Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 15/01/2019, n. 00775
CASS
Ordinanza 15 gennaio 2019

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In tema di redditi d'impresa, nel regime anteriore al d.lgs. n. 147 del 2015, le perdite su crediti, nell'ipotesi di sottoposizione del debitore a procedure concorsuali, sono deducibili soltanto nell'esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura, in quanto è in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito maturato dall'impresa, non essendo possibile frazionare la perdita nei successivi esercizi, lasciandosi altrimenti al contribuente la possibilità di scegliere il periodo di imposta nel quale è più conveniente operare la deduzione, in violazione del principio inderogabile di competenza di cui all'art 75 del d.P.R. n. 917 del 1986.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 15/01/2019, n. 00775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 775
Data del deposito : 15 gennaio 2019

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