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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 15.01.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7039/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
COPPOLA NICOLA e dall'avv.to BALDINI ILARIA
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2023 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Nel merito, la parte opponente nel presente giudizio ha riproposto pedissequamente le osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale trasmesso dal CTU alle parti come motivi di opposizione .
IL GL ritiene di condividere le motivazioni espresse dal CTU nelle note allegate alla relazione definitiva ed in risposta a tale osservazioni in quanto corrette , pertinenti e rese sulla scorta di quanto rilevato a seguito dell'esame della documentazione medica in atti e soprattutto sulla scorta di quanto rilevato in sede di esame obiettivo, con adeguata valutazione di tutte le patologie di cui è affetta la parte ricorrente.
In particolare, il CTU dott. ha evidenziato che all'esame obiettivo condotto in Per_1 sede peritale non è emersa alcuna significativa limitazione funzionale a carico della colonna vertebrale e/o significativi deficit articolari delle articolazioni radio-carpiche e delle mani in grado di incidere in misura sulla capacità lavorativa dell'assicurato. La stessa indagine radiografica in atti eseguita in data 17/02/2021 descrive lievi segni di lesioni degenerative riconducibili ad una iniziale artrosi del rachide e “modesti segni di artrosi e periartrosi radio-carpica, minime manifestazioni artrosiche a carico delle metacarpo-falangee e delle interfalangee cn lieve riduzione delle interlinee articolari”. Inoltre, l'esame clinico peritale non ha evidenziato alcuna compromissione della funzionalità respiratoria né disfunzioni ghiandolari tiroidee e/o epatiche.
Inoltre la diversa valutazione di tali patologie offerta dalla parrte ricorrente non è suffragata da riferimenti documentali di tipo strumentale e l'unica certificazione prodotta nella presente fase ed acquisita agli atti non attesta un peggioramento delle condizioni di salute della parte ricorrente rispetto a quanto accertato in sede peritale.
Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84
Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 15.01.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7039/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
COPPOLA NICOLA e dall'avv.to BALDINI ILARIA
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2023 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Nel merito, la parte opponente nel presente giudizio ha riproposto pedissequamente le osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale trasmesso dal CTU alle parti come motivi di opposizione .
IL GL ritiene di condividere le motivazioni espresse dal CTU nelle note allegate alla relazione definitiva ed in risposta a tale osservazioni in quanto corrette , pertinenti e rese sulla scorta di quanto rilevato a seguito dell'esame della documentazione medica in atti e soprattutto sulla scorta di quanto rilevato in sede di esame obiettivo, con adeguata valutazione di tutte le patologie di cui è affetta la parte ricorrente.
In particolare, il CTU dott. ha evidenziato che all'esame obiettivo condotto in Per_1 sede peritale non è emersa alcuna significativa limitazione funzionale a carico della colonna vertebrale e/o significativi deficit articolari delle articolazioni radio-carpiche e delle mani in grado di incidere in misura sulla capacità lavorativa dell'assicurato. La stessa indagine radiografica in atti eseguita in data 17/02/2021 descrive lievi segni di lesioni degenerative riconducibili ad una iniziale artrosi del rachide e “modesti segni di artrosi e periartrosi radio-carpica, minime manifestazioni artrosiche a carico delle metacarpo-falangee e delle interfalangee cn lieve riduzione delle interlinee articolari”. Inoltre, l'esame clinico peritale non ha evidenziato alcuna compromissione della funzionalità respiratoria né disfunzioni ghiandolari tiroidee e/o epatiche.
Inoltre la diversa valutazione di tali patologie offerta dalla parrte ricorrente non è suffragata da riferimenti documentali di tipo strumentale e l'unica certificazione prodotta nella presente fase ed acquisita agli atti non attesta un peggioramento delle condizioni di salute della parte ricorrente rispetto a quanto accertato in sede peritale.
Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84
Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola