Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10838/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10838/2024 promossa da:
(C.F. , nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
assistita dall'avv. CALUCCI LORENZO
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato in [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 assistito dall'avv. OCCHIPINTI SARA
RESISTENTE
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 2/10/2024)
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione sulle pagina 1 di 4
di cui all'accordo raggiunto dalle parti e depositato il giorno 27/1/2025, il quale prevede che: “1. I figli ed sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori ed Per_1 Persona_2
eleggeranno residenza presso al madre quale genitore collocatario e seguiranno sempre la residenza della stessa. La responsabilità genitoriale ordinaria sarà assunta dal quel genitore che avrà nel momento i figli.
2. Il padre avrà il diritto ed il dovere di tenere con sé i figli la prima e terza settimana nei giorni dal martedì dall'uscita da scuola al giovedì' mattina o in caso di periodo feriale dalle ore
13.00 sino al giovedì' mattina, mentre la seconda e quarta settimana dal venerdì dall'uscita da scuola
(ovvero dalle ore 10.00 in caso di periodo feriale) fino al lunedì mattina.
3. Le festività del Santo
Natale e di Pasqua saranno suddivisi in parti uguali ed in modo continuativo rispettivamente sette giorni con l'uno e sette giorni con l'altro (dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01), mentre per Pasqua
tre giorni con uno e tre giorni con l'altro (venerdì sabato e domenica e lunedì martedì e mercoledì).
Natale 2025 i figli saranno con la IG.ra . Festività religiose e civili infrasettimanali Parte_1
saranno alternate con inizio del 25.04.2025 con la IG.ra .
4. Il IG. Parte_1 Controparte_2
si obbliga a versare alla IG.ra la somma di € 300,00 mensili oltre alla rivalutazione
[...] Pt_1
ISTAT a decorrere dall'anno successivo all'emanazione del provvedimento del giudizio de quo per ciascun figlio entro il 15 di ogni mese oltre a rinunciare di fatto a tutti gli assegni unici e benefici per i figli a favore della IG.ra la quale sarà l'unica e sola percipiente. Il IG. Parte_1 [...]
si impegna e obbliga a non chiedere gli assegni unici e/o altri benefici ed a compiere CP_2
tutti quelli atti, nessuno escluso, affinchè l'unica beneficiaria possa essere la IG.ra . Il Parte_1
IG. si obbliga a versare anche il 50% delle spese straordinarie così come Controparte_2
indicate nelle Linee Guida CNF 2017 dichiarando di ben conoscerle e di accettarne i metodi ed i tempi di rimborso e/o pagamento. Le parti concordemente dichiarano che le spese scolastiche di trasporto e il costo dell'attività sportiva della figlia rientrano nel mantenimento ordinario indiretto.
5. Il Per_2
IG. si riconosce debitore ex art. 1988 c.c. della IG.ra per il Controparte_2 Parte_1
pagina 2 di 4 complessivo importo di € 5500,00 non avendo versato dal mese di aprile al mese di dicembre 2024
(nove mesi) il mantenimento per i figli e quindi si obbliga a restituire detto importo versando la somma di € 50,00 al mese (110 rate) (da aggiungere al mantenimento ordinario indiretto) sino a concorrenza dell'estinzione del debito. Il versamento mensile deve essere puntualmente rispettato ed il mancato pagamento anche di una sola rata farà perdere al debitore il beneficio del termine cosìcchè la IG.ra potrà chiedere la somma residua anche in un'unica soluzione” Parte_1
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 30/9/2024, ha adìto il Tribunale di Parte_1
Firenze al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali relativi ai figli minori e , nati a Controparte_3 Controparte_4
IB (SI) rispettivamente il 18/10/2010 e il 27/8/2012 dalla convivenza more uxorio, ad oggi cessata, con , costituito in giudizio in data 20/12/2024; Controparte_1
avanti al Giudice Delegato, la causa è proseguita in istruttoria fino a quando in data 27/1/2025 le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate come in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato, previa revoca dell'udienza di prima comparizione prevista per il giorno 29/01/2025, ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
2) Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti con accordo depositato in PCT in data 27/1/2025 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse dei figli minori.
3) Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
pagina 3 di 4 - prende atto delle conclusioni congiunte depositate in PCT in data 27/1/2025, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di conIGlio del 30/01/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
Il Giudice delegato La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
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