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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 797/2023 e 742/2024, promosse in grado di appello D A Parte_1
[...]
rappresentato e
[...] difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. MILAZZO ROSANNA Parte_2
- Appellato - All'udienza del 26/06/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Marsala, con le sentenze n.599/2023 del 18.07.2023 e n.184/2024 del 12.03.2024, ha dichiarato, previa disapplicazione del D.M. n. 50/2021, il diritto di al “riconoscimento del punteggio per il Parte_2 servizio di leva svolto” non in costanza di rapporto e, per l'effetto, ha ordinato l'aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto III fascia ATA (sent. n. 599/2023) nonché di I fascia ATA (sent. n. 184/2024). Il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 5679/2020 avendola ritenuta dirimente delle questioni oggetto di causa. Entrambe le sentenze sono state appellate dal che Parte_1 ne ha denunciato l'erroneità sulla base della operata equiparazione, ai fini del punteggio da riconoscere all'interessato, del servizio militare di leva e volontario
1 prestato non in costanza di rapporto e quello, invece, prestato in costanza di nomina, evidenziando che, fermo restato il diritto al riconoscimento di entrambi i servizi (riconoscimento qui correttamente effettuato dall'amministrazione), dovesse ritenersi legittima la diversa valutazione degli stessi con attribuzione di un diverso punteggio;
ha richiamato, a tal proposito, le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 11602/2022.
ha resistito ad entrambi gli appelli. Parte_2
Previa riunione, per connessione soggettiva ed oggettiva, le cause sono state decise all'udienza del 26.06.2025.
*** Gli appelli sono fondati. Il precedente di legittimità richiamato dal Tribunale ha definito la questione, diversa da quella che occupa, circa la legittimità della esclusione, nei decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, della valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi non in costanza di rapporto e ha ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Nella specie, però, il tema è diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati o meno in costanza di rapporto. Infatti, il D.M. n. 50 del 2021, che qui viene in considerazione, prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Il punteggio corrispondente, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, è di 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, se il servizio di leva o civile sono svolti in costanza di rapporto, e di 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui, se prestati non in costanza di rapporto.
2 Tale regolamento non è in contrasto con l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare che non esclude la diversa valorizzazione del servizio svolto in costanza di rapporto o meno, dato che, al comma 1, richiede la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». Ciò che la norma primaria esige è in sostanza che anche per i servizi non in costanza di rapporto debba essere attribuito un punteggio non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e che, per i servizi in costanza di rapporto tali servizi devono essere valorizzati «a tutti gli effetti». Intervenuta sul descritto quadro normativo, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22429/24, ha ritenuto che:
“Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare
o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
3 D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”. Non vi sono ragioni per disattendere il richiamato orientamento analogo a quello della giurisprudenza amministrativa citata dall'appellante (Consiglio di Stato n. 11602/2022). Poiché nei casi in esame emerge con chiarezza – risultando peraltro del tutto pacifico - che il servizio militare per il quale si chiede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 6 punti all'anno, non era stato svolto dall' in costanza di nomina Pt_2
(bensì negli anni 2006/07 e 2007/08) e che per esso il aveva già Parte_1 riconosciuto un punteggio di 0,15 al mese (v. all. 3 produzione appellato nel giudizio n. 742/2024), all'appellato non spetta alcun ulteriore punteggio ai fini dell'inserimento di tutte le graduatorie, sia quelle di Circolo che quelle di I e III fascia;
sicchè, in riforma delle impugnate sentenze, i ricorsi di primo grado vanno respinti.
Ritenuto che
l'intervento chiarificatore della Suprema Corte, sopra citato, è intervenuto solo dopo il deposito dei due ricorsi introduttivi, ed in considerazione del diverso orientamento cui si richiamano le sentenze impugnate, che avrebbe potuto prestarsi a fraintendimenti interpretativi, si reputa equa l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma delle sentenze n.599/2023 del 18.07.2023 e n.184/2024 del 12.03.2024 del Tribunale di Marsala, rigetta i ricorsi di primo grado promossi di . Parte_2
Dichiara compensate le spese processuali del doppio grado. Palermo, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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