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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2366/2024 promosso da:
nata a [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Bentivoglio n. 130 int. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Felisati del Foro di RR
) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in RR Via Borgo dei Leoni n. C.F._2
35, come da mandato depositato nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo, con dichiarazione del procuratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.p.r. 11/02/2005 n. 68, di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 337 bis e seguenti c.c. e 473 bis 12 e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Accertato il totale disinteresse manifestato dal IG. CP_1
nei confronti della figlia minore e la mancata frequentazione della stessa, nonché la
[...]
condizione di irreperibilità dello stesso, dichiarare l'affido esclusivo della minore CP_1
pagina 1 di 6 in favore della madre, IG.ra , autorizzando la stessa ad assumere Parte_2 Parte_1
autonomamente ogni decisione avendo riguardo al preminente interesse della stessa;
accertata
l'omessa contribuzione economica del sig. per il mantenimento della figlia, disporre CP_1
l'obbligo, in capo a quest'ultimo, di corrispondere in favore della IG.ra la somma mensile Parte_1
pari ad € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT nonché a provvedere al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50%, come da protocollo siglato dal Tribunale di RR;
rilevata la condizione di tossicodipendenza ed irreperibilità del IG. , disporre in merito al diritto di CP_1
visita e frequentazione della figlia secondo le prudenziali valutazioni rimesse al Giudicante, adottando i provvedimenti ritenuti opportuni”.
Il P.M. intervenuto nel procedimento non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 bis e seguenti c.c. depositato in data 11 dicembre 2024, ha Parte_1 domandato l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia nata il [...] dalla Parte_2
relazione sentimentale e convivenza more uxorio tra le parti, in ragione sia della totale assenza del padre dalla vita della minore, resosi del tutto irreperibile da più di quattro anni, sia della sua inadeguatezza genitoriale avendo assunto anche in passato condotte incompatibili con una prudente e responsabile cura della figlia minore.
La ricorrente ha dedotto di essersi dovuta far integralmente carico dell'accudimento, della crescita e del mantenimento di , provvedendo in prima persona e in modo esclusivo ad ogni sua Parte_2
esigenza sia materiale che morale.
Ha instato anche per la condanna del resistente al pagamento di un contributo al mantenimento della figlia di 300,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si è costituito e, malgrado la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, Controparte_1 non è neppure comparso innanzi al giudice relatore all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti.
All'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, dichiarata la contumacia del resistente e sentita personalmente la ricorrente, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
pagina 2 di 6 Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente e pacatamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice delegato, ciò che già di per sé costituisce elemento indicativo di un forte disinteresse per la prole) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle parole della ricorrente, è che Controparte_1
ha abbandonato la propria famiglia, rinunciando scientemente e volontariamente al proprio ruolo di padre;
egli infatti si è reso irreperibile, continua ad essere assente dalla vita della minore, che non vede e non frequenta da più di quattro anni, ed ha gravato e sta gravando la madre dell'onere di provvedere da sola all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e ad ogni necessità di . Parte_2
Egli ha perciò manifestato e manifesta tutt'ora completo disinteresse per la famiglia.
L'irreperibilità del resistente (confermata anche dal certificato di residenza che attesta la sua cancellazione da APR sin dal 2023; cfr. doc. 6) determina una oggettiva difficoltà per la ricorrente nel dover reperire il consenso paterno per l'assunzione di ogni decisione relativa alla minore.
L'affidamento condiviso si sta quindi rivelando concretamente pregiudizievole per che oggi Parte_2
ha compiuto 16 anni e necessita quindi della presenza di un genitore che insieme a lei valuti ed assuma le decisioni più consone ed adeguate al suo percorso di crescita e di avvicinamento alla maggiore età.
Nel riferito contesto, stante il totale disinteresse del padre e la sua assenza dalla vita della minore, la mancanza di qualsivoglia contributo al suo mantenimento, nonché la sua irreperibilità, risulta necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater
c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma
“le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Qualora infatti il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, il comportamento abbandonico del padre ed il suo atteggiamento del tutto irresponsabile e disinteressato verso la figlia giustifica la concentrazione delle competenze Parte_2
genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione IX
Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori.
Quanto alla regolamentazione degli incontri col padre, l'età di sedicenne, fa sì che possa Parte_2
essere rimessa ai desiderata della stessa, minore quasi adulta, ogni decisione circa la ripresa dei suoi rapporti con la figura paterna.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento di valutati tutti i parametri di cui all'art. Parte_2
337 quater c.c. e dunque tenuto conto: a) dell'età della minore che oggi ha sedici anni, quindi delle relative esigenze;
b) dei tempi esclusivi di permanenza della minore presso la madre, stante la totale assenza di rapporto con il padre, dunque della valenza economica dei compiti di cura ed accudimento del genitore collocatario;
c) della circostanza per cui da anni ormai la madre sta provvedendo da solo al mantenimento della figlia;
d) della situazione reddituale della ricorrente che svolge attività lavorativa di commessa presso Coop Alleanza 3.0 percependo un reddito annuo lordo di 27.823 (cfr. doc. 1); d) del quantum indicato in ricorso;
e) della circostanza per cui non vi sono ragioni per non ritenere il resistente idoneo al lavoro data la sua ancora giovane età; si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto corrisposto eventualmente dal medesimo nello stesso periodo per lo stesso titolo, un contributo mensile di 300,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e pagina 4 di 6 fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
Quanto, infine, alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo, esse seguiranno la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e verranno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della delicatezza della materia affrontata e della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis c.c. e 473 bis e seguenti c.p.c.;
1) Affida la minore (nato a [...] il [...]) in via esclusiva Persona_1
alla madre disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative Parte_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della medesima siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
2) Dispone che le visite con il padre siano regolate come in narrativa.
3) Con decorrenza dalla domanda, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di Controparte_1
provvedere al mantenimento della figlia versando al padre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00, rivalutabili in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
pagina 5 di 6 4) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in RR, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 27 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2366/2024 promosso da:
nata a [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Bentivoglio n. 130 int. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Felisati del Foro di RR
) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in RR Via Borgo dei Leoni n. C.F._2
35, come da mandato depositato nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo, con dichiarazione del procuratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.p.r. 11/02/2005 n. 68, di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 337 bis e seguenti c.c. e 473 bis 12 e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Accertato il totale disinteresse manifestato dal IG. CP_1
nei confronti della figlia minore e la mancata frequentazione della stessa, nonché la
[...]
condizione di irreperibilità dello stesso, dichiarare l'affido esclusivo della minore CP_1
pagina 1 di 6 in favore della madre, IG.ra , autorizzando la stessa ad assumere Parte_2 Parte_1
autonomamente ogni decisione avendo riguardo al preminente interesse della stessa;
accertata
l'omessa contribuzione economica del sig. per il mantenimento della figlia, disporre CP_1
l'obbligo, in capo a quest'ultimo, di corrispondere in favore della IG.ra la somma mensile Parte_1
pari ad € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT nonché a provvedere al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50%, come da protocollo siglato dal Tribunale di RR;
rilevata la condizione di tossicodipendenza ed irreperibilità del IG. , disporre in merito al diritto di CP_1
visita e frequentazione della figlia secondo le prudenziali valutazioni rimesse al Giudicante, adottando i provvedimenti ritenuti opportuni”.
Il P.M. intervenuto nel procedimento non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 bis e seguenti c.c. depositato in data 11 dicembre 2024, ha Parte_1 domandato l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia nata il [...] dalla Parte_2
relazione sentimentale e convivenza more uxorio tra le parti, in ragione sia della totale assenza del padre dalla vita della minore, resosi del tutto irreperibile da più di quattro anni, sia della sua inadeguatezza genitoriale avendo assunto anche in passato condotte incompatibili con una prudente e responsabile cura della figlia minore.
La ricorrente ha dedotto di essersi dovuta far integralmente carico dell'accudimento, della crescita e del mantenimento di , provvedendo in prima persona e in modo esclusivo ad ogni sua Parte_2
esigenza sia materiale che morale.
Ha instato anche per la condanna del resistente al pagamento di un contributo al mantenimento della figlia di 300,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si è costituito e, malgrado la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, Controparte_1 non è neppure comparso innanzi al giudice relatore all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti.
All'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, dichiarata la contumacia del resistente e sentita personalmente la ricorrente, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
pagina 2 di 6 Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente e pacatamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice delegato, ciò che già di per sé costituisce elemento indicativo di un forte disinteresse per la prole) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle parole della ricorrente, è che Controparte_1
ha abbandonato la propria famiglia, rinunciando scientemente e volontariamente al proprio ruolo di padre;
egli infatti si è reso irreperibile, continua ad essere assente dalla vita della minore, che non vede e non frequenta da più di quattro anni, ed ha gravato e sta gravando la madre dell'onere di provvedere da sola all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e ad ogni necessità di . Parte_2
Egli ha perciò manifestato e manifesta tutt'ora completo disinteresse per la famiglia.
L'irreperibilità del resistente (confermata anche dal certificato di residenza che attesta la sua cancellazione da APR sin dal 2023; cfr. doc. 6) determina una oggettiva difficoltà per la ricorrente nel dover reperire il consenso paterno per l'assunzione di ogni decisione relativa alla minore.
L'affidamento condiviso si sta quindi rivelando concretamente pregiudizievole per che oggi Parte_2
ha compiuto 16 anni e necessita quindi della presenza di un genitore che insieme a lei valuti ed assuma le decisioni più consone ed adeguate al suo percorso di crescita e di avvicinamento alla maggiore età.
Nel riferito contesto, stante il totale disinteresse del padre e la sua assenza dalla vita della minore, la mancanza di qualsivoglia contributo al suo mantenimento, nonché la sua irreperibilità, risulta necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater
c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma
“le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Qualora infatti il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, il comportamento abbandonico del padre ed il suo atteggiamento del tutto irresponsabile e disinteressato verso la figlia giustifica la concentrazione delle competenze Parte_2
genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione IX
Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori.
Quanto alla regolamentazione degli incontri col padre, l'età di sedicenne, fa sì che possa Parte_2
essere rimessa ai desiderata della stessa, minore quasi adulta, ogni decisione circa la ripresa dei suoi rapporti con la figura paterna.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento di valutati tutti i parametri di cui all'art. Parte_2
337 quater c.c. e dunque tenuto conto: a) dell'età della minore che oggi ha sedici anni, quindi delle relative esigenze;
b) dei tempi esclusivi di permanenza della minore presso la madre, stante la totale assenza di rapporto con il padre, dunque della valenza economica dei compiti di cura ed accudimento del genitore collocatario;
c) della circostanza per cui da anni ormai la madre sta provvedendo da solo al mantenimento della figlia;
d) della situazione reddituale della ricorrente che svolge attività lavorativa di commessa presso Coop Alleanza 3.0 percependo un reddito annuo lordo di 27.823 (cfr. doc. 1); d) del quantum indicato in ricorso;
e) della circostanza per cui non vi sono ragioni per non ritenere il resistente idoneo al lavoro data la sua ancora giovane età; si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto corrisposto eventualmente dal medesimo nello stesso periodo per lo stesso titolo, un contributo mensile di 300,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e pagina 4 di 6 fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
Quanto, infine, alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo, esse seguiranno la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e verranno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della delicatezza della materia affrontata e della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis c.c. e 473 bis e seguenti c.p.c.;
1) Affida la minore (nato a [...] il [...]) in via esclusiva Persona_1
alla madre disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative Parte_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della medesima siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
2) Dispone che le visite con il padre siano regolate come in narrativa.
3) Con decorrenza dalla domanda, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di Controparte_1
provvedere al mantenimento della figlia versando al padre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00, rivalutabili in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
pagina 5 di 6 4) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in RR, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 27 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 6 di 6