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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 884 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 884/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
RISIO MANUELA, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. DI RISIO Parte_2 C.F._2
MANUELA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da verbale di udienza del 12.12.2024.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/09/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pollutri in data 17/05/1997, senza oneri economici, alle condizioni di cui alla separazione consensuale.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiarito che dalla loro unione non sono nati figli.
All'udienza di comparizione, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il giudice ha rimesso la causa in decisione essendo pervenuto il parere favorevole del PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale tra le parti con pronuncia del Tribunale di Vasto del 29.1.2015.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico o alle disposizioni di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Pollutri (CH) il 17/05/1997 iscritto nel registro dei matrimoni
Pag. 2 a 3 del medesimo comune (atto numero 2 parte 2 serie A anno 1997) alle condizioni congiuntamente stabilite;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 23/12/2024.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 884/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
RISIO MANUELA, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. DI RISIO Parte_2 C.F._2
MANUELA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da verbale di udienza del 12.12.2024.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/09/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pollutri in data 17/05/1997, senza oneri economici, alle condizioni di cui alla separazione consensuale.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiarito che dalla loro unione non sono nati figli.
All'udienza di comparizione, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il giudice ha rimesso la causa in decisione essendo pervenuto il parere favorevole del PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale tra le parti con pronuncia del Tribunale di Vasto del 29.1.2015.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico o alle disposizioni di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Pollutri (CH) il 17/05/1997 iscritto nel registro dei matrimoni
Pag. 2 a 3 del medesimo comune (atto numero 2 parte 2 serie A anno 1997) alle condizioni congiuntamente stabilite;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 23/12/2024.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3