte_1 [...]
, dal verbale del 23 settembre 2024 risulta che Controparte_2
l non ha partecipato al primo incontro del Controparte_2 procedimento di mediazione.
Sebbene la mancata partecipazione sia stata previamente comunicata, non sussistono elementi in giudizio per poter ritenere che l'assenza fosse giustificata, il che implica che l deve essere condannata al versamento Controparte_2 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e nei confronti Parte_1 Controparte_1
dell' Controparte_2 13 TRIBUNALE di MESSINA 1) accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2) per l'effetto, accerta e dichiara che ha acquistato, per Parte_2
usucapione, il diritto di proprietà dell'immobile sito in Messina, Via Cane Fucino, Pal. 19,
n. 467, identificato catastalmente al foglio 140, part. 491, sub. 19, piano primo, zona 2, cat.
A/4, classe 10, vani 4,5, rendita catastale € 111,15;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento dell'inopponibilità articolata dall' nei confronti di Controparte_2 [...]
; Parte_1
4) per l'effetto, dichiara che l'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà dell'immobile sito in Messina, Via Cane Fucino, Pal. 19, n. 467, identificato catastalmente al foglio 140, part. 491, sub. 19, piano primo, zona 2, cat. A/4, classe 10, vani
4,5, rendita catastale € 111,15, da parte di è opponibile alla Parte_1
creditrice ipotecaria;
Controparte_2
5) accerta e dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall' nei confronti di Controparte_2 CP_1
;
[...]
6) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza;
7) compensa integralmente le spese del giudizio tra Parte_1
e l;
Controparte_1 Controparte_2
8) visto l'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010, nella versione vigente all'epoca di svolgimento del procedimento di mediazione, condanna al Controparte_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
9) visto l'art. 12 bis, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, nella versione vigente all'epoca di svolgimento del procedimento di mediazione, condanna l' Controparte_2
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo
[...]
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 15.10.2025. 14 TRIBUNALE di MESSINA Il Giudice (dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina
15
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 15 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1265/18 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Francesco GENOVESE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparsa, per il convenuto, l'avv. Rossana RIZZO per delega dell'avv. Loredana
MACCORA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1265 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2018
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], Vico II Vittorio Emanuele III, n. 6, ed elettivamente domiciliato in
Messina, Via Lenzi, n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco GENOVESE dal quale è rappresentato e difeso ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_1 C.F._2
in Sinagra (ME), Via Beniamino Ioppolo, n. 7, elettivamente domiciliato in Messina, Via
Cavalieri della Stella, n. 33, presso lo studio dell'avv. Loredana MACCORA dalla quale è rappresentato e difeso CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
nella persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, c.f. e p.i.v.a. con sede in Roma, Via Giuseppe P.IVA_1
Grezar, n. 14, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Pignatelli Aragona, n. 7, presso lo studio dell'avv. Salvatore MIGLIORINO dal quale è rappresentata e difesa
TERZA CHIAMATA IN CAUSA avente per OGGETTO: domanda di usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2 TRIBUNALE di MESSINA Con atto di citazione, notificato in data 01 marzo 2018, ha Parte_1
convenuto in giudizio quale proprietario di un immobile sito in Controparte_1
Messina, Via Cane Fucino, Pal. 19, n. 467, identificato catastalmente al foglio 140, part. 491, sub. 19, piano primo, zona 2, cat. A/4, classe 10, vani 4,5, rendita catastale € 111,15, al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul predetto cespite.
Ha esposto che, nell'aprile del 1991, i suoi genitori, e Controparte_3
si erano accordati con perché i primi Persona_1 Controparte_1
acquistassero l'immobile al prezzo di £ 30.000,00 e che, in ragione di tale accordo, il aveva, già in quella data, consegnato all'attore le chiavi dell'appartamento. CP_1
A partire da quel momento, sebbene l'atto pubblico di compravendita non fosse stato mai stipulato, il convenuto si era totalmente disinteressato dell'immobile, non vi aveva più fatto accesso, né ne aveva mai rivendicato la proprietà, mentre l'attore lo aveva posseduto ininterrottamente godendone direttamente, concedendolo in locazione, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria e pagando le relative imposte e tasse.
L'attore ha, dunque, chiesto che venga accertato l'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa.
Con comparsa di risposta, depositata in data 12 settembre 2018, si è costituito in giudizio aderendo alle richieste avanzate da controparte e rilevando Controparte_1 che la mancata stipula della compravendita mediante atto pubblico non era a lui imputabile.
Con ordinanza del 22 febbraio 2024 il Giudice, rilevata l'iscrizione di un'ipoteca a carico dell'immobile oggetto della domanda ed in favore della creditrice del convenuto,
ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Controparte_4
Con comparsa di risposta, depositata in data 18 giugno 2024, si è costituita in giudizio l' la quale, dopo aver dato atto Controparte_2 dell'avvenuta iscrizione in data 18 giugno 2010 di un'ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n.
602/1973 a favore della propria dante causa ed a carico del debitore CP_4 CP_4
sull'immobile oggetto della domanda principale, ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità della domanda di usucapione per integrazione tardiva del contraddittorio e l'infondatezza per mancanza di prova dei presupposti richiesti ai fini del suo accertamento. 3 TRIBUNALE di MESSINA In via riconvenzionale ha chiesto che venga dichiarata l'inopponibilità dell'usucapione, eventualmente accertata in favore di nei propri Parte_1 riguardi e la legittimità e la regolarità della predetta ipoteca iscritta nei confronti di
Controparte_1
La domanda proposta dall'attore è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda di usucapione sollevata dalla terza chiamata in causa in quanto, ai sensi dell'art. 270, comma 1, c.p.c., “La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 271 c.p.c., “Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma…”; in ogni caso, diversamente da quanto da questa ritenuto, la fase istruttoria non era già stata completata al momento dell'integrazione del contraddittorio nei suoi riguardi, avendo il
Tribunale solo successivamente disposto l'ammissione dei mezzi istruttori chiesti dalle parti, né il terzo chiamato ha chiesto, in comparsa di costituzione o nelle memorie successive, la concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie.
Nel merito, secondo quando costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'intervenuta usucapione, “[…] Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus”; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (nella specie, contratto di comodato) (Cass., Sez. 2, n. 15755 del 13/12/2001; Sez. 2, n. 14092 del 11/06/2010; Sez. 2,
n. 15145 del 06/08/2004) […]” (v. Cass. Civ. Sez. 2, n. 22667/2017).
Pertanto, è onere di chi agisce per ottenere l'accertamento dell'usucapione di un diritto reale provare sia l'elemento oggettivo, il corpus possessionis, consistente nella 4 TRIBUNALE di MESSINA disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta per venti anni, manifestatasi nello svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sia l'elemento soggettivo,
l'animus possidendi, consistente nella volontà di comportarsi come il proprietario della cosa e di esercitare sulla stessa i poteri corrispondenti a quelli attribuiti al proprietario.
Tuttavia, mentre la prova del corpus del possesso deve essere fornita mediante la dimostrazione dello svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – tenuto anche conto della specifica natura del bene in quanto “[…] il possesso idoneo a determinare il compiersi della usucapione deve essere apprezzato e valutato dal
Giudice di merito non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva ed alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario […]” (v. Cass. Civ. Sez. 2, n. 25922/2005)
– ai sensi dell'art. 1141, comma 1, c.c. l'“animus possidendi” si presume, salvo prova contraria.
Tale disposizione, oltre a prevedere al comma 1 che “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitare semplicemente come detenzione.”, al comma 2 dispone che “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
Inoltre, perché la detenzione possa tramutarsi in valido possesso ad usucapionem – e, quindi, possa verificarsi la cosiddetta interversione del possesso – non è sufficiente un mutamento della volontà interiore del soggetto che ha la disponibilità materiale del bene ma
è necessario o che vi sia un mutamento del titolo in ragione del quale la stessa è stata ottenuta oppure una manifestazione esterna di tale volontà rivolta al proprietario del bene.
In merito, la Corte di Cassazione ha affermato che “La interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al possessore. La interversione del possesso, 5 TRIBUNALE di MESSINA quindi, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente
"nomine proprio", richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere "nomine alieno" e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'"animus" di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata. L'accertamento, in concreto, degli estremi dell'interversione del possesso integra un'indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, per trarne elementi di convincimento, ma si può solo censurare, per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione.” (v. massima Cass.
Civ. Sez. 1, n. 4404/06).
Principio che è stato poi ribadito con l'arresto per cui “La interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, qualora esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa, come nel caso in cui sul fondo sia stata realizzata una costruzione.” (v. massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 23458/21).
Nel caso in esame, con l'atto di citazione l'attore ha testualmente affermato che “…Il sig. nell'aprile del 1991 aveva raggiunto una intesa con i coniugi Controparte_1 CP_3
(oggi deceduto) e , genitori del dr. , odierno
[...] Persona_1 Parte_1 attore, volta a trasferire loro l'immobile de quo al prezzo di lire 30.000,00; tale immobile sarebbe stato acquistato per essere destinato al dr. , tant'è che da quella Parte_1
data il sig. consegnava all'attore personalmente le chiavi dell'appartamento…”. CP_1
Pertanto, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto dedotto, deve ritenersi che i genitori dell'attore abbiano stipulato con il convenuto, sebbene oralmente, un contratto 6 TRIBUNALE di MESSINA preliminare di compravendita e che, appunto in ragione dello stesso, il convenuto abbia consegnato direttamente all'attore le chiavi dell'immobile.
Secondo un orientamento consolidatosi a partire dalla nota pronuncia del IM
Consesso della giurisprudenza di legittimità, “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ..” (v. massima Cass. Sez. Un. Civ., n. 7930/08).
Deve, quindi, ritenersi che l'attore, a seguito della consegna spontanea da parte del convenuto delle chiavi dell'immobile per cui è causa, sia divenuto, in un primo momento, detentore qualificato del bene.
L'attore ha, tuttavia, aggiunto che, a partire dalla data di consegna dell'immobile, e cioè fin dall'aprile 1991, aveva avuto il “…possesso pieno, esclusivo, pacifico ed ininterrotto del predetto appartamento, senza che mai alcuno, né il sig. , né altri, CP_1 abbia mai avuto alcunché da obiettare o contestare, né abbia mai rivendicato, anche in solo punto di fatto, la proprietà…” e ha, poi, descritto tutte le diverse attività poste in essere negli anni, in nome proprio e quale proprietario, e cioè il godimento diretto del bene, la locazione dello stesso a terzi, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la realizzazione di piccoli interventi di ristrutturazione ed il pagamento delle relative tasse e imposte.
Di fatto, l'attore ha in sostanza affermato che, sebbene immesso nella disponibilità materiale del bene con il consenso del proprietario originario a titolo di comodatario- detentore qualificato, nel tempo si sarebbe comportato come possessore e non più come mero detentore, ponendo in essere diversi comportamenti materiali nei confronti dell'originario proprietario dai quali emergerebbe inequivocabilmente il mutamento dell'animus da detinendi in possidendi.
7 TRIBUNALE di MESSINA Il convenuto sul punto non ha in alcun modo contestato quanto affermato dall'attore; al contrario, ha espressamente dichiarato di aderire per intero alle richieste avanzate dall'attore e ha chiesto che la domanda fosse accolta, riconoscendo implicitamente anche l'avvenuta interversio.
Naturalmente quanto sopra detto vale nei confronti del proprietario CP_1 rispetto al quale l'attore ha assunto la posizione di detentore qualificato, poi modificatosi in possessore;
non vale, per contro, rispetto alla terza chiamata in quanto la mancanza di una volontaria traditio del bene fa sì che l'animus dell' nei confronti della terza Pt_1
chiamata debba essere ritenuto sin dall'inizio, per presunzione iuris tantum, quello del possessore.
È stata, poi, escussa la teste moglie dell'attore, la quale, Testimone_1 preliminarmente, ha dichiarato che in un'epoca non precisata – in quanto ha riferito “…un paio di anni dopo il mio matrimonio con il sig. ”, senza chiarire quando si CP_5
avvenuto – l'attore stesso, e non i suoi genitori come da lui asserito, aveva stipulato con il convenuto un accordo mediante scrittura privata per la vendita dell'immobile oggetto del giudizio.
Ha, però, confermato che, a partire da tale momento, l'attore si era occupato in via esclusiva del predetto immobile mentre il convenuto non si era più interessato ed occupato dello stesso, riferendo che “…sono in grado di affermare che sin dall'epoca della suddetta scrittura privata il non si è mai occupato del bene, né è mai tornato a visitarlo. Le CP_1
chiavi di quest'ultimo, peraltro, furono consegnate a mio marito alla firma della scrittura… sin da tale epoca mio marito, in via esclusiva, si è sempre occupato della gestione generale del bene, di sostenerne le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e di pagarne le imposte e le tasse… mio marito a volte ha concesso in locazione l'appartamento. Quando libero non lo ha materialmente occupato lasciandolo vuoto. Ne ha sempre posseduto in via esclusiva le chiavi, facendo salvo il diritto degli affittuari quando l'appartamento era locato… che io sappia nessuno mai, neanche il , ha contestato a mio marito il CP_1
possesso, peraltro continuativo ed ininterrotto, del bene…”.
8 TRIBUNALE di MESSINA Infine, con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. l'attore ha prodotto alcune copie delle ricevute di pagamenti che, però, non sono utilizzabili come prova in quanto non risulta che siano stati eseguiti in favore dell'immobile oggetto di causa.
Ritenuti provati per espressa ammissione del convenuto, oltre che mediante prova testimoniale, tutti i comportamenti invocati dall'attore dai quali desumere che questi, oltre ad aver avuto per più di venti anni la disponibilità materiale del bene, abbia con i menzionati atti dispositivi esternato il proprio animus possidendi nei confronti del precedente proprietario – il quale, infatti, non solo non lo ha contestato, ma anzi, al contrario, lo ha riconosciuto – la domanda di usucapione articolata nei suoi confronti deve essere accolta.
In merito alla posizione dell' Controparte_2 creditrice ipotecaria, si osserva quanto segue.
Nelle conclusioni della comparsa di risposta l' Controparte_2
ha chiesto che, in caso di eventuale accertamento dell'intervenuta
[...] usucapione, fosse dichiarata l'inopponibilità della stessa nei propri riguardi.
In merito si osserva che, secondo un orientamento dalla giurisprudenza di legittimità,
“[…] l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario. Tale effetto estintivo non va ricondotto ad una presunta usucapio libertatis, bensì dipende dall'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 8792 del
28/06/2000, Rv. 538121 - 01). Tuttavia, proprio perché l'usucapione determina l'acquisto
(retroattivo) a titolo originario della proprietà del fondo, con conseguente estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli contro il proprietario risultante dai registri immobiliari, i creditori ipotecari, titolari di diritto reale (di garanzia) sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, devono considerarsi litisconsorti necessari del relativo giudizio. Il creditore ipotecario, infatti, è titolare di un diritto reale parimenti risultante dai pubblici registri e opponibile erga omnes, sicché la domanda di usucapione del bene immobile sul quale è iscritta l'ipoteca si rivolge direttamente anche nei suoi confronti. L'estinzione della garanzia non costituisce un mero effetto indiretto dell'accertamento dell'usucapione, che si esaurisce nella sfera dei rapporti fra proprietario usucapito e creditore garantito;
al 9 TRIBUNALE di MESSINA contrario, l'usucapione produce l'estinzione diretta e contestuale di ogni diritto reale formalmente insistente sul bene, in guisa che tutti i rispettivi titolari sono litisconsorti necessari nel relativo giudizio. […]” (v. Cass. Civ., Sez. 3, n. 29325/19).
Inoltre, quanto all'efficacia retroattiva dell'usucapione, già precedentemente la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che “L'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni
e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario (tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta "usucapio libertatis", bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa), con la conseguenza che il notaio rogante nella successiva vendita del bene compiuta dall'usucapiente non è tenuto a verificare l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli di data anteriore a quella della trascrizione della sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 8792/00).
Principi, questi ultimi, che il Tribunale ritiene di dover condividere e ribadire, seppure a conoscenza della recente pronuncia di segno opposto della Corte di Cassazione secondo cui “L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n.
565/2025).
Infatti, l'arresto più recente appena esposto non appare convincente in quanto non spiega come sia possibile conciliare, dal punto di vista logico-formale prima ancora che in diritto, il mantenimento di pesi e oneri gravanti sull'immobile oggetto di usucapione ed iscritti ai danni del proprietario – come appunto, l'ipoteca iscritta contro il proprietario dell'immobile nei cui confronti è stata incardinata la domanda di usucapione – con il principio di retroattività degli effetti in favore dell'usucapente che non può che travolgere
10 TRIBUNALE di MESSINA tutti i diritti costituiti medio tempore;
principio quest'ultimo sulla quale si fonda la precedente sentenza del 2019 alla quale il Tribunale intende uniformarsi.
Infatti, alla luce del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per un verso, la retroattività dell'acquisto per usucapione determina l'estinzione di tutte le iscrizioni ipotecarie intervenute successivamente all'inizio del possesso;
per altro verso, perché la sentenza dichiarativa dell'usucapione possa spiegare effetti anche nei confronti degli eventuali creditori ipotecari dei beni oggetto dell'acquisto a titolo originario è necessario che gli stessi partecipino, come nel caso in esame, al giudizio in qualità di litisconsorti necessari.
Orbene, considerato che l'ipoteca è stata iscritta in data 18 giugno 2010, quindi dopo il momento a partire dal quale l'attore ha affermato di aver iniziato a possedere uti dominus
– circostanza, quest'ultima, non specificamente contestata dalla creditrice ipotecaria – deve ritenersi che l'accertamento dell'intervenuta usucapione sia opponibile alla creditrice ipotecaria, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale da questa articolata.
La domanda di accertamento della legittimità e della regolarità dell'ipoteca proposta nei confronti di è inammissibile. Controparte_1
Preliminarmente, risulta opportuno richiamare l'orientamento più garantista della giurisprudenza di legittimità in materia di domanda riconvenzionale c.d. “trasversale”, cioè la domanda che un convenuto propone nei confronti di un altro convenuto, che questo
Tribunale ritiene di dover condividere – seppur consapevole dell'esistenza di un orientamento di segno opposto – secondo cui “Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito.” (massima Cass. Civ. Sez. 1, n. 12662/21).
Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario della domanda riconvenzionale “trasversale” – il quale deve essere posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se fosse stato estraneo al giudizio, dovendo essere 11 TRIBUNALE di MESSINA ritenuto terzo rispetto al rapporto processuale instaurato tra l'attore ed il convenuto che svolge nei suoi confronti una domanda – tale domanda deve essere proposta come chiamata di terzo, e cioè mediante una richiesta al Giudice, da effettuare con comparsa di risposta depositata nei venti giorni precedenti la data fissata per la prima udienza, di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e di differimento della prima udienza, e con successiva notificazione della citazione alla prima udienza differita.
Allo stesso modo, tenuto conto della ratio sottesa ai principi affermati dalla Corte di
Cassazione e sussistendo le medesime esigenze di tutela del diritto di difesa, anche la domanda svolta da un terzo chiamato in causa – dalle parti originarie o dal Giudice – nei confronti di un soggetto che è già parte del giudizio ma che non è la propria, diretta, controparte deve essere svolta mediante la chiamata di terzo, e cioè secondo le modalità prescritte dall'art. 271 c.p.c. il quale, nella versione vigente al momento dell'instaurazione del giudizio, prevede che “Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli artt. 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'art. 269 c.p.c.”.
Nel caso in esame, l' ha proposto Controparte_2
una domanda nei confronti di convenuto già costituito in giudizio ma Controparte_1 terzo nei suoi confronti, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata;
tuttavia, ha formulato tale domanda sotto forma di domanda riconvenzionale e non nelle forme prescritte, a pena di decadenza, dall'art. 271 c.p.c. per la chiamata in causa del terzo da parte del terzo interveniente – cioè mediante una dichiarazione nella comparsa di risposta ed una richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dello stesso – il che implica che la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Va, conseguentemente, dichiarata assorbita l'eccezione di intervenuta estinzione dell'ipoteca per estinzione del credito sotteso sollevata da nella prima Controparte_1 difesa utile.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nei rapporti tra e l' Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese del giudizio vanno integralmente compensate. Controparte_2 12 TRIBUNALE di MESSINA Tra e devono essere compensate stante Parte_1 Controparte_1
l'esplicita richiesta dell'attore di condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite solo in caso di contestazione della domanda;
tra e l' Parte_1 [...]
la compensazione discende dalla constatazione Controparte_2 dell'esistenza di due contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di opponibilità, al creditore ipotecario, della sentenza di usucapione.
Nei rapporti tra l' e Controparte_2 CP_1
le spese del giudizio devono essere compensate stante la minima incidenza
[...]
sull'economia del giudizio della domanda articolata dalla prima nei confronti del secondo.
Visto l'art. 8, comma 4 bis, del D.LGS. n. 28/2010, nella versione vigente all'epoca di svolgimento del procedimento di mediazione tra e Parte_1 CP_1
, considerato che dal verbale del 21 giugno 2022 risulta che
[...] Controparte_1 non ha partecipato senza giustificato motivo all'incontro fissato per tale data, questi deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Visto l'art. 12 bis, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, nella versione vigente all'epoca di svolgimento del procedimento di mediazione tra e l Parte_1 [...]
, dal verbale del 23 settembre 2024 risulta che Controparte_2
l non ha partecipato al primo incontro del Controparte_2 procedimento di mediazione.
Sebbene la mancata partecipazione sia stata previamente comunicata, non sussistono elementi in giudizio per poter ritenere che l'assenza fosse giustificata, il che implica che l deve essere condannata al versamento Controparte_2 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e nei confronti Parte_1 Controparte_1
dell' Controparte_2 13 TRIBUNALE di MESSINA 1) accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2) per l'effetto, accerta e dichiara che ha acquistato, per Parte_2
usucapione, il diritto di proprietà dell'immobile sito in Messina, Via Cane Fucino, Pal. 19,
n. 467, identificato catastalmente al foglio 140, part. 491, sub. 19, piano primo, zona 2, cat.
A/4, classe 10, vani 4,5, rendita catastale € 111,15;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento dell'inopponibilità articolata dall' nei confronti di Controparte_2 [...]
; Parte_1
4) per l'effetto, dichiara che l'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà dell'immobile sito in Messina, Via Cane Fucino, Pal. 19, n. 467, identificato catastalmente al foglio 140, part. 491, sub. 19, piano primo, zona 2, cat. A/4, classe 10, vani
4,5, rendita catastale € 111,15, da parte di è opponibile alla Parte_1
creditrice ipotecaria;
Controparte_2
5) accerta e dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall' nei confronti di Controparte_2 CP_1
;
[...]
6) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza;
7) compensa integralmente le spese del giudizio tra Parte_1
e l;
Controparte_1 Controparte_2
8) visto l'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010, nella versione vigente all'epoca di svolgimento del procedimento di mediazione, condanna al Controparte_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
9) visto l'art. 12 bis, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, nella versione vigente all'epoca di svolgimento del procedimento di mediazione, condanna l' Controparte_2
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo
[...]
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 15.10.2025. 14 TRIBUNALE di MESSINA Il Giudice (dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina
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