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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 794/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 794/2023
tra
, (C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Fabrizio Fiorini e Annalisa Bova, con domicilio eletto in Modena, via Emilia Est, n. 18
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dr.ssa Maria Teresa CP_2
Figliomeni, con domicilio eletto in Modena, via Rainusso, n. 70/100
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2023 ha convenuto in giudizio il Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare, per i motivi di CP_3
cui in premessa, l‟illiceità-nullità e/o l‟illegittimità-annullabilità e, comunque, l'infondatezza
ed ingiustificatezza del provvedimento disciplinare del richiamo scritto del 2 maggio 2023 del
1 richiamo scritto (Doc. 4 in atti) e della presupposta contestazione d‟addebito, adottando le
conseguenti misure di legge».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di essere stata assunta dalla resistente, a far data dal 01/09/1993 a tempo indeterminato, quale docente di scuola secondaria;
2) di essere in servizio come docente all'I.P.S.I.A. FERMO CORNI con sede a Modena, Viale Tassoni, n. 3;
3) di essere membro elettivo del Consiglio di Istituto;
4) di essere stata destinataria, n data
6.3.2023, di contestazione di addebito disciplinare per i fatti occorsi in data 21.2.2023; 5) di essere stata destinataria, a conclusione di tale procedimento, della sanzione disciplinare conservativa del richiamo scritto.
Nel contestare, per tutti i motivi esposti in ricorso, la legittimità di tale determinazione datoriale, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
formale e sostanziale del proprio operato, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
Istruita documentalmente la causa, all'esito dell'udienza dell'11.3.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
La presente controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, per come anche rappresentata in apertura di sentenza, da ritenersi pacifica tra le parti in quanto non oggetto di contestazione.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande caducatorie attoree della sanzione disciplinare conservativa irrogatagli da parte resistente, a definizione del procedimento disciplinare instauratosi con missiva del 6.3.2023 (v. doc. 1
ricorso).
Per quanto si andrà ad esporre, si ritengono fondate le censure attoree.
2 Da una piana lettura della lettera di contestazione di addebito si evince come parte resistente contesti alla ricorrente di avere, con propria comunicazione mail del 21.2.2023 (contrassegnata da prospettati toni accusatori e diffamatori), disatteso le indicazioni fornite dalla Dirigente
scolastica in data 15.2.2023 in ordine alle modalità tramite cui era possibile comunicare con il
Dirigente stesso e lo staff di quest'ultimo.
Comunicazione mail del 21.2.2023 del seguente contenuto: “Sono perfettamente d'accordo con
te e ho chiesto a di porre rimedio poiché il verbale non deve essere al servizio della Pt_2
dirigente ma un atto fedele di quanto discusso e deliberato” (v. doc. 2 memoria difensiva).
Per come delineato in sede di contestazione, l'addebito deve ritenersi senz'altro insussistente.
Da un lato, la comunicazione del febbraio 2023 si inserisce all'interno di una conversazione svolta all'interno di una cd. “mailing list” che non vede tra i partecipanti la Dirigente Scolastica.
Onde la piena conformità della comunicazione riferibile alla ricorrente rispetto alle indicazioni fornite dalla dirigenza in data 15.2.2023.
Venendo ora al “cuore” della controversia, deve escludersi l'impiego da parte della docente di toni diffamatori e ingiuriosi.
Il fatto deve ritenersi infatti “scriminato”, e così privo di qualsiasi illiceità, in quanto concretamente manifestatosi in espressione del diritto di critica, per come riconosciuto anche dall'art. 21 Cost.
A tale proposito deve evidenziarsi come la ricorrente abbia utilizzato un tono del tutto continente, esprimendo convincimenti personali coerenti con l'oggetto della conversazione
(inerente al Consiglio di Istituto avuto luogo pochi giorni addietro, precisamente in data
14.2.2025) e con la natura collegiale del Verbale che si redige a chiusura del Consiglio di
Istituto.
Non rinvenendosi espressioni irriguardose a carico della Dirigente, essendo la comunicazione mail riferibile alla ricorrente contrassegnata da toni continenti sia a livello formale che
3 sostanziale, deve ritenersi insussistente il fatto contestato poiché privo di offensività in quanto compiuto in esercizio del diritto di critica.
A sostegno della conclusione cui si è pervenuti si richiama il condivisibile principio di diritto espresso da Cass., 12.2.2025, n. 3627: «Il diritto di critica del lavoratore nei confronti del
datore deve esercitarsi nel rispetto sia del criterio della continenza formale - violato, con
riguardo all'utilizzo di una sola parola o frase estrapolata dal contesto, solo dall'utilizzo di
epiteti volgari, disonorevoli o infamanti dell'altrui reputazione senza alcun nesso con la
disapprovazione espressa - che di quello della pertinenza riferito, nell'ambito del rapporto di
lavoro, non all'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, ma a quello dei soggetti
coinvolti nelle problematiche lavorative poste al centro dell'esercizio del diritto di critica».
In definitiva e per concludere, si ritengono fondate le domande di cui al ricorso.
Con conseguente declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare irrogata nonché
condanna (visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, T.U.P.I.) dell'Amministrazione
convenuta alla eliminazione di tale sanzione dal fascicolo personale riferibile alla ricorrente e all'adozione di ogni ulteriore comportamento coerente con l'odierna statuizione caducatoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, annulla l'impugnata sanzione disciplinare conservativa e condanna parte resistente alla eliminazione di tale sanzione dal fascicolo personale riferibile alla ricorrente e all'adozione di ogni ulteriore comportamento coerente con l'odierna statuizione caducatoria;
2) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato.
4 Modena, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 794/2023
tra
, (C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Fabrizio Fiorini e Annalisa Bova, con domicilio eletto in Modena, via Emilia Est, n. 18
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dr.ssa Maria Teresa CP_2
Figliomeni, con domicilio eletto in Modena, via Rainusso, n. 70/100
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2023 ha convenuto in giudizio il Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare, per i motivi di CP_3
cui in premessa, l‟illiceità-nullità e/o l‟illegittimità-annullabilità e, comunque, l'infondatezza
ed ingiustificatezza del provvedimento disciplinare del richiamo scritto del 2 maggio 2023 del
1 richiamo scritto (Doc. 4 in atti) e della presupposta contestazione d‟addebito, adottando le
conseguenti misure di legge».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di essere stata assunta dalla resistente, a far data dal 01/09/1993 a tempo indeterminato, quale docente di scuola secondaria;
2) di essere in servizio come docente all'I.P.S.I.A. FERMO CORNI con sede a Modena, Viale Tassoni, n. 3;
3) di essere membro elettivo del Consiglio di Istituto;
4) di essere stata destinataria, n data
6.3.2023, di contestazione di addebito disciplinare per i fatti occorsi in data 21.2.2023; 5) di essere stata destinataria, a conclusione di tale procedimento, della sanzione disciplinare conservativa del richiamo scritto.
Nel contestare, per tutti i motivi esposti in ricorso, la legittimità di tale determinazione datoriale, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
formale e sostanziale del proprio operato, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
Istruita documentalmente la causa, all'esito dell'udienza dell'11.3.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
La presente controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, per come anche rappresentata in apertura di sentenza, da ritenersi pacifica tra le parti in quanto non oggetto di contestazione.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande caducatorie attoree della sanzione disciplinare conservativa irrogatagli da parte resistente, a definizione del procedimento disciplinare instauratosi con missiva del 6.3.2023 (v. doc. 1
ricorso).
Per quanto si andrà ad esporre, si ritengono fondate le censure attoree.
2 Da una piana lettura della lettera di contestazione di addebito si evince come parte resistente contesti alla ricorrente di avere, con propria comunicazione mail del 21.2.2023 (contrassegnata da prospettati toni accusatori e diffamatori), disatteso le indicazioni fornite dalla Dirigente
scolastica in data 15.2.2023 in ordine alle modalità tramite cui era possibile comunicare con il
Dirigente stesso e lo staff di quest'ultimo.
Comunicazione mail del 21.2.2023 del seguente contenuto: “Sono perfettamente d'accordo con
te e ho chiesto a di porre rimedio poiché il verbale non deve essere al servizio della Pt_2
dirigente ma un atto fedele di quanto discusso e deliberato” (v. doc. 2 memoria difensiva).
Per come delineato in sede di contestazione, l'addebito deve ritenersi senz'altro insussistente.
Da un lato, la comunicazione del febbraio 2023 si inserisce all'interno di una conversazione svolta all'interno di una cd. “mailing list” che non vede tra i partecipanti la Dirigente Scolastica.
Onde la piena conformità della comunicazione riferibile alla ricorrente rispetto alle indicazioni fornite dalla dirigenza in data 15.2.2023.
Venendo ora al “cuore” della controversia, deve escludersi l'impiego da parte della docente di toni diffamatori e ingiuriosi.
Il fatto deve ritenersi infatti “scriminato”, e così privo di qualsiasi illiceità, in quanto concretamente manifestatosi in espressione del diritto di critica, per come riconosciuto anche dall'art. 21 Cost.
A tale proposito deve evidenziarsi come la ricorrente abbia utilizzato un tono del tutto continente, esprimendo convincimenti personali coerenti con l'oggetto della conversazione
(inerente al Consiglio di Istituto avuto luogo pochi giorni addietro, precisamente in data
14.2.2025) e con la natura collegiale del Verbale che si redige a chiusura del Consiglio di
Istituto.
Non rinvenendosi espressioni irriguardose a carico della Dirigente, essendo la comunicazione mail riferibile alla ricorrente contrassegnata da toni continenti sia a livello formale che
3 sostanziale, deve ritenersi insussistente il fatto contestato poiché privo di offensività in quanto compiuto in esercizio del diritto di critica.
A sostegno della conclusione cui si è pervenuti si richiama il condivisibile principio di diritto espresso da Cass., 12.2.2025, n. 3627: «Il diritto di critica del lavoratore nei confronti del
datore deve esercitarsi nel rispetto sia del criterio della continenza formale - violato, con
riguardo all'utilizzo di una sola parola o frase estrapolata dal contesto, solo dall'utilizzo di
epiteti volgari, disonorevoli o infamanti dell'altrui reputazione senza alcun nesso con la
disapprovazione espressa - che di quello della pertinenza riferito, nell'ambito del rapporto di
lavoro, non all'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, ma a quello dei soggetti
coinvolti nelle problematiche lavorative poste al centro dell'esercizio del diritto di critica».
In definitiva e per concludere, si ritengono fondate le domande di cui al ricorso.
Con conseguente declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare irrogata nonché
condanna (visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, T.U.P.I.) dell'Amministrazione
convenuta alla eliminazione di tale sanzione dal fascicolo personale riferibile alla ricorrente e all'adozione di ogni ulteriore comportamento coerente con l'odierna statuizione caducatoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, annulla l'impugnata sanzione disciplinare conservativa e condanna parte resistente alla eliminazione di tale sanzione dal fascicolo personale riferibile alla ricorrente e all'adozione di ogni ulteriore comportamento coerente con l'odierna statuizione caducatoria;
2) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato.
4 Modena, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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