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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2262/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.2.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 04/03/1976
cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Lucia Primaverile
presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Parte_2
Nato a Milano, il 10/07/1975
cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Lucia Primaverile
presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in OL (PC), il 16 settembre 2006
(anno 2006 - atto n. 67 - reg. - parte II - serie A)
□X separati consensualmente con verbale 711 c.p.c. in data 24 maggio 2018 (R.G. 11056/2018) omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 13 giugno 2018
con i seguenti figli:
1) (c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_3 C.F._3
Milano, Via del Futurismo n. 8, cittadino italiano;
2) (c.f. , nata a [...] il [...]; residente in [...], Parte_4 C.F._4
Via del Futurismo n. 8, cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I figli minori, (quindici anni a marzo 2025) e (diciotto anni Parte_4 Parte_3
a settembre 2025), sono affidati ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente, anche ai fini della residenza, presso il padre in Cormano, Via Amerigo Vespucci 1, con conseguente cessazione e revoca dell'assegnazione alla loro madre della casa famigliare sita in Milano, Via del Futurismo 8. 2. La responsabilità genitoriale sui figli minori sarà esercitata dai genitori: separatamente, sulle decisioni di ordinaria amministrazione;
congiuntamente, sulle decisioni principali concernenti le questioni di maggiore interesse e rilevanza per i figli.
3. Fino al 6 giugno 2025 (ultimo giorno di scuola), e saranno: presso e con il Pt_4 Pt_3 padre ogni fine settimana dal venerdì sera fino alla domenica sera dopo cena compatibilmente con gli allenamenti e le partite sportive dei ragazzi;
durante le vacanze scolastiche e in ogni altro momento per accordo diretto con i figli, con preavviso del padre alla madre;
saranno con la madre indicativamente nei giorni infrasettimanali scolastici, salvo diverso accordo diretto della madre con i figli e preavviso della madre al padre;
4. Fino al mese di maggio 2025, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, l'importo complessivo mensile di 470,00€, pari a euro 235,00€ per figlio, oltre al 50% delle spese extra assegno;
5. Le rate del mutuo ipotecario della ex casa famigliare di Milano, Via del Futurismo 8, cointestata in pari quota ai genitori, continueranno a essere pagate pro quota (50%) da entrambi i cointestatari;
pertanto, i signori e si impegnano reciprocamente a Pt_3 Pt_1 versare la relativa provvista mensile sul conto corrente d'appoggio del mutuo a loro cointestato presso il Banco BPM, con impegno a utilizzare detto c/c esclusivamente per detto adempimento;
6. I genitori si danno reciprocamente atto che per l'a.s. 2025/26 sarà iscritto al liceo Pt_3 scientifico “Cremona” di Milano e sarà iscritta al corso di formazione professionale per Pt_4 operatore dei servizi di trattamento estetico tenuti da Afol di Cormano;
7. A partire dal mese di giugno 2025, i figli staranno stabilmente presso il padre con la previsione che, tenuto conto dell'età dei figli, la madre potrà vederli e/o tenerli con sé previo accordo diretto, in tal caso dandone la madre preavviso al padre;
8. I genitori convengono che a decorrere dal mese di giugno 2025:
- il padre cesserà di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento per i figli previsto al precedente art. 4), che pertanto si intenderà revocato;
- la madre corrisponderà al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e , Pt_3 Pt_4 l'importo mensile complessivo di 325,00€, pari a 162,50€ per figlio, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, (primo aggiornamento marzo 2026) oltre al 50% delle spese extra assegno necessarie per i figli, ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
- l'Assegno Unico e Universale per i figli e spetterà per intero a Pt_3 Pt_4 [...]
e pertanto sarà versato dall' integralmente sul conto personale del Pt_2 CP_1 medesimo;
9. Le cosiddette spese extra assegno per i figli saranno ripartite in pari quota (50%) fra i genitori secondo le Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano il 14 novembre 2017 nel rispetto di quanto di seguito indicato:
- Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
- Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare)che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
10. I genitori in punto spese straordinarie convengono, dandosene reciprocamente atto, quanto segue:
- con riferimento alle attività sportive dei figli, che vi è accordo affinché entrambi i figli svolgano una sola attività sportiva all'anno e che continuino a svolgere quelle attualmente in corso, di pallavolo per e di calcio per Pt_4 Pt_3
- con riguardo alle spese mediche, che dette spese come anzi in dettaglio elencate graveranno al 50% su entrambi genitori per l'importo non rimborsato, o non coperto, anche a titolo di franchigia, dalla polizza sanitaria One Care intestata al padre.
- con riguardo alle spese straordinarie da concordare, che esse andranno proposte per iscritto (anche via whatsapp) e che l'altro genitore dovrà manifestare il dissenso, motivato, per iscritto entro sette giorni;
restando inteso che il silenzio varrà come assenso alla spesa.
- che il genitore anticipatario della spesa straordinaria dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni (possibilmente, raggruppando le spese in un'unica distinta mensile). Il rimborso in tal caso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11. I Signori e svolgono entrambi attività lavorativa subordinata a tempo Pt_1 Pt_3 indeterminato e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e pertanto espressamente rinunciano all'assegno divorzile;
12. I Signori e prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del Pt_1 Pt_3 passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio dei figli e si impegnano ad autorizzarne il rilascio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OL (PC) il 16 settembre 2006 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai relativi rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (PC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente rel.
Dott. ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.2.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 04/03/1976
cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Lucia Primaverile
presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Parte_2
Nato a Milano, il 10/07/1975
cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Lucia Primaverile
presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in OL (PC), il 16 settembre 2006
(anno 2006 - atto n. 67 - reg. - parte II - serie A)
□X separati consensualmente con verbale 711 c.p.c. in data 24 maggio 2018 (R.G. 11056/2018) omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 13 giugno 2018
con i seguenti figli:
1) (c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_3 C.F._3
Milano, Via del Futurismo n. 8, cittadino italiano;
2) (c.f. , nata a [...] il [...]; residente in [...], Parte_4 C.F._4
Via del Futurismo n. 8, cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I figli minori, (quindici anni a marzo 2025) e (diciotto anni Parte_4 Parte_3
a settembre 2025), sono affidati ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente, anche ai fini della residenza, presso il padre in Cormano, Via Amerigo Vespucci 1, con conseguente cessazione e revoca dell'assegnazione alla loro madre della casa famigliare sita in Milano, Via del Futurismo 8. 2. La responsabilità genitoriale sui figli minori sarà esercitata dai genitori: separatamente, sulle decisioni di ordinaria amministrazione;
congiuntamente, sulle decisioni principali concernenti le questioni di maggiore interesse e rilevanza per i figli.
3. Fino al 6 giugno 2025 (ultimo giorno di scuola), e saranno: presso e con il Pt_4 Pt_3 padre ogni fine settimana dal venerdì sera fino alla domenica sera dopo cena compatibilmente con gli allenamenti e le partite sportive dei ragazzi;
durante le vacanze scolastiche e in ogni altro momento per accordo diretto con i figli, con preavviso del padre alla madre;
saranno con la madre indicativamente nei giorni infrasettimanali scolastici, salvo diverso accordo diretto della madre con i figli e preavviso della madre al padre;
4. Fino al mese di maggio 2025, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, l'importo complessivo mensile di 470,00€, pari a euro 235,00€ per figlio, oltre al 50% delle spese extra assegno;
5. Le rate del mutuo ipotecario della ex casa famigliare di Milano, Via del Futurismo 8, cointestata in pari quota ai genitori, continueranno a essere pagate pro quota (50%) da entrambi i cointestatari;
pertanto, i signori e si impegnano reciprocamente a Pt_3 Pt_1 versare la relativa provvista mensile sul conto corrente d'appoggio del mutuo a loro cointestato presso il Banco BPM, con impegno a utilizzare detto c/c esclusivamente per detto adempimento;
6. I genitori si danno reciprocamente atto che per l'a.s. 2025/26 sarà iscritto al liceo Pt_3 scientifico “Cremona” di Milano e sarà iscritta al corso di formazione professionale per Pt_4 operatore dei servizi di trattamento estetico tenuti da Afol di Cormano;
7. A partire dal mese di giugno 2025, i figli staranno stabilmente presso il padre con la previsione che, tenuto conto dell'età dei figli, la madre potrà vederli e/o tenerli con sé previo accordo diretto, in tal caso dandone la madre preavviso al padre;
8. I genitori convengono che a decorrere dal mese di giugno 2025:
- il padre cesserà di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento per i figli previsto al precedente art. 4), che pertanto si intenderà revocato;
- la madre corrisponderà al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e , Pt_3 Pt_4 l'importo mensile complessivo di 325,00€, pari a 162,50€ per figlio, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, (primo aggiornamento marzo 2026) oltre al 50% delle spese extra assegno necessarie per i figli, ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
- l'Assegno Unico e Universale per i figli e spetterà per intero a Pt_3 Pt_4 [...]
e pertanto sarà versato dall' integralmente sul conto personale del Pt_2 CP_1 medesimo;
9. Le cosiddette spese extra assegno per i figli saranno ripartite in pari quota (50%) fra i genitori secondo le Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano il 14 novembre 2017 nel rispetto di quanto di seguito indicato:
- Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
- Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare)che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
10. I genitori in punto spese straordinarie convengono, dandosene reciprocamente atto, quanto segue:
- con riferimento alle attività sportive dei figli, che vi è accordo affinché entrambi i figli svolgano una sola attività sportiva all'anno e che continuino a svolgere quelle attualmente in corso, di pallavolo per e di calcio per Pt_4 Pt_3
- con riguardo alle spese mediche, che dette spese come anzi in dettaglio elencate graveranno al 50% su entrambi genitori per l'importo non rimborsato, o non coperto, anche a titolo di franchigia, dalla polizza sanitaria One Care intestata al padre.
- con riguardo alle spese straordinarie da concordare, che esse andranno proposte per iscritto (anche via whatsapp) e che l'altro genitore dovrà manifestare il dissenso, motivato, per iscritto entro sette giorni;
restando inteso che il silenzio varrà come assenso alla spesa.
- che il genitore anticipatario della spesa straordinaria dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni (possibilmente, raggruppando le spese in un'unica distinta mensile). Il rimborso in tal caso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11. I Signori e svolgono entrambi attività lavorativa subordinata a tempo Pt_1 Pt_3 indeterminato e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e pertanto espressamente rinunciano all'assegno divorzile;
12. I Signori e prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del Pt_1 Pt_3 passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio dei figli e si impegnano ad autorizzarne il rilascio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OL (PC) il 16 settembre 2006 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai relativi rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (PC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente rel.
Dott. ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG