Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/06/2025, n. 11183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11183 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11183/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05432/2023 REG.RIC.
N. 10984/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5432 del 2023, proposto da
AN AU AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi AM, Maria Clara Ciconte e Ferdinando Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 10984 del 2023, proposto da
AN AU AM, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi AM, Maria Clara Ciconte e Ferdinando Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 5432 del 2023:
del provvedimento prot. CA/2023/31150, non notificato, pubblicato sul SUET il 09/02/2023, recante: “ Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 – nonies comma 1 e comma 2 bis della L 241/1990 s.m.i. per la C.I.L.A. depositata ai sensi dell'art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. pervenuta con prot. CA/2021/184621 del 11/11/2021 - titolare dell'intervento: Antonino Alvaro – Ubicazione immobile: Roma VIA DEGLI SCIPIONI 135 ” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e propedeutici, applicativi e conseguenziali, ancorché sconosciuti.
quanto al ricorso n. 10984 del 2023:
del provvedimento CA/102448 del 22 maggio 2023 di nullità e/o inefficacia della SCIA in accertamento di conformità prot. CA/2022/102523 del 25/6/22, notificato in data 22 maggio 2023 relativo all' immobile sito in Roma Via Degli Scipioni 135, e di tutti gli atti presupposti, preparatori e propedeutici, applicativi e conseguenziali, ancorché sconosciuti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso avente R.G. n. 5432/2023, notificato e depositato nei termini di rito, la ricorrente avversava la nota prot. n. CA/2023/31150 inviatale dalla direzione tecnica del Municipio I di Roma Capitale attraverso il portale telematico di presentazione delle istanze edilizie “SUET” il 9 febbraio 2023 ed avente ad oggetto “ annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies comma 1 e comma 2-bis della legge n. 241/1990 della CILA (…) prot. n. CA/2021/184621 ” dell’11 novembre 2021.
In esso, veniva rappresentato in fatto che:
- con la CILA in argomento, essa aveva comunicato a Roma Capitale l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b ) del d.P.R. n. 380/2001 del proprio appartamento sito in Roma alla via degli Scipioni, n. 135, piano primo, comprensivi anche dell’apertura di varchi murari e spostamento di pareti interne, esclusa l’effettuazione di interventi inerenti le parti strutturali dell’edificio;
- il 1° aprile 2022 (a seguito di esposto telefonico del 17 marzo precedente), avveniva un primo accesso all’appartamento da parte della Polizia Locale di Roma Capitale;
- il 26 maggio 2022 avveniva un secondo accesso alla presenza, questa volta, oltre che di personale di polizia locale, anche di un funzionario della direzione tecnica municipale che, il successivo 31 maggio 2022, con verbale prot. n. CA/88222, attestava che “ nel corso del sopralluogo, in difformità dei sopra citati titoli, è stata riscontrata la presenza in corrispondenza della parete confinante di una nicchia con altezza metri 2,10 per 1 di larghezza e 0,30 cm. di profondità ”;
- il 22 giugno 2022, al fine di regolarizzare la difformità riscontrata in occasione del sopralluogo tenutosi il precedente 22 maggio, ella presentava una SCIA prot. n. CA/102523 a sanatoria degli interventi realizzati (ai sensi degli artt. 23 e 37, comma 4, d. P.R. n. 380/2001 ratione temporis vigente) per interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” consistenti, tra l’altro, nella realizzazione di due soppalchi sopra i due bagni, in diverse tramezzature rispetto alla divisione già predisposta con la CILA dell’11 novembre 2021 e nella segnalazione della presenza della nicchia, già riscontrata in sede di sopralluogo del 26 maggio 2022, presumibilmente realizzata già dall’origine del fabbricato e che non avrebbe pregiudicato la stabilità della struttura portante del medesimo;
- il 29 settembre 2022, sempre alla presenza del funzionario della direzione tecnica municipale e del personale di polizia locale, si teneva un terzo sopralluogo, i cui esiti venivano condensati nel verbale di accertamento tecnico prot. n. CA/161151 e nel modello “B” redatto in pari data e recante prot. n. CA/161402 con il quale veniva acclarata l’asserita esecuzione, in assenza di SCIA e, soprattutto, di autorizzazione del genio civile regionale, di un vano porta di dimensioni pari a metri 1,50 di larghezza e 2,17 di altezza su muratura portante di spina, con spessore pari a 0,34 cm. il quale, a parere di Roma Capitale, avrebbe costituito un intervento di manutenzione straordinaria “pesante” in assenza dell’appropriato titolo e dell’autorizzazione sismica prevista dagli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001, in violazione dell’art. 19 della L.R. n. 15/2008.
A tanto seguiva:
- il 19 dicembre 2022, la trasmissione della determinazione dirigenziale rep. n. 3557 del precedente 22 novembre recante l’ordine di sospensione di eventuali lavori in corso (già terminati in occasione dell’ultimo sopralluogo) e l’avvio del procedimento sanzionatorio edilizio;
- il 6 gennaio 2023, la presentazione di memorie procedimentali da parte della ricorrente;
- infine, il 9 febbraio 2023, l’invio del provvedimento avversato con il ricorso R.G. n. 5432/2023, ovvero l’annullamento, ai sensi dell’art. 21- nonies , commi 1 e 2- bis , della legge n. 241/1990, della CILA prot. n. 184621/2021, contro il quale la ricorrente avanzava i seguenti motivi di gravame.
Con il primo, ella si doleva della violazione di legge, sotto diversi profili, del provvedimento avversato e dell’eccesso di potere del medesimo per sviamento, ingiustizia manifesta, falsa interpretazione, illogicità ed irragionevolezza.
Secondo la ricorrente, tutti i lavori da ella eseguiti rientrerebbero nel novero di quelli assentibili a mezzo di CILA, all’infuori di quelli (consistenti nella realizzazione di due soppalchi e nella presenza della nicchia non indicata nell’elaborato grafico a corredo della CILA, evidenziatasi in seguito allo smontaggio di una preesistente armadiatura) poi fatti oggetto della SCIA in sanatoria presentata il 22 giugno 2022.
Tra l’altro, sempre secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe incoerente rispetto agli atti di accertamento endoprocedimentali (oltre che rispetto alle risultanze documentalmente in possesso dell’amministrazione): infatti, il varco murario la cui apertura aveva formato oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione resistente (consistente in una porta di collegamento tra l’ambiente cucina e la sala attigua), oltre a risultare sin dagli elaborati grafici posti a corredo sia della CILA dell’11 novembre 2021 che della SCIA in sanatoria del 22 giugno 2022, sarebbe stata ultimata già prima del sopralluogo tenutosi il 26 maggio 2022, allorché il tecnico municipale ebbe a riscontrare solamente l’apertura della nicchia di più ridotte dimensioni, ma non ebbe ad avvedersi dell’apertura sul (così ritenuto essere da Roma Capitale) muro portante.
Con il secondo motivo di ricorso, la parte contestava la violazione di legge del provvedimento impugnato e l’eccesso di potere sub specie di sviamento, illogicità e carenza di istruttoria.
A suo avviso, l’amministrazione resistente non sarebbe stata in possesso di elementi tecnici e fattuali sufficienti per concludere ritenendo che il muro attraverso cui era stata praticata l’apertura contestata fosse un muro portante e non un semplice tramezzo.
Invero, secondo la ricorrente, da un esame esclusivamente cartolare quale quello condotto dal tecnico dell’amministrazione comunale, ed in assenza di un’analisi ed una valutazione globale dell’organismo edilizio (possibile solo a seguito di un esame di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio in questione volto a verificare che anche negli altri appartamenti il muro in questione fosse adeguatamente ammorsato ai muri trasversali e non semplicemente accostato), giammai si sarebbe potuti pervenire ad un giudizio quale quello espresso dall’amministrazione resistente.
Piuttosto secondo la ricorrente, con il conforto di una relazione tecnica depositata in atti, avrebbe dovuto procedersi a verificare se, alla stregua delle norme tecniche sulle costruzioni vigenti all’epoca dei fatti, il muro in cui era stato realizzato il vano porta soddisfasse o meno i requisiti geometrici prescritti affinché esso potesse resistere all’azione sismica, conclusione questa revocata in dubbio dal perito della ricorrente, secondo il quale il requisito geometrico della parete la renderebbe inidonea a resistere all’azione sismica e, quindi, non equiparabile ad una parete strutturale, bensì ad un semplice tramezzo per praticare aperture nel quale non sarebbe servita la presentazione di alcuna SCIA e, men che meno, l’acquisizione dell’autorizzazione sismica, a tal fine risultando pienamente sufficiente la CILA già presentata.
Infine, con un terzo motivo di ricorso, parte ricorrente si doleva della violazione di legge dell’atto avversato sotto il profilo dell’assenza dei presupposti normativi previsti per la declaratoria di inefficacia della CILA e per assenza di motivazione.
Sotto quest’ultimo aspetto, il provvedimento impugnato appariva, secondo la ricorrente, privo di motivazione, siccome essa non contenuta nel relativo campo in cui, piuttosto, risultava presente la scritta “ tipologia testo 1 ”, mentre, quanto al primo profilo, la ricorrente lamentava l’assenza alcuna delle ragioni di pubblico interesse (ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità asseritamente violata) legittimanti la rimozione degli effetti della CILA decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 19, commi 3 e 6- bis della legge n. 241/1990).
Si concludeva il ricorso con la domanda di annullamento del provvedimento impugnato e con la domanda, in via istruttoria, di disporre una valutazione tecnica sul muro oggetto di causa ai sensi dell’art. 67 c.p.a.
Roma Capitale, ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza delle pretese avversarie.
Replicava con memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a. parte ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Con atto di ricorso avente R.G. n. 10984/2023 – notificato e depositato nei termini di rito – parte ricorrente avversava la nota prot. n. CA/102448 del 22 maggio 2023 con cui Roma Capitale aveva disposto l’inefficacia della SCIA ex art. 37 del d.P.R. n 380/2001 prot. n. CA/102523 del 22 giugno 2022 presentata dalla ricorrente al fine di regolarizzare taluni interventi edilizi pure posti in essere nel corso dei lavori che avevano interessato l’appartamento di via degli Scipioni n. 135 di sua proprietà ma non menzionati nella CILA presentata l’11 novembre 2021, ossia la realizzazione di due soppalchi, una diversa tramezzatura di alcuni ambienti e la segnalazione della nicchia preesistente riscontrata dal tecnico municipale nel corso del sopralluogo del 26 maggio 2022.
Col provvedimento gravato Roma Capitale dichiarava inefficace l’intervento edilizio di cui alla citata SCIA in sanatoria in quanto non contemplante l’apertura del varco murario di collegamento tra l’ambiente cucina e l’attigua sala di altezza parti a metri 1,60 e larghezza metri 2,17 su muratura portante di spina con spessore pari a 0,34 cm., intervento asseritamente compiuto in violazione degli artt. 94 e 95 del d.P.R. n. 380/2001.
In punto di fatto, parte ricorrente ripercorreva i fatti già esposti in narrativa del ricorso R.G. n. 5423/2023, soggiungendo esclusivamente che il 24 aprile 2023, trascorsi quasi dieci mesi dalla presentazione della SCIA prot. n. CA/102448, ella riceveva la comunicazione di avvio del procedimento di declaratoria dell’inefficacia della SCIA in questione in quanto in contrasto con gli artt. 94 e 95 del d.P.R. ult. cit., alla quale essa replicava nei termini.
In diritto, ella articolava censure pienamente sovrapponibili a quelle di cui al ricorso R.G. n. 5423/2023, ulteriormente soffermandosi sull’assenza dei presupposti di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 per poter dichiarare priva di effetti la SCIA in questione, una volta decorso il termine di cui all’art. 19, commi 3 e 6- bis della medesima legge, ed inoltre censurando la violazione dell’art. 21- septies della l. n. 241/1990 sostenendo la nullità e l’inefficacia del provvedi.mento inibitorio della SCIA avversato.
Anche il gravame R.G. n. 10984/2023 si concludeva con la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, con la richiesta istruttoria ex art. 67 c.p.a. e con l’istanza di riunione con il ricorso R.G. n. 5423/2023.
Resisteva anche alla presente impugnazione Roma Capitale, con memoria con la quale contestava la fondatezza delle pretese avversarie, alla quale replicava, nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Infine, all’udienza pubblica del 4 giugno 2025, entrambe le cause venivano chiamate in decisione.
Preliminarmente, ritiene il Collegio di poter disporre, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi, stante la loro piena connessione soggettiva (entrambi intercorrendo tra la sig.ra AN AU AM e Roma Capitale) e, in parte, anche oggettiva: vero è che, formalmente, i due ricorsi appaiono diretti contro due diversi provvedimenti assunti dal Municipio I capitolino in momenti differenti (il ricorso R.G. n. 5423/2023 è mirato all’abbattimento della nota prot. n. CA/2023/31150 del 9 febbraio 2023 con cui veniva dichiarata l’inefficacia della CILA prot. n. CA/184621/2021 dell’11 novembre 2021, mentre il ricorso R.G. n. 10984/2023 è diretto all’annullamento della nota prot. n. CA/102448 del 22 maggio 2023 avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia della SCIA in accertamento di conformità prot. n. CA/102523 del 22 giugno 2022).
Tuttavia, entrambi i provvedimenti oggetto di impugnativa muovono le premesse dall’accertamento tecnico condotto in data 29 settembre 2022 dal tecnico del Municipio I di Roma Capitale all’esito del quale veniva riscontrata l’apertura di un “ vano porta di collegamento tra l’ambiente cucina e l’attigua sala con dimensioni pari a mt 1,60 di larghezza x mt 2,17 di altezza su muratura portante di spina con spessore pari a mt 0,34 ”, intervento qualificato dall’amministrazione resistente alla stregua di un’opera di manutenzione straordinaria in assenza di SCIA ex art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 e, soprattutto, di autorizzazione sismica, da rilasciarsi a cura del Genio Civile regionale, ai sensi degli artt. 93 e seguenti del d.P.R. cit., a sanare il quale non sarebbe valsa, secondo Roma Capitale, la presentazione della SCIA in conformità prot. n. CA/102448 del 22 maggio 2023 in quanto, oltre che priva del prescritto nulla osta sismico, essa non avrebbe neppure contemplato l’intervento in questione assumendo, quale stato ante operam , quello risultante dalla CILA prot. n. CA/184621 dell’11 novembre 2021, ossia comprensiva già dell’intervento de quo .
Pertanto i due ricorsi, ancorché diretti contro provvedimenti differenti, presentano un evidente connessione oggettiva in quanto, in entrambi i casi, il fatto posto a fondamento degli atti impugnati e il medesimo, e cioè l’asserita irregolarità edilizia del predetto varco murario.
Ciò giustifica, a parere del Collegio, la trattazione congiunta di entrambi i ricorsi, dovendosi accogliere la richiesta in tal senso formulata dalla ricorrente.
A conclusioni differenti deve approdarsi, invece, quanto alla richiesta istruttoria avanzata dalla parte ricorrente in entrambi i gravami, e diretta ad acquisire una consulenza tecnica d’ufficio in ordine al carattere “portante” o meno del muro all’interno del quale ella risulta aver praticato un varco (fatto storico, questo, che può ritenersi incontroverso tra le parti) in assenza del (a parere di Roma Capitale) doveroso nulla osta sismico e dell’altrettanto doverosa (sempre secondo l’amministrazione resistente) presentazione di SCIA.
Invero, premesso che, nel caso di specie, più appropriata sarebbe stata la richiesta di una verificazione ex art. 66 c.p.a., anziché di una consulenza tecnica d’ufficio (attesa la diversità tra i due istituti, come più volte chiarito in giurisprudenza, secondo cui la verificazione è diretta ad appurare la realtà oggettiva delle cose, e si risolve essenzialmente in un accertamento diretto ad individuare la sussistenza di determinati elementi, ovvero a conseguire la conoscenza dei fatti, la cui esistenza non sia accertabile o desumibile con certezza dalle risultanze documentali, e si estrinseca quindi in un " giudizio di risultato " che comporta l’intervento in funzione consultiva del giudice, di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implichino l'apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione, mentre la consulenza tecnica si estrinseca in una valutazione alla stregua della discrezionalità tecnica, in cui il consulente non si limita cioè a un'attività meramente ricognitiva e circoscritta a un elemento o fatto specifico ma, utilizzando le proprie specifiche cognizioni tecniche, prende in carico situazioni e oggetti complessi al fine di elaborare un proprio giudizio, e di conseguenza a rispondere al quesito ritenuto dal giudice utile ai fini del decidere con una soluzione tecnicamente idonea alla stregua di un " giudizio di valore ”; sul punto, cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2563 del 15.3.2024), ad ogni modo a tale richiesta non può accedersi tenuto conto che, nel caso di specie, non sussiste quello stato di oggettiva incertezza che, ai sensi dell’art. 63, comma 4, c.p.a., può indurre il Giudice ad ordinare l’esecuzione di una verificazione allorché “ reputi necessario l’accertamento di fatti (…) che richiedono particolari competenze tecniche ”.
Infatti, dagli elaborati grafici e, soprattutto, dalle planimetrie catastali allegate tanto alla CILA prot. n. CA/184621 dell’11 novembre 2021 quanto alla SCIA prot. n. CA/102523 del 22 giugno 2022 appare del tutto evidente che la rappresentazione grafica dell’asse murario in questione, di spessore maggiore rispetto a quello delle altre murature dell’appartamento in questione, denota la presenza di un muro con funzione portante della struttura edilizia a cui appartiene l’unità immobiliare della ricorrente, a tanto accedendo che non sussistono incertezze in ordine all’accertamento di detto carattere la cui risoluzione richieda particolari competenze tecniche.
Del resto la stessa parte ricorrente – pur affidandosi alla relazione di un proprio tecnico di fiducia all’esito della quale quest’ultimo perveniva alla conclusione che la parete in questione non rispetterebbe il requisito geometrico affinché essa possa essere considerata idonea a resistere all’azione sismica, da qui inferendone il carattere non portante della medesima – è costretta ad ammettere che, al fine di escludere con assoluta certezza la natura portante del manufatto di cui trattasi, occorrerebbe “ mettere a nudo tutti i muri, solai compresi, rimuovendo l'intonaco e i pavimenti al fine di individuare la struttura portante dell'intero edificio ”, operazione questa che, oltre a lasciar emergere intuitive complessità tali da renderla non concretamente attuabile, dimostra inequivocabilmente l’insostenibilità dell’assunto di parte ricorrente la quale, al fine di revocare in dubbio una circostanza emergente per tabulas (ovvero, il carattere portante del muro per come risultante dalla planimetria catastale che ella stessa ha allegato per due volte alle proprie dichiarazioni e segnalazioni), è costretta ad invocare una complessa quanto del tutto sproporzionata opera di “scarnificazione” dell’intero edificio.
Pertanto, la richiesta istruttoria avanzata dev’essere respinta.
Quanto sopra induce, quindi, il Collegio a ritenere del tutto privi di fondamento entrambi i gravami, nei quali l’illegittimità degli impugnati provvedimenti viene desunta proprio alla luce del (negato) carattere portante della cinta muraria sulla quale è risultata praticata l’apertura la cui legittimità è oggetto di contestazione con gli atti avversati i quali invece, a parere del Collegio, paiono del tutto esenti dalle censure mosse dalla ricorrente.
Non coglie nel segno, in particolare, il secondo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale è stata lamentata la non correttezza dell’istruttoria compiuta da Roma Capitale ed invocati, invece, gli approfondimento istruttori suggeriti in ricorso e nell’allegata perizia, alla quale invece ritiene il Collegio che Roma Capitale non fosse tenuta a dar corso una volta che, come nel caso di specie, nelle planimetrie catastali allegate dalla stessa ricorrente tanto alla CILA dell’ 11 novembre 2021 quanto alla SCIA in sanatoria del 22 giugno 2022 appare evidente che il muro in questione risulti rappresentato non come un semplice tramezzo (sul quale liberamente incidere in forza di semplice CILA), ma come un vero e proprio muro portante, ogni intervento sul quale, per costante e risalente giurisprudenza (cfr. C.G.A.R.S., n. 102 del 15.3.2017) “ può determinare pregiudizi statici, di talché non può essere qualificata un'opera edilizia minore, sottratta a qualsiasi regime di controllo, essendo evidente, per contro, la sua natura di intervento strutturale ”.
Nel caso di specie, l’intervento in questione – non rientrante nel novero di quelli che, a norma dell’art. 8 del regolamento regionale n. 26 del 26 ottobre 2020, sono ritenuti privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità – rappresenta quindi un intervento assoggettato a richiesta di autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93, 94 e 94- bis del d.P.R. n. 380/2001, al più potendosi questionare se l’intervento in questione sia soggetto solo all’obbligo di preavviso scritto previsto dall’art. 93, oppure al previo rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 94 e seguenti, d.P.R. cit. e, ancora, se lo stesso possa ritenersi, o meno, un intervento di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.
In ogni caso, è certo che un intervento di tal genere non poteva rientrare nel novero degli interventi di manutenzione edilizia straordinaria che, ai sensi dell’art. 6- bis del d.P.R. n. 380/2001, possono essere realizzati sulla scorta di una semplice comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) la cui presentazione non può infatti derogare al rispetto “ delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ”, con la conseguenza che laddove venga in rilievo, come nel caso di specie, il rispetto della normativa antisismica, la CILA non costituisce più titolo sufficiente a conferire legittimità all’intervento di manutenzione straordinaria, occorrendo all’uopo la SCIA ex art. 22, d.P.R. n. 380/2001 (necessaria ogniqualvolta gli interventi di manutenzione straordinaria abbiano ad oggetto “ le parti strutturali dell'edificio ”) accompagnata, quantomeno, dal preavviso scritto allo sportello unico comunale dell'intenzione di procedere all'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e dal deposito del progetto sottoscritto da un professionista abilitato e dal direttore dei lavori, per come prescritto dall’art. 93, commi 1 e 2 del d.P.R. ult. cit. (nella giurisprudenza di legittimità, si veda, da ultimo, Cass. Pen., sez. III, n. 37117 del 15.6.2023).
In altre parole, del tutto sprovvista di fondamento è la pretesa della ricorrente di:
- qualificare l’intervento in questione alla stregua di un’opera di mera apertura di un varco all’interno di una tramezzatura;
- da ciò, ritenere sufficiente la mera presentazione di una CILA per la corretta esecuzione dell’intervento di cui trattasi.
Quanto alle restanti censure, non può accedersi all’illegittimità del provvedimento del 9 febbraio 2023 (con cui Roma Capitale ha dichiarato inefficace la CILA presentata l’11 novembre 2021) in quanto, premessa la differenza tra la CILA e la SCIA (su cui, di recente, vedasi T.A.R . Umbria, n. 655 del 25.9.2024, secondo la quale l’attività assoggettata a CILA “non solo è libera, come nei casi di s.c.i.a., ma, a differenza di quest'ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio ”) ne consegue che, in rapporto alla prima, non si possa acriticamente fare applicazione del disposto normativo disciplinante il potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela previsto dagli artt. 19, commi 3, 4 e 6- bis e 21- nonies della legge n. 241/1990, sussistendo in questi casi sempre e comunque il potere repressivo degli abusi edilizi conferito all’amministrazione locale dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001, di talché non è consentito alla parte dolersi, quindi, in rapporto ad una declaratoria di inefficacia della CILA, dei presupposti normativi previsti nel diverso caso di provvedimenti inibitori o dichiarativi dell’inefficacia di una SCIA.
Quanto, invece, alla dedotta carenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia della SCIA in sanatoria prot. n. CA/102523 del 22 giugno 2022, neppure essi possono dirsi sussistenti laddove si ponga mente alla circostanza che, benché l’assenza di nulla osta sismico fosse stata rappresentata dall’amministrazione resistente sin dal sopralluogo compiuto il 26 maggio precedente, parte ricorrente abbia presentato la SCIA in questione ancora una volta omettendo di dar conto dell’intervento di apertura del varco murario in questione e, soprattutto, di farne denuncia, per il tramite dell’amministrazione capitolina, al competente ufficio del Genio Civile regionale, per come previsto dall’art. 93 del d.P.R. n. 380/2001.
Nel caso di specie ricorrono, allora, anche i presupposti per pervenire all’annullamento in qualsiasi tempo dei provvedimenti amministrativi (o, come nel caso di specie, degli effetti di segnalazioni certificate) conseguite sulla base di false rappresentazioni di fatti, come previsto dall’art. 21- nonies , comma 2- bis , della legge n. 241/1990, ancorché peraltro non si versi neppure in tale ipotesi posto che il provvedimento di declaratoria di inefficacia della SCIA del 22 giugno 2022 sia stato assunto il 22 maggio 2023, ovvero prima che decorresse il termine di 12 mesi previsto dall’art. 21- nonies , comma 1, della legge n. 241/1990 cit. nella formulazione applicabile ai fatti di causa.
Infine, la dedotta insussistenza dei presupposti per l’annullamento degli effetti della SCIA neppure sussiste posto che, nei casi in cui l'operato dell'Amministrazione sia stato fuorviato dall'erronea o falsa rappresentazione dei luoghi, non occorre una specifica ed espressa motivazione sull'interesse pubblico, che va individuato nell'interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, n. 5056 del 20.9.2024; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II stralcio, n. 16576 del 24.9.2024).
In conclusione, quindi, entrambi i gravami sono infondati e vanno respinti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di Roma Capitale, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, per come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale, che liquida nella misura di Euro 4.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO