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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/09/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 976/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 976/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PAOLA Parte_1 C.F._1 CRISTINA
RICORRENTE Con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA (C.F.
), P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO
Procedimento relativo allo stato delle persone, ex art. 473 bis ss cpc.
Rettificazione di attribuzione di sesso e nome ed autorizzazione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
previa fissazione dell'udienza di comparizione, disporre la rettificazione del sesso attribuito alla nascita a , nata a [...] il [...] (c.f. , ivi residente in [...] p.t., assegnandole il genere maschile ed il nominativo di “ ” e, per l'effetto, ordinare la trasmissione della pronuncia all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ragusa a che proceda alla rettificazione dei dati riportati sui certificati anagrafici della ricorrente. Voglia altresì autorizzare parte ricorrente alla sottoposizione all'intervento di Istero-annessiectomia, mastectomia, pagina 1 di 4 costruzione del torace maschile, da effettuarsi a completamento della terapia ormonale intrapresa. Con liquidazione dei compensi professionali a carico dello Stato.
Il ricorso è stato comunicato al PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.5.2025, notificato al Pubblico Ministero in sede, parte ricorrente, a supporto delle conclusioni e richieste sopra indicate, deduce di essere di stato libero e di non avere figli;
di non identificarsi nel genere femminile da diversi anni, provando forte disagio per l'incongruenza tra il genere assegnatole alla nascita e quello esperito;
di avere ricevuto diagnosi di disforia di genere.
Allega di non aver mai mostrato disordini di natura dissociativa o fenomeni di tipo psicotico, né disturbi psicomotori, e produce a supporto relazione della dott.ssa del 29.5.2024, psicologa Per_2 clinica, la quale evidenzia che nel 2019 l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha modificato l'ICD-11, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, rimuovendo e depatologizzando l'incongruenza di genere dai disturbi mentali e spostandola tra le condizioni di salute sessuale. Tale spostamento risulta motivato dalla necessità di eliminare lo stigma sulle persone trans* e non binary e promuoverne la possibilità di autodeterminazione della propria identità. In detta relazione, ripercorso e analizzato il vissuto di parte ricorrente, la psicologa conclude Per_ appoggiando la decisione di di proseguire il suo percorso di affermazione di genere e iniziare il trattamento ormonale.
Allega ancora parte ricorrente di avere intrapreso la terapia ormonale dal mese di novembre 2024 a base di testosterone, trattamento i cui effetti saranno definitivi e irreversibili. Produce al riguardo relazione del medico endocrinologo Dott. del 24.2.2025, secondo la quale parte ricorrente, Persona_3 affetta da incongruenza di genere gino - androide, mostra la precisa volontà di ottenere l'autorizzazione alla conversione anagrafica e possibilmente alla modifica del sesso gonadico e del proprio fenotipo per adeguarlo a quello psicologico. Il Medico definisce tale procedura come
“adeguata e necessaria per il benessere psicofisico del paziente, che è peraltro pronto ed idoneo”. Il medico attesta che la terapia è stata iniziata a Novembre 2024 con testosterone transdermico, che può indurre abolizione della fertilità (amenorea e anovulazione) e modifiche fenotipiche del corpo irreversibili come ipertrofia delle masse muscolari e del clitoride e abbassamento del timbro di voce.
All'udienza del 17.9.2025 il giudice designato ascolta parte ricorrente, la quale si presenta con sembianze e abbigliamento maschili, e dichiara: “insisto nel ricorso, dichiaro di avere intrapreso da tempo un percorso di transizione di genere, quello sociale da un paio di anni quello psicologico da più di un anno, quello endocrinologico da nove mesi;
seguo quindi da circa nove mesi la terapia ormonale;
la terapia deve proseguire (il giudice dà atto che è comparsa la peluria sul viso). È escluso che io possa restare incinta, non ho più il ciclo e l'ovulazione è bloccata. Il prima possibile vorrei rimuovere il seno e poi l'utero. Chiedo il nome di ”. CP_1
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 164 del 1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali; modificazioni che non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive (Corte Cost. sent. 221 del 2015).
Ai sensi dell'art. 31 d.lgvo 150 del 2011 l'atto introduttivo è notificato al coniuge ed ai figli dell'attore (non è il caso di specie) ed al giudizio partecipa il Pubblico Ministero. pagina 2 di 4 L'esecuzione dell'intervento chirurgico di cambiamento di sesso non è propedeutica alla rettificazione anagrafica del sesso, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 15138 del 20.7.2015; come rilevato dalla Suprema Corte, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessità dell'intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Invero, le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, inducono a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali.
L'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione, restando necessario un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, dovendosi escludere che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (Corte Costituzionale sent. 180/2017)
Ora parte ricorrente ha provato documentalmente le sue allegazioni, producendo la relazione del medico endocrinologo e la relazione della psicologa e psicoterapeuta, e può dirsi dunque accertata la transizione dell'identità di genere.
Quanto al mutamento del nome, il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, “rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. Sez. I n. 3877/20).
Nel casi di specie parte ricorrente ha dichiarato all'udienza di voler prendere il nome . CP_1
In base all'art. 31 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 150/11, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2024, n. 143 (Gazz. Uff. 24 luglio 2024, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che precede, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ha osservato il giudice delle leggi che “il regime autorizzatorio è divenuto…irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015….tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito…che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata". Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione…. pagina 3 di 4 pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio nulla dispone circa la domanda di autorizzazione all'esecuzione di interventi medici e chirurgici, in quanto l'esecuzione di interventi medici e chirurgici di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico appartiene alla sfera dell'autodeterminazione individuale e della relazione della persona con il proprio medico.
Nessuna pronuncia va adottata sulle spese, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: accoglie la domanda di rettifica di attribuzione del sesso proposta da Parte_1 disponendo il chiesto mutamento di sesso da femminile a maschile e la modifica del nome da
” a ”; Parte_1 CP_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittoria di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Ragusa, 19 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 976/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PAOLA Parte_1 C.F._1 CRISTINA
RICORRENTE Con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA (C.F.
), P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO
Procedimento relativo allo stato delle persone, ex art. 473 bis ss cpc.
Rettificazione di attribuzione di sesso e nome ed autorizzazione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
previa fissazione dell'udienza di comparizione, disporre la rettificazione del sesso attribuito alla nascita a , nata a [...] il [...] (c.f. , ivi residente in [...] p.t., assegnandole il genere maschile ed il nominativo di “ ” e, per l'effetto, ordinare la trasmissione della pronuncia all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ragusa a che proceda alla rettificazione dei dati riportati sui certificati anagrafici della ricorrente. Voglia altresì autorizzare parte ricorrente alla sottoposizione all'intervento di Istero-annessiectomia, mastectomia, pagina 1 di 4 costruzione del torace maschile, da effettuarsi a completamento della terapia ormonale intrapresa. Con liquidazione dei compensi professionali a carico dello Stato.
Il ricorso è stato comunicato al PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.5.2025, notificato al Pubblico Ministero in sede, parte ricorrente, a supporto delle conclusioni e richieste sopra indicate, deduce di essere di stato libero e di non avere figli;
di non identificarsi nel genere femminile da diversi anni, provando forte disagio per l'incongruenza tra il genere assegnatole alla nascita e quello esperito;
di avere ricevuto diagnosi di disforia di genere.
Allega di non aver mai mostrato disordini di natura dissociativa o fenomeni di tipo psicotico, né disturbi psicomotori, e produce a supporto relazione della dott.ssa del 29.5.2024, psicologa Per_2 clinica, la quale evidenzia che nel 2019 l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha modificato l'ICD-11, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, rimuovendo e depatologizzando l'incongruenza di genere dai disturbi mentali e spostandola tra le condizioni di salute sessuale. Tale spostamento risulta motivato dalla necessità di eliminare lo stigma sulle persone trans* e non binary e promuoverne la possibilità di autodeterminazione della propria identità. In detta relazione, ripercorso e analizzato il vissuto di parte ricorrente, la psicologa conclude Per_ appoggiando la decisione di di proseguire il suo percorso di affermazione di genere e iniziare il trattamento ormonale.
Allega ancora parte ricorrente di avere intrapreso la terapia ormonale dal mese di novembre 2024 a base di testosterone, trattamento i cui effetti saranno definitivi e irreversibili. Produce al riguardo relazione del medico endocrinologo Dott. del 24.2.2025, secondo la quale parte ricorrente, Persona_3 affetta da incongruenza di genere gino - androide, mostra la precisa volontà di ottenere l'autorizzazione alla conversione anagrafica e possibilmente alla modifica del sesso gonadico e del proprio fenotipo per adeguarlo a quello psicologico. Il Medico definisce tale procedura come
“adeguata e necessaria per il benessere psicofisico del paziente, che è peraltro pronto ed idoneo”. Il medico attesta che la terapia è stata iniziata a Novembre 2024 con testosterone transdermico, che può indurre abolizione della fertilità (amenorea e anovulazione) e modifiche fenotipiche del corpo irreversibili come ipertrofia delle masse muscolari e del clitoride e abbassamento del timbro di voce.
All'udienza del 17.9.2025 il giudice designato ascolta parte ricorrente, la quale si presenta con sembianze e abbigliamento maschili, e dichiara: “insisto nel ricorso, dichiaro di avere intrapreso da tempo un percorso di transizione di genere, quello sociale da un paio di anni quello psicologico da più di un anno, quello endocrinologico da nove mesi;
seguo quindi da circa nove mesi la terapia ormonale;
la terapia deve proseguire (il giudice dà atto che è comparsa la peluria sul viso). È escluso che io possa restare incinta, non ho più il ciclo e l'ovulazione è bloccata. Il prima possibile vorrei rimuovere il seno e poi l'utero. Chiedo il nome di ”. CP_1
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 164 del 1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali; modificazioni che non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive (Corte Cost. sent. 221 del 2015).
Ai sensi dell'art. 31 d.lgvo 150 del 2011 l'atto introduttivo è notificato al coniuge ed ai figli dell'attore (non è il caso di specie) ed al giudizio partecipa il Pubblico Ministero. pagina 2 di 4 L'esecuzione dell'intervento chirurgico di cambiamento di sesso non è propedeutica alla rettificazione anagrafica del sesso, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 15138 del 20.7.2015; come rilevato dalla Suprema Corte, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessità dell'intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Invero, le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, inducono a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali.
L'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione, restando necessario un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, dovendosi escludere che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (Corte Costituzionale sent. 180/2017)
Ora parte ricorrente ha provato documentalmente le sue allegazioni, producendo la relazione del medico endocrinologo e la relazione della psicologa e psicoterapeuta, e può dirsi dunque accertata la transizione dell'identità di genere.
Quanto al mutamento del nome, il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, “rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. Sez. I n. 3877/20).
Nel casi di specie parte ricorrente ha dichiarato all'udienza di voler prendere il nome . CP_1
In base all'art. 31 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 150/11, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2024, n. 143 (Gazz. Uff. 24 luglio 2024, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che precede, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ha osservato il giudice delle leggi che “il regime autorizzatorio è divenuto…irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015….tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito…che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata". Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione…. pagina 3 di 4 pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio nulla dispone circa la domanda di autorizzazione all'esecuzione di interventi medici e chirurgici, in quanto l'esecuzione di interventi medici e chirurgici di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico appartiene alla sfera dell'autodeterminazione individuale e della relazione della persona con il proprio medico.
Nessuna pronuncia va adottata sulle spese, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: accoglie la domanda di rettifica di attribuzione del sesso proposta da Parte_1 disponendo il chiesto mutamento di sesso da femminile a maschile e la modifica del nome da
” a ”; Parte_1 CP_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittoria di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Ragusa, 19 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
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